Sentenza n. 565/1988
Altra decisione · depositata il 19/05/1988 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
notificato il 9 settembre 1981, depositato in cancelleria il 17
settembre 1981 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1981, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 17 agosto
1981, n. 2322, dell'Ufficio statale di amministrazione della foresta
di Tarvisio, in tema di interventi a tutela della natura nell'ambito
del territorio di detta foresta.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Cheli;
Uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e
l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 9 settembre 1981 il Presidente
della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha promosso
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato con riferimento
alla lettera 17 agosto 1981, n. 2322 dell'Ufficio statale di
amministrazione della foresta di Tarvisio, concernente lo schema di
regolamento di esecuzione della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34,
recante "Norme per la tutela della natura".
Tale legge pone, al capo primo, norme per la tutela della flora
spontanea, con la previsione di divieti e limiti alla raccolta di
alcune specie di piante e, al capo secondo, norme per la tutela dei
funghi spontanei, prevedendo tra l'altro l'adozione, da parte delle
comunità montane e delle Province territorialmente competenti, di
regolamenti di esecuzione da redigersi in conformità ad uno schema
predisposto dalla Regione.
Successivamente all'entrata in vigore di questa legge, la
Direzione Regionale delle foreste ebbe a diramare una circolare
esplicativa e lo schema di un regolamento-tipo.
L'Ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio -
rilevata dai predetti atti l'intenzione della Direzione regionale
delle foreste di procedere, in applicazione alla l.r. n. 34 del 1981,
alla regolamentazione della raccolta di piante e funghi spontanei
sull'intero territorio della Regione - con nota del 17 agosto 1981
n.2322 affermava che il regolamento predisposto dall'amministrazione
regionale non avrebbe potuto trovare applicazione nel territorio
della foresta di Tarvisio. Ciò perché la foresta stessa - in quanto
esclusa dal trasferimento al patrimonio indisponibile della Regione
operato con il d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 e quindi ancora di
proprietà dello Stato - doveva considerarsi soggetta alla normativa
nazionale in materia di boschi e terreni montani, con specifico
riferimento al decreto ministeriale 30 luglio 1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980, concernente appunto la
costituzione della foresta di Tarvisio in riserva di ripopolamento
animale.
Nell'impugnare la precitata nota dell'Ufficio statale di
amministrazione della foresta di Tarvisio, la Regione ricorrente
lamenta che l'affermazione della spettanza statale del potere di
intervenire a tutela della natura nel territorio della foresta stessa
risulta lesiva dell'insieme delle attribuzioni garantite alla Regione
dall'art. 4, nn. 2 e 12, dello Statuto d'autonomia, (l. Cost. 31
gennaio 1963, n. 1) e dagli artt. 1 e 22 del d.P.R. 26 agosto 1965 n.
1116, recante norme di attuazione in materia di agricoltura e
foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera,
istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici. Ciò in quanto il
potere di disciplinare la raccolta della flora e dei funghi
spontanei, esercitato con la l.r. n. 34 del 1981, consegue alle
competenze statutariamente sancite in materia di urbanistica, sotto
il particolare aspetto della protezione della natura evidenziato
dall'art. 83, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
nonché, in via residuale, in materia di agricoltura, così come
definita dall'art. 66, ultima parte del primo comma, dello stesso
d.P.R. n. 616 del 1977. In entrambe le materie spetta alla Regione
una competenza primaria, che non può essere compressa dal fatto che
alla Regione non spetti anche il diritto di proprietà su zone più o
meno estese del suo territorio.
La ricorrente chiede, pertanto, che venga dichiarato che non
spetta allo Stato, bensì alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il
potere di intervenire a protezione della natura nella foresta di
Tarvisio e che, conseguentemente, venga annullata la nota 17 agosto
1981, n. 2322.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato per
chiedere il rigetto del ricorso.
Ricorda preliminarmente l'Avvocatura che la foresta di Tarvisio,
passata allo Stato italiano con il trattato di pace di S. Germano del
10 settembre 1919 e successivamente attribuita ai Patrimoni riuniti
degli economati generali dei benefici vacanti e dei fondi di
religione, è amministrata oggi dal Ministero dell'Interno ed
affidata in gestione al Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
Con decreto del 30 luglio 1980, adottato dal Ministro
dell'Agricoltura e Foreste di concerto con il Ministro dell'Interno -
prosegue l'Avvocatura - la foresta fu costituita in riserva naturale
di ripopolamento animale: questo provvedimento venne impugnato dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia in data 18 dicembre 1980, mediante
ricorso per conflitto di attribuzione in quanto si riteneva violata
la sfera di attribuzioni regionali in materia di caccia e
ripopolamento nonché di urbanistica.
L'Avvocatura deduce preliminarmente che le richieste formulate
dalla ricorrente eccedono i limiti e gli effetti del provvedimento
impugnato, asserendo che il conflitto insorto non riguarda in
generale gli interventi a protezione della natura, bensì
specificamente la disciplina della raccolta della flora spontanea e
dei funghi nella foresta di Tarvisio.
Così delimitato l'oggetto del ricorso ne risulterebbe
l'infondatezza, in quanto l'inapplicabilità alla foresta della
normativa di cui alla l.r. n. 34 del 1981 non deriverebbe dalla
titolarità statale della proprietà della foresta stessa, bensì
dalla speciale disciplina introdotta con il D.M. 30 luglio 1980, che
escluderebbe quella dettata in via generale dalla Regione.
Lo speciale regime giuridico della foresta di Tarvisio
deriverebbe, altresì, secondo l'Avvocatura, dalla esecuzione di
obblighi internazionali conseguenti al trattato di S. Germano tra
l'Italia e l'Austria: anche questo elemento concorrerebbe a far
escludere dal territorio in questione la competenza regionale.
3. - In prossimità dell'udienza di discussione la Regione
Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria, dove, tra l'altro,
si rileva come il D.M. 30 luglio 1980, concernente la costituzione
della foresta di Tarvisio in riserva naturale, sia stato annullato da
questa Corte con la sentenza n. 223 del 1984, che ha riconfermato la
spettanza alla Regione delle funzioni amministrative in tema di
protezione della natura e di riserve e parchi naturali. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso di cui è causa la Regione Friuli-Venezia
Giulia lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni in tema
di agricoltura e urbanistica (art. 4 n. 2 e 12 dello Statuto speciale
e artt. 1 e 22 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1116 del
1965) in relazione alla nota 17 agosto 1981 n. 2322 dell'Ufficio
statale di amministrazione della foresta di Tarvisio, concernente lo
schema di regolamento predisposto dalla Regione al fine di
disciplinare, in esecuzione della legge regionale 3 giugno 1981 n.
34, la raccolta dei funghi spontanei.
Con la nota in questione l'Ufficio statale di amministrazione
della foresta di Tarvisio aveva, infatti, contestato - sulla base di
un parere rilasciato dall'Avvocatura distrettuale di Trieste - la
possibilità di applicare al territorio della stessa foresta lo
schema di regolamento predisposto, nella materia in esame, dalla
Regione: e questo in relazione all'appartenenza del bene in questione
allo Stato, "che provvede direttamente in conformità alla
legislazione nazionale in materia di boschi e terreni montani ed, in
particolare, al decreto ministeriale 30 luglio 1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 293 in data 24 ottobre 1980".
Il conflitto, delimitato dal contenuto dell'atto impugnato, viene,
pertanto, a investire l'applicabilità al territorio della foresta di
Tarvisio dello schema di regolamento predisposto dalla Regione per la
raccolta dei funghi spontanei.
2. - Il ricorso è fondato.
L'Avvocatura dello Stato, nella sua memoria, ritiene di poter
giustificare l'esclusione dei terreni compresi nella foresta di
Tarvisio dall'operatività della disciplina regionale non tanto con
riferimento all'appartenenza del bene allo Stato, quanto in relazione
alla vigenza del D.M. 30 luglio 1980 che, nel costituire detta
foresta in riserva naturale, aveva assoggettato i territori relativi
a disciplina speciale. Senonché il decreto in questione è stato
annullato da questa Corte con la sentenza n. 223 del 1984, dove è
stata indirettamente riconosciuta la competenza della Regione
Friuli-Venezia Giulia ad esercitare, in attuazione dell'art. 83
d.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni amministrative concernenti gli
interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi
naturali anche nei confronti della foresta di Tarvisio. Né, contro
l'impugnativa della Regione, potrebbe valere il richiamo
all'ulteriore argomento addotto dalla difesa dello Stato in ordine
alla pretesa esecuzione di obblighi internazionali dello Stato stesso
conseguenti al Trattato di S.Germano del 1919, dal momento che tali
obblighi, oltre ad essere stati da tempo adempiuti, non si presentano
tali da poter incidere nella materia in esame.
Non sussistono, dunque, motivi per escludere l'applicabilità ai
terreni inclusi nella foresta di Tarvisio dello schema di regolamento
per la raccolta dei funghi spontanei predisposto dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, applicabilità che viene di contro a trovare
la sua giustificazione nella competenza della Regione in tema di
protezione della natura, risultante dall'art. 4 n. 2 e 12 dello
Statuto speciale, dagli artt. 1 e 22 del d.P.R. n. 1116 del 1965,
nonché dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di
predisporre lo schema di regolamento di cui alla legge regionale n.
34 del 3 giugno 1981, ai fini della disciplina della raccolta dei
funghi spontanei nel territorio della foresta di Tarvisio e annulla,
di conseguenza, la nota 17 agosto 1981 n. 2322 dell'Ufficio statale
di amministrazione della foresta di Tarvisio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:565 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte