Sentenza n. 566/1988
Altra decisione · depositata il 19/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
4 maggio 1979, depositato in Cancelleria il 10 maggio successivo ed
iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1979, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per i Lavori
Pubblici 16 ottobre 1978, n. 4920, con il quale sono state approvate
le deliberazioni in data 10 settembre 1977 e 30 giugno 1978
dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale (iscrizione del
personale alla Cassa pensione dei dipendenti degli Enti locali).
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Udito l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione siciliana, con ricorso notificato il 4 maggio 1979
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha proposto conflitto di
attribuzione avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici 16
ottobre 1978, n. 4920, emanato di concerto con il Ministro per il
tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
cui furono approvate le deliberazioni 10 settembre 1977 e 30 giugno
1978, con le quali l'Istituto autonomo per le case popolari di
Acireale aveva stabilito l'iscrizione del proprio personale alla
Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali.
Nel ricorso si deduce che il decreto impugnato fu emanato in
violazione degli artt. 20 e 43 dello Statuto della Regione siciliana,
nonché degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683. Questi
ultimi hanno sostituito gli artt. 5 e 6 del d.P.R. 30 luglio 1950, n.
878 (recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia
di opere pubbliche) stabilendo che "la regione esercita le
attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti
all'edilizia economica e popolare" (art. 5, comma primo) e che "sono
esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese
quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e
periferici dello Stato, in ordine agli enti, consorzi, istituti ed
organizzazioni, operanti esclusivamente in Sicilia nelle materie di
cui al presente decreto" (art. 6, primo comma).
Pertanto, in base ad essi - secondo la Regione siciliana - il
controllo sugli Istituti autonomi per le case popolari che operano in
Sicilia, è di competenza dell'Amministrazione regionale e,
nell'ambito di questa, dell'Assessore regionale per i lavori
pubblici. Conseguentemente l'approvazione delle deliberazioni degli
I.A.C.P., operanti in Sicilia, riguardanti l'iscrizione del
personale, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali, rientrerebbe nella competenza dell'Assessore regionale per i
lavori pubblici e non in quella del Ministro per i lavori pubblici il
cui decreto sarebbe quindi illegittimo.
Nel ricorso si deduce anche la violazione dell'art. 17, lett. f)
dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione approvate con
d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, come modificate dal d.P.R. 16
febbraio 1979, n. 76.
In proposito la regione espone che l'art. 39 della l. 11 aprile
1955, n. 379 prevedeva che il decreto col quale si esercita il
controllo sull'ente che adotta la deliberazione di massima che
stabilisce l'iscrizione ad una delle casse indicate nel primo comma
dello stesso articolo, deve essere emanato "di concerto con il
Ministro per il tesoro ed il Ministro del lavoro e la previdenza
sociale". Per quanto concerne il Ministero per il tesoro, la Corte
costituzionale ha affermato che, nelle materie di competenza di tale
Ministro, lo Statuto siciliano non attribuisce alla regione alcuna
potestà legislativa, neppure concorrente (sentenze 16 luglio 1968,
n. 105 e 15 luglio 1969, n. 127). Pertanto, la regione sarebbe tenuta
ad un'intesa con detto ministero (Corte cost. sentt. 30 dicembre
1958, n. 82; 19 dicembre 1959, n. 65; 15 giugno 1972, n. 104)
sull'emanazione del decreto in questione.
Viceversa, poiché nella materia oggetto di tale decreto, ai sensi
dell'art. 17 lettera f), dello Statuto le attribuzioni del ministro
per il lavoro e la previdenza sociale sono state trasferite
all'Amministrazione regionale siciliana (con le norme di attuazione
approvate con d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, modificate ed integrate
con il d.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76), il concerto, in relazione
alla competenza di detto Ministro, nell'emanazione del decreto,
doveva intervenire tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici e
l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale.
La regione ha chiesto, pertanto, che questa Corte annulli il
decreto impugnato dichiarando che: a) esso è illegittimo; b) che
spetta alla Regione siciliana e, per essa, all'Assessorato regionale
per i lavori pubblici, il controllo sugli Istituti autonomi per le
case popolari che operano in Sicilia e, in conseguenza, di adottare
il provvedimento di approvazione delle deliberazioni dell'Istituto
autonomo per la case popolari di Acireale, concernenti l'iscrizione
del personale alla Cassa pensioni per i dipendenti da enti locali; c)
che il provvedimento dell'Assessore regionale per i lavori pubblici
deve essere adottato, previa intesa con il Ministro per il tesoro,
con il "concerto" dell'Assessore regionale per il lavoro e la
previdenza sociale.
2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri chiedendo che il ricorso sia respinto.
Nell'atto di costituzione l'Avvocatura generale dello Stato ha
dedotto al riguardo che esso è infondato poiché l'approvazione
prevista dall'art. 39 della legge 11 aprile 1955 sugli ordinamenti
degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro non
costituisce atto di controllo sull'esercizio, da parte dell'ente
pubblico, della sua attività istituzionale. Il provvedimento
impugnato, perciò, non sarebbe legittimo, non costituendo "né
esercizio diretto di attribuzioni, né esercizio di controllo in
materia di edilizia economica e popolare". Considerato in diritto
3. - Ha dato origine al conflitto promosso dalla Regione siciliana
il decreto n. 4920 del 16 ottobre 1978, emesso dal Ministro per i
lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con il quale sono
state approvate le deliberazioni 10 settembre 1977 e 30 giugno 1978,
adottate dall'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale,
relative all'iscrizione del proprio personale alla Cassa pensioni dei
dipendenti degli enti locali.
Non è fondata la censura di invasione operata da tale
provvedimento nelle attribuzioni statutariamente conferite alla
regione dagli artt. 43 e 20, in relazione all'art. 14 lett. g), dello
Statuto della Regione siciliana, e dagli artt. 5 e 6 d.P.R. 30 luglio
1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della regione stessa
in materia di opere pubbliche), come sostituiti dagli artt. 4 e 5
d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.
4. - Lo Statuto per la Regione siciliana configura come materia
oggetto di legislazione esclusiva della regione quella relativa ai
lavori pubblici (art. 14, primo comma, lett. f) e ne demanda le
funzioni esecutive ed amministrative al Presidente ed agli Assessori
regionali (art. 20, primo comma). Gli artt. 5 e 6, comma primo, delle
ricordate norme di attuazione, come sostituite dai citati artt. 4 e 5
del d.P.R. n. 683 del 1977, conferiscono alla regione "le
attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti
all'edilizia economica e popolare" e "le funzioni amministrative, ivi
comprese quelle di vigilanza e di tutela svolte dagli organi centrali
e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed
organizzazioni, operanti esclusivante in Sicilia nella materia di cui
al presente decreto".
Appare indubbia, sulla base di queste norme, la devoluzione alla
Regione siciliana di una competenza, qualificabile per l'oggetto come
specificazione della materia globalmente designata dallo Statuto
"lavori pubblici" (art. 14 lett. g), alla stregua delle norme di
attuazione dello Statuto stesso ("materie attinenti all'edilizia
economica e popolare o comunque sovvenzionata": art. 4, primo comma,
d.P.R. n. 683 del 1977 cit).
Senonché il provvedimento ministeriale, nel quale la regione
riscontra la violazione delle sue competenze, non attiene alla
materia afferente a tale edilizia in senso proprio, anche se tocca un
momento del trattamento del personale dipendente da istituto autonomo
delle case popolari. Si tratta invero della iscrizione di questo
personale alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti
locali, ai sensi dell'art. 39 l. 11 aprile 1955, n. 379
("Miglioramento dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro"). Il relativo controllo (devoluto al Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale) si inserisce in attribuzioni che
concernono il personale di diverse categorie di enti, nazionali e
locali, ai fini della iscrizione ad un istituto di previdenza,
operante presso il Ministero del tesoro e da questo gestito.
Pertanto, come ha osservato l'Avvocatura generale dello Stato,
l'approvazione prevista dall'art. 39 cit. non costituisce atto di
controllo sull'esercizio, da parte dell'Istituto per le case
popolari, della sua attività tipica; il provvedimento impugnato,
perciò, non si configura come esercizio diretto di attribuzioni, né
come esplicazione di controllo in materia di edilizia economica e
popolare. Esso più propriamente attiene alla valutazione
dell'opportunità della iscrizione presso un particolare istituto di
previdenza, di pertinenza statale, e, tra l'altro, dei riflessi di
tale iscrizione sulla gestione unitaria del trattamento pensionistico
di un complesso non omogeneo di dipendenti di enti nazionali e
locali. Tra questi si colloca, e in misura non certo prevalente
rispetto al personale degli altri enti indicati dall'art. 39, il
personale dell'Istituto delle case popolari di Acireale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Rigetta il ricorso indicato in epigrafe e dichiara che spetta allo
Stato l'approvazione delle deliberazioni dell' Istituto autonomo per
le case popolari di Acireale relative all'iscrizione del proprio
personale alla Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:566 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte