Corte costituzionale

Ordinanza n. 567/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio

1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Siracusa nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n.

627 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 20 febbraio 1990, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 112 e 111, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 415 del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede, a differenza di

quanto è stabilito dall'art. 409 c.p.p., il potere-dovere del

giudice per le indagini preliminari di non accogliere la richiesta di

archiviazione presentata dal Pubblico Ministero nei procedimenti per

reati commessi da persone ignote ogni qual volta il giudice rilevi la

incompletezza delle indagini e ritenga di indicare ulteriori

indagini, da compiere entro dato termine";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 409 del 1990,

successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato

non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di

legittimità dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte ove non consente al giudice per le indagini

preliminari di indicare ulteriori indagini al pubblico ministero,

"una volta che questi gli abbia presentato richiesta di archiviazione

per essere ignoti gli autori del reato", facendo leva su una

"possibile interpretazione" dell'art. 415, secondo comma, del codice

di procedura penale, "tale da far emergere una figura di giudice per

le indagini preliminari in grado di indicare al pubblico ministero

gli approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla

pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia

possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato

del nome di una persona già individuata".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 415 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 112 e 111, primo

comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Siracusa con ordinanza del 20 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:567 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte