Sentenza n. 568/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 649/1972
- art. 1d.P.R. 937/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 ("Norme concernenti i
servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo"), come
modificato dall'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937 ("Norme
integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649,
concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di
consumo"), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1982 dal
T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Gozzelino Callisto
contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 373 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 297 dell'anno 1982.
Visti l'atto di costituzione di Gozzelino Callisto nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avv. dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da un ex
impiegato di una società appaltatrice delle soppresse imposte di
consumo, transitato nei ruoli dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, il T.A.R. Piemonte,
adito per il riconoscimento della qualifica superiore negata
dall'amministrazione al ricorrente, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del predetto
decreto presidenziale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. La
norma impugnata prevede che, ai fini dell'inquadramento nei ruoli
dello Stato, in base alle qualifiche che gli interessati, rivestivano
alla data del 31 dicembre 1972, si debba tener conto anche di quelle
qualifiche giudizialmente attribuite, purché in esito a controversie
instaurate in epoca anteriore al 31 dicembre 1976.
Osserva preliminarmente il giudice a quo che la disposizione,
essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio
1977, quando cioè il termine (31 dicembre 1976) apposto alla
presentazione di eventuali domande giudiziali era ormai scaduto,
violerebbe il diritto di agire in giudizio, (art. 24 Cost.), venendo
a precludere, con effetto retroattivo, la proponibilità di una
qualsiasi nuova azione diretta all'accertamento della qualifica.
Inoltre, anche se la limitazione degli effetti delle controversie
riguarda i soli rapporti con lo Stato e non anche con l'appaltatore
delle imposte di consumo, la norma precluderebbe pur sempre al
lavoratore la possibilità di ottenere un inquadramento conforme a
quella che era la sua reale qualifica nell'ambito del precedente
rapporto di lavoro. Tale preclusione, conseguenza diretta della
mancata proposizione della domanda giudiziale entro un certo termine,
che prescinde da quello prescrizionale previsto per l'esercizio
dell'azione, oltre che essere fonte di ingiustificate disparità di
trattamento, si porrebbe in contrasto con il principio di
ragionevolezza.
2. - La parte privata si è costituita limitandosi a chiedere
l'accoglimento della questione.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato ha poi evidenziato la
necessità di tenere nettamente distinti il rapporto intercorso tra
il lavoratore e l'originario datore di lavoro (appaltatore o comune)
ed il rapporto "nuovo" (come definito dalle sezioni unite della
Cassazione) venutosi a costituire con lo Stato. La norma, non
precluderebbe assolutamente la possibilità di agire in giudizio
successivamente al 31 dicembre 1976 nei confronti dell'appaltatore,
ma riguardando i soli effetti delle sentenze pronunciate in tali
giudizi nei confronti dell'amministrazione, che rimane estranea al
pregresso rapporto ed al relativo procedimento giurisdizionale, non
violerebbe l'art. 24 Cost.
Peraltro, l'eventuale diversità di trattamento fra coloro che
hanno promosso le azioni giudiziarie prima e dopo il 31 dicembre
1976, deriverebbe dalla inerzia degli interessati e non già dalla
disposizione impugnata, che, nel fissare una data, al fine di un
sollecito e definitivo assetto dell'inquadramento speciale, non
potrebbe in alcun modo ritenersi illogica e irrazionale. Considerato in diritto
1. - È sottoposto all'esame della Corte l'art. 9 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 649 ("Norme concernenti i servizi ed il personale
delle abolite imposte di consumo") relativamente al secondo comma,
aggiunto dall'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937 ("Norme
integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649"), il
quale stabilisce, per gli ex dipendenti degli appaltatori delle
imposte di consumo inquadrati nei ruoli dello Stato,
l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria degli effetti delle
controversie - per l'attribuzione della qualifica - instaurate
successivamente al 31 dicembre 1976.
Ad avviso del giudice a quo la norma contrasterebbe con l'art. 24
Cost., primo comma Cost., in quanto, essendo stata pubblicata
(Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1977) in epoca successiva alla
scadenza del termine per proporre il riconoscimento giudiziale della
qualifica (31 dicembre 1976) comprimerebbe, con effetto retroattivo,
il relativo diritto di azione, nonché con l'art. 3 Cost., in quanto,
sia pur limitatamente ai rapporti tra i lavoratori e lo Stato, la
mancata attribuzione di effetti ad una sentenza, dipendendo
unicamente dalla proposizione o meno di una domanda giudiziale entro
un certo termine che prescinde da quello prescrizionale, oltre che
fonte di ingiustificate disparità di trattamento, risulterebbe del
tutto irragionevole.
2. - La questione, sotto entrambi gli indicati profili non è
fondata.
In proposito appare utile precisare che il testo originario
dell'art. 9 del d.P.R. n. 649 del 1972 prevedeva l'inquadramento nei
ruoli dello Stato "in base alla posizione giuridica rivestita alla
data del 1° gennaio 1970 e, per il personale assunto successivamente,
in base alla posizione giuridica rivestita all'atto dell'assunzione".
Nella norma originaria non vi era dunque alcuna previsione per quel
che concerneva eventuali mutamenti delle qualifiche, per effetto di
sentenze intervenute successivamente alle date suddette.
Con l'art. 1 del d.P.R. n. 937 del 1976, è stata inserita una
disposizione, che è quella denunciata, nella quale si è, da un
canto, spostata al 31 dicembre 1972 la data di riferimento della
qualifica rivestita ai fini dell'inquadramento, ma si è, dall'altro,
introdotta una ulteriore disposizione di favore, dandosi rilievo alle
modifiche successive conseguenti ad eventuali riconoscimenti in sede
giudiziaria di qualifiche diverse, ponendosi però come limite, per
l'opponibilità alla amministrazione finanziaria delle sentenze
intervenute in tal senso, la circostanza che i relativi giudizi siano
stati instaurati entro il 31 dicembre 1976.
Non ha perciò fondamento la tesi di un preteso contrasto con
l'art. 24 Cost., da intendersi riferito al primo comma, perché la
norma denunciata non preclude agli interessati il diritto di agire,
anche successivamente alla data del 31 dicembre 1976 nei confronti
del datore di lavoro originario, ma per una evidente esigenza di
certezza, intende solo limitare l'opponibilità - che il legislatore
avrebbe del tutto ragionevolmente potuto negare, come era avvenuto in
un primo momento - alla amministrazione dello Stato, presso la quale
doveva essere disposto il nuovo inquadramento, delle sentenze
conclusive delle controversie instaurate prima di tale data.
Nessuna violazione del diritto di azione costituzionalmente
garantito può annettersi perciò a tale limitazione, perché esso
non può ritenersi comprensivo della possibilità - in linea di
massima esclusa - di opporre le sentenze a soggetti "terzi" rispetto
al rapporto fatto valere in giudizio.
3. - Neppure può condividersi l'assunto del contrasto della norma
denunciata con l'art. 3 Cost., apparendo ragionevole che la
limitazione in parola sia stata posta con riferimento ad una data
anteriore (31 dicembre 1976) a quella di entrata in vigore della
norma stessa (27 gennaio 1977). Tale norma, nell'ammettere
l'opponibilità di dette sentenze, non aveva difatti lo scopo di
sollecitare l'instaurazione di giudizi per far lievitare il livello
delle qualifiche del personale inquadrato fin dal 1972, ma,
disponendo tale beneficio, intendeva solo ancorarlo ad una data
certa, uguale per tutti, quasi coeva alla emanazione del
provvedimento legislativo in cui era compresa, il che appare
pienamente ragionevole, ed esclude perciò l'asserita disparità di
trattamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 ("Norme concernenti i
servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo"),
relativamente al secondo comma aggiunto all'art. 1 del d.P.R. 24
dicembre 1976, n. 937 ("Norme integrative e correttive del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 649"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:568 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte