Sentenza n. 568/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 13legge 1338/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e
quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per
il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, vecchiaia e superstiti), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 giugno 1987 dalla Corte di cassazione
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'INPS e Burrini
Giovanni ed altro, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1987 dalla Corte di cassazione
nel procedimento civile vertente tra l'INPS e Mazzi Giovanni ed
altro, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto Burrini Giovanni, assumendo di avere lavorato alle dipendenze di
Perinti Ezio dal 1° luglio 1954 al 31 ottobre 1981 senza essere
assicurato, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Siena il
Perinti e l'INPS chiedendo la condanna al risarcimento dei danni
conseguenti al mancato versamento dei contributi mediante
costituzione di una rendita vitalizia reversibile ex art. 13 legge n.
1338 del 1962.
Il Pretore accoglieva la domanda e il Tribunale di Siena, su
appello dei convenuti, confermava la sentenza considerando che
secondo l'interpretazione della detta norma, fornita dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 26 del 1984, il lavoratore che agisce
per la costituzione della rendita deve dare la prova della esistenza
del rapporto con scritto di data certa e della durata del rapporto e
della retribuzione anche con altri mezzi.
Nella specie, risultando effettuati versamenti di contributi per
il periodo 1.6.1965/31.12.1981, doveva ritenersi assolto l'onere
della prova in ordine alla esistenza del rapporto mentre la prova
della sua decorrenza dal 1° luglio 1954 poteva essere data anche a
mezzo testimoni della cui ammissione a torto l'I.N.P.S. si doleva, e
l'ammontare della retribuzione poteva essere provato a mezzo
contrattazione collettiva.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione sia
l'I.N.P.S. che il Perinti.
L'INPS deduceva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che
il rigore probatorio di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962
valesse solo per il datore di lavoro e non anche per il lavoratore
che agisce direttamente per la costituzione della rendita vitalizia.
La Corte di cassazione, con ordinanza del 10 giugno 1987,
pervenuta alla Corte l'8 maggio 1989 (R.O. n. 253 del 1989), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,
quarto e quinto comma, della citata legge 12 agosto 1962, n. 1338, in
riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 3, primo e secondo
comma, e 38 secondo e quarto comma, della Costituzione.
Ha ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26
del 1984, ha interpretato la norma nel senso che la prova da fornirsi
anche dal lavoratore che chiede la costituzione di una rendita
vitalizia in luogo dei danni conseguenti alla mancata assicurazione e
al mancato versamento dei contributi, riguarda rispettivamente tre
fatti: a) l'esistenza del rapporto; b) la sua durata; c) l'ammontare
della retribuzione percepita; che, trattandosi di fatti
giuridicamente distinguibili, non trova applicazione la medesima
disciplina probatoria sicché, una volta provata documentalmente la
effettiva esistenza del rapporto, che è il presupposto legittimante
l'esercizio del diritto di accensione della rendita vitalizia, il
giudice può ammettere mezzi di prova diversi dal documento di data
certa per accertare gli altri due fatti.
La Corte remittente ha poi osservato che la prevalente
giurisprudenza non ha seguito la detta interpretazione ritenendo la
prova scritta necessaria per tutti e tre i suddetti fatti sicché,
prima di seguire quest'ultimo indirizzo, ha reputato opportuno di
risollevare la questione di legittimità costituzionale della norma
citata sussistendo il sospetto della irragionevole e grave
compressione del diritto di azione e di difesa (artt. 24, primo e
secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione),
nonché del diritto al trattamento previdenziale che il legislatore
ha inteso riconoscere al lavoratore che ha subito il danno del
mancato versamento dei contributi previdenziali (art. 38, secondo e
quarto, della Costituzione); e ha considerato la questione rilevante
e non manifestamente infondata.
La Corte di cassazione ha sollevato poi identica questione di
legittimità costituzionale, con ordinanza del 14 ottobre 1987
(pervenuta alla Corte il 23 maggio 1989; R.O. n. 281 del 1989), nel
giudizio tra l'INPS e Mazzi Giovanni e Vedovelli Giovanni con la
stessa motivazione di quella di cui alla ordinanza precedente.
Nei giudizi si è costituito l'INPS che ha rilevato anzitutto la
insussistenza del presupposto del contrasto tra l'indirizzo
giurisprudenziale della Corte di cassazione e la interpretazione
fornita dalla Corte costituzionale e quindi, mancando il supporto di
un diritto vivente di segno opposto a quello allora enunciato, ha
dedotto la infondatezza dei dubbi di incostituzionalità già risolti
dalla precedente sentenza n. 26 del 1984.
È intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha
osservato che nella ordinanza di rimessione non è chiarita la
ragione per cui la Corte remittente non ritiene di considerare
accettabile l'orientamento della Corte costituzionale che invece è
ormai consolidato per effetto delle sentenze più recenti anche
successive alle ordinanze. Ha poi rilevato che la interpretazione
suggerita, ora ritenuta dalla stessa Corte di cassazione, corrisponde
alla esigenza primaria di evitare eventuali collusioni delle parti ai
danni dell'INPS; che il lavoratore non versa nella impossibilità di
dare la prova scritta della esistenza del rapporto di lavoro specie
se non ha partecipato alla frode in danno dell'I.N.P.S.; che trattasi
di un istituto speciale per cui non è irragionevole la limitazione
della prova.
Ha concluso per la infondatezza della questione sollevata.
Le due ordinanze sono state regolarmente comunicate, depositate e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Considerato in diritto
1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica
sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
1.1 - La Corte di cassazione dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto
1962, n. 1338, nella parte in cui preclude al lavoratore di provare
con mezzi diversi da documenti di data certa, l'esistenza del
rapporto di lavoro, la sua durata e l'ammontare della retribuzione. A
parere della remittente sarebbe violato l'art. 24, primo e secondo
comma, della Costituzione in combinazione con l'art. 3, primo e
secondo comma, in quanto irragionevolmente sarebbe gravemente
compromesso il diritto di azione e di difesa del lavoratore per la
tutela del trattamento previdenziale che gli spetta ex lege.
1.2 - La questione è fondata.
L'art. 13 censurato dispone che, in caso di omesso versamento di
contributi per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e
superstiti, da parte del datore di lavoro ed impossibilità del loro
versamento per sopravvenuta prescrizione, il datore di lavoro può
chiedere all'INPS di costituire a favore del lavoratore una rendita
vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata
dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore stesso
in relazione ai contributi da versare.
La detta facoltà può essere esercitata a condizione che il
datore di lavoro esibisca all'INPS documenti di data certa dai quali
si possa evincere l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di
lavoro nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore
interessato. È anche previsto che, in sostituzione del datore del
lavoro, la richiesta possa essere fatta dallo stesso lavoratore a
condizione che fornisca all'INPS le suddette prove.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, condiviso anche
dalla Corte remittente, in ordine all'onere e alla specialità delle
prove, vi è assoluta parità tra datore di lavoro e lavoratore.
Tuttavia, si controverte in ordine alla specie della prova, se
cioè essa debba consistere in atto scritto di data certa ex art.
2704 del codice civile o se sia sufficiente un atto scritto, con la
possibilità per il giudice, purché sia incontestata l'autenticità
del documento e si tratti solo di accertarne la data, di ammettere
qualunque mezzo di prova, sicché, in ogni caso, la esistenza del
rapporto di lavoro non deve apparire solamente verosimile ma deve
risultare documentalmente.
2. - Vari Pretori hanno sollevato in precedenza questione di
legittimità costituzionale della detta disposizione. Questa Corte,
con una sentenza interpretativa (n. 26 del 1984) ha affermato che
essa doveva essere interpretata nel senso che si poteva distinguere
tra effettiva esistenza del rapporto di lavoro, durata di esso e
ammontare della retribuzione, siccome fatti autonomamente
apprezzabili, sia pure legati giuridicamente e che, una volta provata
documentalmente la esistenza del rapporto di lavoro, ben poteva il
giudice ammettere mezzi di prova diversi dai documenti di data certa
per quanto riguardava la durata di esso e l'ammontare della
retribuzione.
2.1. - Secondo la Corte remittente, il prevalente indirizzo
giurisprudenziale formatosi successivamente, anche in sede di
legittimità, sarebbe di senso contrario, onde la necessità di
riproporre la questione.
Ora, come si è affermato nella precedente sentenza, e non si ha
motivo di andare in contrario avviso, il legislatore, con la
disposizione in esame, ha inteso fare un trattamento di favore ai
lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi
da parte del datore di lavoro e della impossibilità del loro tardivo
pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della
pensione, prevedendo la possibilità di costituzione, in luogo della
stessa, di una rendita vitalizia reversibile di importo uguale a
quello dell'intero ammontare o della quota di pensione spettante
secondo i contributi dovuti. Ma nel medesimo tempo ha voluto impedire
che si accampassero posizioni assicurative fittizie: onde la
diffidenza, per l'ammissibilità di qualunque mezzo di prova sia
sull'esistenza del rapporto di lavoro che sulla sua durata e
sull'ammontare della retribuzione, che sono i presupposti per il
riconoscimento del preteso diritto.
E ciò anche perché, il più delle volte, si tratta di provare
fatti ormai remoti, avvenuti a notevole distanza di tempo, dei quali
a volte si ha appena il ricordo. Il necessario contemperamento degli
interessi in gioco e cioè quello del lavoratore al riconoscimento
del diritto alla rendita vitalizia e quello dell'INPS di limitarlo ai
casi di esistenza certa e non fittizia del rapporto di lavoro, onde
evitare le possibili frodi che, poi, in definitiva, si riversano a
danno dello Stato, induce a ritenere che almeno l'esistenza del
rapporto di lavoro non debba apparire solo verosimile ma risultare
certa, onde la necessità dell'ammissione della sola prova
documentale. Ma, secondo logica e ragionevolezza, devesi anche
ritenere che la disposizione in esame debba trovare effettiva
applicazione, dovendosi escludere che il legislatore da un verso
abbia previsto la possibilità del riconoscimento del diritto del
lavoratore alla rendita vitalizia e dall'altro abbia voluto rendere
la relativa prova talmente difficoltosa da escludere detto
riconoscimento o quanto meno da farlo diventare inattuabile.
2.2. - L'eccessiva difficoltà della prova e la conseguente
impossibilità del riconoscimento del diritto importano violazione
del precetto costituzionale dell'art. 24. Infatti, si è più volte
affermato che esso risulta violato quando si sia imposto un onere
tale o vengono prescelte modalità tali da rendere impossibile o
estremamente difficile l'esercizio, da parte di qualunque
interessato, del diritto.
Ne deriverebbe anche la impossibilità, per il lavoratore, di
conseguire il trattamento previdenziale al quale egli ha pieno
titolo, non potendo l'inadempimento del datore di lavoro agli
obblighi contrattuali e l'inosservanza, da parte del medesimo, di
precise norme di legge risolversi in suo danno e senza che egli abbia
alcuna colpa. Sicché, in definitiva, risulterebbe anche leso il
precetto costituzionale dell'art. 38.
2.3. - Non può, quindi, assolutamente pretendersi la rigida
applicazione del primo comma dell'art. 2704 del codice civile e cioè
come prova dell'esistenza del rapporto di lavoro un documento di data
certa secondo la previsione di detta norma; ma piuttosto trova
applicazione il terzo comma del citato articolo.
Quando si tratta solo di accertarne la data, il giudice, tenuto
conto delle circostanze, può ammettere qualunque mezzo di prova.
3. - Pertanto, devesi ritenere che, salva la necessità che la
esistenza del rapporto di lavoro sia provata per iscritto. La durata
del rapporto e l'ammontare della retribuzione possono essere provati
con altri mezzi, anche orali. Del resto, il rigore della prova
scritta non si giustificherebbe adeguatamente per questi fatti che
sono, in definitiva, semplici modalità del rapporto.
Va, quindi, dichiarata la illegittimità costituzionale della
disposizione censurata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i ricorsi;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e
quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, vecchiaia e superstiti), nella parte in cui, salva la
necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro
da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la
durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:568 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte