Corte costituzionale

Ordinanza n. 568/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promossi con ordinanze

rispettivamente emesse il 20 gennaio 2000 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Brigada Giuseppina e il fallimento

S.n.c. Italpneus di Villa Angelo & C. ed altri, iscritta al n. 533

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e il 7

giugno 2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Pesce

Giacomo nei confronti del fallimento della Impresa di costruzioni

Alpet di Pesce Angelo & C. in liquidazione ed altra, iscritta al

n. 564 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Pesce Giacomo nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 20

gennaio 2000, ha sollevato, senza esplicito riferimento ad alcun

parametro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non contiene

la precisazione di un termine ragionevole entro il quale può essere

dichiarato il fallimento del socio illimitatamente responsabile dopo

che esso abbia perso tale qualità a seguito di recesso;

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata va

interpretata nel senso che il fallimento del socio illimitatamente

responsabile può essere dichiarato, in conseguenza del fallimento

della società, senza alcun limite temporale, diversamente da quanto

previsto dall'art. 10 della stessa legge per il fallimento

dell'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività

d'impresa;

che l'indefinita assoggettabilità del socio alla procedura

concorsuale darebbe, tuttavia, luogo ad una sperequazione

inaccettabile rispetto alla posizione dell'imprenditore individuale e

sarebbe inoltre in contrasto con l'interesse generale alla certezza

delle situazioni giuridiche;

che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 7 giugno

2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale della stessa norma,

limitatamente al secondo comma, nella parte in cui non prevede che la

sentenza dichiarativa del fallimento del socio illimitatamente

responsabile che sia deceduto possa essere pronunciata solamente

entro un termine predeterminato;

che anche la Corte rimettente ritiene, infatti, in

conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la

norma denunciata non ponga alcun limite temporale alla possibilità

di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili in

conseguenza della dichiarazione di fallimento della società;

che in tal modo la norma, differenziando quanto alla

assoggettabilità al fallimento il trattamento del socio

illimitatamente responsabile da quello dell'imprenditore individuale,

potrebbe ritenersi lesiva del principio di ragionevolezza rispetto

all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, insita

nell'ordinamento;

che si è costituito in giudizio Giacomo Pesce, attore nel

giudizio a quo di opposizione alla dichiarazione di fallimento, il

quale ha concluso "affinché sia provveduto ad inserire nel testo

dell'art. 147 della legge fallimentare una limitazione temporale

analoga a quella risultante dal disposto dell'art. 10 e 11 della

stessa legge per il caso di dichiarazione di fallimento

dell'imprenditore individuale";

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di

inammissibilità e non fondatezza della questione, in quanto identica

nei contenuti ad altre già dichiarate manifestamente infondate.

Considerato che entrambi i rimettenti dubitano, con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, non esplicitamente evocato dal

tribunale di Milano ma chiaramente desumibile dal tenore

dell'ordinanza, della legittimità costituzionale dell'art. 147 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede

alcun termine per la dichiarazione di fallimento del socio

illimitatamente responsabile in estensione del fallimento della

società;

che i due giudizi vanno pertanto riuniti e congiuntamente

decisi;

che la norma denunciata è stata già dichiarata, con

sentenza n. 319 del 2000, costituzionalmente illegittima "nella parte

in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità

illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il

decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per

qualsiasi causa, la responsabilità illimitata";

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente

inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 147 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

della amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale di Milano e dalla Corte di cassazione con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

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