Sentenza n. 569/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della
legge della Regione Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 ("Regolamento della
pesca del corallo"), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre
1986 dal Pretore di Bosa nel procedimento civile vertente tra
Picciotto Ludovico e la Regione Sardegna - Assessore per la difesa
dell'Ambiente, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio di opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione
emessa dall'assessore all'ambiente della Regione Sardegna nei
confronti di Picciotto Ludovico, per aver esercitato la pesca del
corallo in zona vietata, il Pretore di Bosa, con atto di rimessione
in data 20 settembre 1986, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge reg. Sardegna 5 luglio
1979, n. 59. Le norme, consentendo al predetto organo dell'esecutivo
regionale di disciplinare, con proprio decreto annuale, la pesca del
corallo, si porrebbero in contrasto con l'art. 27 dello Statuto Sardo
che attribuisce al Consiglio regionale la potestà normativa
regolamentare.
Il Pretore non dubita che il decreto dell'assessore all'ambiente
abbia la natura di un regolamento, in quanto, a parte l'espressione
letterale della sua intestazione (nella specie decreto n. 80 del
1985), con esso, in base alle disposizioni impugnate, vengono
determinate le zone in cui può essere esercitata la pesca del
corallo, la durata del periodo, la quantità massima di corallo
pescabile, le modalità e condizioni per il rilascio delle relative
autorizzazioni, ovvero le zone in cui può essere vietata in assoluto
la pesca per periodi di tempo non inferiori a tre anni.
L'attribuzione di una potestà normativa così ampia e illimitata
nel tempo, inoltre, impedirebbe ad avviso del giudice remittente, di
considerare il decreto in questione come un regolamento esecutivo,
dovendosi piuttosto ritenere che abbia la natura di regolamento
autorizzato o delegato, e sia pertanto, inammissibile nell'ambito
dell'ordinamento regionale, in quanto la potestà attribuita al
Consiglio da una norma di rango costituzionale non potrebbe essere
delegata all'esecutivo.
2. - Si è costituita la Regione autonoma Sardegna negando
anzitutto il carattere regolamentare del decreto assessorile. Ed
infatti, alla stregua degli atti che provvedono alla fissazione
stagionale della data di apertura e chiusura della caccia e della
pesca, anche il predetto decreto si indirizzerebbe a soggetti già
forniti della necessaria licenza e individuabili al momento
dell'adozione, donde la sua natura di atto amministrativo plurimo, o,
comunque, qualora gli si riconoscessero i caratteri della generalità
e dell'astrattezza, di atto generale a contenuto non normativo, dal
momento che le sue statuizioni si limitano a specificare i limiti di
operatività di norme già preesistenti senza innovare l'ordinamento.
All'assessore regionale, in sostanza, verrebbe attribuita la
definizione annuale di aspetti tecnici ed attuativi della legge, che
disciplina già compiutamente la pesca del corallo prevedendo la
determinazione di periodi, zone e quantità, individuando gli
strumenti e disciplinando le sanzioni conseguenti alle relative
violazioni. Considerato in diritto
1. - È sottoposta all'esame della Corte con riferimento all'art.
27 dello Statuto regionale della Sardegna, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge regionale 5
luglio 1979, n. 59, i quali demandano all'Assessore regionale per
l'ambiente di deliberare annualmente: " a) la durata del periodo di
pesca; b) la quantità massima di corallo che può essere pescata
giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca; c) in quali
zone tale pesca potrà essere esercitata; d) i termini di scadenza
per la presentazione delle domande, le modalità e le condizioni per
il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1; e) l'ammontare
della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione, in
misura corrispondente al metodo di pesca impiegato.".
È previsto altresì che l'Assessore debba indicare il numero
massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente per ciascun
sistema di pesca.
Ad avviso del giudice a quo il provvedimento da emanarsi
dall'Assessore avrebbe natura regolamentare e, quindi, la sua
adozione spetterebbe al Consiglio regionale, a norma dell'art. 27
dello statuto speciale per la Sardegna.
2. - La questione non è fondata.
Come risulta chiaramente dalla norma impugnata, il decreto da
emanarsi dall'Assessore non ha natura regolamentare che è esclusa in
primo luogo dalla sua durata limitata nel tempo, perché annuale,
nonché dal contenuto delle statuizioni che devono essere adottate e
che ne denotano il carattere provvedimentale, sia pure di carattere
generale, in quanto rivolto a soggetti non specificati.
Trattasi dunque di determinazioni puntuali volte ad individuare
aspetti concreti non aventi portata innovativa nel sistema normativo,
perché dirette a fissare, per la durata di un anno, specifiche
modalità per l'esercizio della pesca del corallo, tutte già
individuate in via di massima nella norma di legge.
In presenza di tali elementi si è al di fuori del modulo
regolamentare, per cui legittimamente la norma legislativa denunciata
ha demandato all'Assessore regionale l'emanazione del decreto ivi
previsto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4 e 5 della legge regione Sardegna 5 luglio 1979 n. 59
("Regolamento della pesca del corallo") sollevata in riferimento
all'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna (l.c. 26 febbraio
1948 n. 3) con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:569 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte