Sentenza n. 57/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/04/1957 · relatore Antonino Papaldo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità Costituzionale della legge della
Regione Trentino-Alto Adige 16 novembre 1956, n. 18, concernente
"agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione
per operazioni di credito", promosso con ricorso della Giunta
provinciale di Bolzano, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 21 dicembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed iscritto al n. 65 del
Registro ricorsi 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1957 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Karl Tinzl per la Giunta provinciale di Bolzano ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per la
Regione Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con deliberazione del 6 dicembre 1956, adottata d'urgenza a sensi
dell'art. 48, n. 7, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige e ratificata dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 29
dello stesso mese, la Giunta provinciale di Bolzano decideva di
impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge della Regione
Trentino-Alto Adige 16 novembre 1956, n. 18, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione del 16 novembre 1956, n. 24, riguardante
"agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione
per operazioni di credito".
Il ricorso, notificato al Presidente della Giunta regionale ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente il 13 e il 18
dicembre 1956 e depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre
1956, veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
12 gennaio 1957, n. 11.
La legittimità costituzionale della citata legge 16 novembre 1956,
n. 18, è contestata sotto il riflesso che la stessa, in mancanza di
approvazione da parte dei Consiglieri della Provincia di Bolzano, è
stata approvata dal Ministero dell'interno con decreto 22 settembre
1956, a sensi dell'art. 73 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 5, mentre il controllo sostitutivo del Ministero dell'interno
doveva, se mai, limitarsi soltanto alla approvazione o meno delle norme
formali contenute nella legge medesima (art. 7, secondo comma, e art.
8, che concernono il bilancio e variazioni allo stesso). Pertanto,
l'approvazione o meno di tutto il resto della legge, e cioè delle sue
disposizioni materiali, eccedeva completamente il potere del Ministero
dell'interno, e la sua approvazione non poteva avere effetto alcuno
sulle medesime, con la conseguenza che il Presidente della Giunta
regionale non poteva promulgare una legge che non era stata ritualmente
approvata.
Inoltre, la legge in parola, per quanto concerne le disposizioni di
carattere materiale, non è stata messa in votazione finale, come
prescritto dall'art. 83 del regolamento interno del Consiglio
regionale, e non vi è stata alcuna deliberazione a scrutinio segreto
del Consiglio regionale, come corpo unico, a norma degli artt. 75 e
seguenti del regolamento stesso.
In linea subordinata, la difesa della Giunta provinciale di
Bolzano, atteso che il Ministero dell'interno con il suo atto di
approvazione della legge in toto, avrebbe invaso la sfera di competenza
della Regione, solleva espressamente anche tale questione, a sensi
degli artt. 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale, a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo (deduzioni del
31 dicembre 1956, depositate nella cancelleria della Corte il 2 gennaio
1957), in linea pregiudiziale, la inammissibilità del ricorso, sotto
il riflesso che la facoltà di impugnare le leggi della Regione spetta,
a norma dell'art. 82 dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige, esclusivamente al Consiglio provinciale e non
anche alla Giunta provinciale, la quale non potrebbe esercitarla
neanche in via di urgenza e salvo ratifica. La deliberazione d'urgenza
adottata dalla Giunta provinciale di Bolzano non sarebbe valida, in
quanto la norma contenuta nell'art. 48, n. 7, dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige ha riguardo alla attività ordinaria,
amministrativa, della Provincia e non all'esercizio di potestà
costituzionali, che possono essere esplicate esclusivamente dagli
organi tassativamente indicati dall'ordinamento costituzionale: in
questo caso il Consiglio provinciale. Né, d'altra parte, sarebbe
concepibile un ricorso condizionato alla ratifica del Consiglio
provinciale; senza dire che nella specie non sussisteva alcuna ragione
di urgenza, avendo il Consiglio provinciale 60 giorni per deliberare la
proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 33 della legge 11 marzo
1953, n. 87. Né potrebbe invocarsi, nella specie, il secondo comma del
citato art. 33, sia perché il ricorso non risulta proposto dal
Presidente della Giunta, la cui sottoscrizione, peraltro, era
necessaria, sia perché l'art. 33 regola gli ordinari ricorsi per vizio
di competenza e da parte dell'ente che lamenta la invasione della sua
sfera di attribuzioni, non gli speciali ricorsi previsti dall'art. 82
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che, appunto per la
eccezionalità del caso, dichiara legittimati alla proposizione del
ricorso esclusivamente i massimi organi della Regione o della
Provincia.
Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che
l'approvazione del Ministero dell'interno si riferirebbe esclusivamente
alle disposizioni di carattere formale contenute nella impugnata legge
16 novembre 1956, n. 18, mentre le disposizioni di carattere materiale
sarebbero state regolarmente approvate con la maggioranza semplice di
tutti i Consiglieri regionali. E in tal modo sarebbe stato rispettato
il precetto della legge, in quanto, ad avviso dell'Avvocatura generale
dello Stato, non occorrevano due distinte votazioni, bastandone,
invece, una sola, il cui esito andava distintamente valutato in
riferimento ai due gruppi di norme.
Vero è, afferma la difesa della Giunta regionale, che nei verbali
del Consiglio e nella promulgazione della legge non è stato dato
espressamente atto dell'avvenuta approvazione a maggioranza assoluta
delle norme sostanziali contenute nella legge impugnata, ma ciò
costituirebbe una mera omissione materiale, che non può inficiare la
validità e l'efficacia della volontà del Consiglio regionale,
manifestata con l'approvazione, e di quella del Presidente,
estrinsecata con la promulgazione della legge.
In ordine alla richiesta subordinata del ricorso, con cui si
denuncia un conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione, la difesa di
quest'ultima sostiene che il ricorso, su questo punto, è inammissibile
per difetto di legittimazione attiva della Provincia, in quanto i
ricorsi, di cui alla seconda parte dell'art. 134 della Costituzione, e
agli articoli 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, possono
essere proposti esclusivamente dall'ente che abbia subito o assuma di
aver subito la invasione della sua sfera di competenza costituzionale e
contro l'ente che, con l'atto impugnato, tale invasione abbia posto in
essere.
Con memoria depositata il 7 marzo 1957, la difesa della Provincia
deduce che la facoltà di sostituirsi al Consiglio provinciale in un
atto di carattere amministrativo, qual'è quello della proposizione di
un ricorso contro una legge regionale, non può essere negata alla
Giunta.
Non è vero che non sussistesse alcuna ragione di urgenza. A parte
che la valutazione dell'urgenza spettava alla Giunta provinciale, salvo
il giudizio del Consiglio in sede di ratifica, questa urgenza nel caso
concreto sussisteva. Difatti, la legge 11 marzo 1953, n. 87, non
contiene una norma esplicita circa il termine entro il quale la
Provincia deve proporre l'impugnazione di una legge regionale. Poteva
nascere il dubbio se questo termine era di 30 giorni, come previsto
dall'art. 32 di detta legge, o di 60, secondo l'art. 33. Per
precauzione, la Provincia doveva tener conto della eventualità che si
ritenesse applicabile il termine di 30 giorni.
Comunque, ogni questione è completamente superata dalla
deliberazione del Consiglio provinciale del 29 dicembre 1956, con la
quale venne ratificata la deliberazione della Giunta, relativa
all'impugnazione, dimodoché esiste una regolare deliberazione del
Consiglio, adottata entro il termine di 60 giorni, termine che, anche
per la difesa della Regione, deve ritenersi stabilito per la
impugnazione da parte della Provincia di una legge regionale, in
analogia a quanto è previsto per l'impugnazione di una legge regionale
da parte di un'altra Regione.
Nel merito la difesa della Provincia contesta che la promulgazione
della legge in questione sia avvenuta con la formula: "Il Consiglio
regionale ha votato senza approvare. Il Ministero dell'interno ha
approvato ai sensi dell'art. 73 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5". Queste parole non si trovano nella formula di
promulgazione: la formula di promulgazione è quella indicata nel
ricorso della Provincia. Comunque, sta in fatto che tanto nella formula
di promulgazione quanto nel verbale della seduta del Consiglio
regionale del 3 agosto 1956 è accertato che "la legge, quindi, non è
stata approvata". In questi due atti, che hanno indubbiamente il
carattere di atto pubblico, è accertato che il Consiglio regionale non
ha approvato la legge. O questi atti fanno fede e quindi è inutile
ogni discussione circa la mancata approvazione della legge da parte del
Consiglio regionale, o questi atti debbono essere impugnati di falso,
restando a far fede fino alla relativa pronuncia. Ma la Corte
costituzionale non potrebbe sostituirsi agli organi competenti chiamati
ad accertare se la legge sia stata approvata, dichiarando approvata una
legge che i predetti organi hanno dichiarato come non approvata.
Se la Regione è d'accordo che il Ministro per l'interno era
autorizzato soltanto ad approvare le norme formali che incidevano,
modificandola, sulla legge di approvazione del bilancio, ma non le
norme sostanziali della legge e che queste avevano bisogno
dell'approvazione regolare da parte del Consiglio regionale, con la
procedura fissata dallo Statuto e dal regolamento, e se è poi
accertato che tale approvazione non è avvenuta, dovrebbe essere
evidente e incontestabile che il disegno di legge, in mancanza di
questa approvazione necessaria, non è mai diventato legge.
La difesa della Regione afferma che effettivamente la legge sarebbe
stata approvata e che si trattava di una mera omissione materiale che
non potrebbe inficiare la validità e l'efficacia della deliberazione
del Consiglio regionale. Ma anzitutto non si tratta di una omissione ma
di una esplicita constatazione in contrario, ed in secondo luogo non
basta una espressione qualsiasi della asserita volontà di un corpo
deliberante, ma questa espressione deve avvenire nelle forme stabilite
dalla legge e dai regolamenti. Se lo Statuto prescrive nell'art. 73
una forma specifica e particolare per la votazione in certi casi, e il
regolamento, negli articoli 83 e seguenti, 89 e seguenti, prescrive,
per le altre votazioni, una forma diversa, e cioè una votazione finale
a scrutinio segreto da parte del Consiglio come corpo unico, non si
può sostituire l'una forma all'altra, od estendere l'efficacia di una
votazione, avvenuta in una determinata forma, ad un caso per il quale
è prescritta una forma diversa. Ciò non ha soltanto importanza
formale o teorica, perché una votazione fatta in una forma può dare
un risultato differente da quella fatta in una forma diversa. Nel
nostro caso, se la legge impugnata fosse stata sottoposta. a regolare
votazione finale unica a scrutinio segreto per le sue disposizioni
materiali, vi era sempre la possibilità che per astensioni, assenze,
cambiamenti di parere di qualche consigliere ecc., il risultato poteva
essere diverso da quello che emergeva semplicemente dall'assommare le
cifre delle due votazioni separate. Anche sotto questo aspetto, la
votazione, eseguita secondo le norme particolari dell'art. 73 dello
Statuto, non poteva sostituire quella prescritta nella procedura
normale.
Per quanto riguarda il conflitto di attribuzioni tra Stato e
Regione, la Provincia non ha proposto un ricorso in questo senso, ma ha
impugnato la validità di una legge regionale. Le relative osservazioni
contenute nel ricorso in ordine alla facoltà del Ministro per
l'interno di approvare soltanto le disposizioni che riguardano
variazioni o norme incidenti sul bilancio, questioni che la Provincia
aveva proposto in linea incidentale, diventano senza oggetto dal
momento che la Regione ammette che il Ministro per l'interno aveva solo
tale limitata facoltà. Ciò non toglie, secondo l'avviso della difesa
della Provincia, che questa Corte abbia facoltà di esaminare la
questione stessa d'ufficio; ma questo non cambia il carattere del
ricorso diretto alla impugnazione di una legge regionale, alla quale la
Provincia è legittimata in base all'art. 82 dello Statuto. Considerato in diritto :
L'eccezione di inammissibilità proposta nell'interesse della
Regione si articola sotto due aspetti.
In primo luogo, l'Avvocatura dello Stato deduce che il ricorso non
risulta proposto dal Presidente della Giunta provinciale, la cui
sottoscrizione era necessaria. Questa deduzione è infondata, in quanto
il ricorso è stato firmato dall'avv. Karl Tinzl, il quale era stato
delegato a sottoscrivere il ricorso con mandato speciale del Presidente
della Giunta provinciale del 12 dicembre 1956. Non c'è alcuna ragione
di ritenere che per i giudizi davanti a questa Corte in generale, ed in
particolare per le controversie che hanno per oggetto impugnazioni di
leggi regionali, debbasi richiedere la firma della persona fisica
competente a proporre il ricorso, e che a questa sia inibito di
conferire un regolare mandato nel quale sia attribuito espressamente al
mandatario il potere di sottoscrivere il ricorso.
In secondo luogo, la difesa della Regione sostiene che a deliberare
la proposizione del ricorso sarebbe competente soltanto il Consiglio
provinciale, senza alcuna possibilità di provvedere da parte della
Giunta provinciale neanche in caso d'urgenza. Questa tesi non è
accettabile, perché la norma contenuta nell'art. 48, n. 7, dello
Statuto del Trentino-Alto Adige, secondo cui la Giunta provinciale
adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio,
ha una portata così generale che è arbitrario porvi dei limiti. Né
l'atto con cui si delibera la proposizione del ricorso a questa Corte
ha una natura così speciale da importare una deroga alla norma
contenuta nell'art. 48, n. 7; anzi, in materia di formazione di atti
che sono legati a termini perentori, come i ricorsi giurisdizionali,
quella norma ha più che mai ragione di essere applicata.
Accertata la validità della deliberazione della Giunta,
deliberazione che risulta regolarmente ratificata dal Consiglio, non
c'è da esaminare altre questioni pregiudiziali. La difesa della
Regione non contesta alla Provincia il potere di impugnazione ai sensi
dell'art. 82 dello Statuto speciale ed è d'accordo con la difesa della
Provincia nel ritenere che il termine per proporre il ricorso è di
giorni 60 a norma dell'art. 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La Corte non ha ragione di decidere in senso diverso. Il ricorso
della Provincia è basato sopra violazioni dello Statuto speciale, e
quindi è ammissibile ai sensi dell'art. 82 dello Statuto stesso.
Il ricorso è stato notificato entro il termine di giorni 60 dalla
pubblicazione della legge; termine che deve ritenersi stabilito anche
per l'impugnazione delle leggi regionali da parte della Provincia, e
ciò a norma dell'art. 33 della legge 11 marzo 1953, in relazione
all'art. 36 della legge stessa.
Passando all'esame del ricorso nel merito, si rileva, anzitutto,
che la legge regionale 16 novembre 1956, n. 18, concernente
agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per
operazioni di credito, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige del 16 novembre 1956, n. 24, è stata
promulgata dal Presidente della Giunta regionale con la seguente
formula: "Accertato che, in mancanza di approvazione da parte dei
Consiglieri della Provincia di Bolzano, l'approvazione è stata
accordata dal Ministero dell'interno con decreto n. 1316/001530. R IV.
2A. 71 in data 22 settembre 1956 a sensi dell'art. 73 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5".
La detta legge contiene otto articoli dei quali sei hanno contenuto
normativo, mentre i due ultimi concernono l'autorizzazione della spesa
e le conseguenti variazioni di bilancio. L'art. 7 dispone che per il
raggiungimento degli scopi previsti dalla legge è autorizzata la spesa
di lire 200 milioni, ripartita in cinque esercizi, dal 1956 al 1960, e
stabilisce che all'onere a carico dell'esercizio 1956 si farà fronte
mediante prelevamento del fondo inscritto al cap. 49 dello stato di
previsione della spesa della Regione per il detto esercizio
finanziario. Si aggiunge che gli stanziamenti annuali, se eventualmente
non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi
finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga
la necessità delle spese relative. Con l'art. 8 si introduce, nello
stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956, una
variazione di bilancio, in diminuzione, al cap. 49 ed una
corrispondente variazione in aumento al cap. 137 bis, che viene
istituito con la intitolazione "agevolazioni alle piccole e medie
imprese industriali della Regione per operazioni di credito".
Il Ministro per l'interno, con il decreto del 22 settembre 1956,
premesso che il Consiglio regionale, nell'approvare il disegno di legge
di cui trattasi aveva adottato, ai sensi dell'art. 19 della legge
regionale 24 settembre 1951, n. 17, la speciale procedura di votazione
prevista dal secondo comma dell'art. 73 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5, e che detto disegno di legge aveva riportato il
voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri della Provincia di
Trento ma non di quella dei Consiglieri della Provincia di Bolzano,
come risultava dai verbali delle sedute del Consiglio regionale;
ritenuto che tale circostanza profilava l'esistenza di un contrasto tra
i Consiglieri delle due Provincie circa la deliberazione di una
determinata spesa pubblica, il procedimento della sua erogazione ed i
conseguenti riflessi finanziari, considerato che ricorrevano i
presupposti per l'esercizio della potestà attribuita al Ministero
dell'interno dal citato art. 73, secondo comma, della legge
costituzionale n. 5; ritenuta l'opportunità di procedere
all'approvazione della legge; decretava di approvare la legge nel testo
allegato allo stesso decreto, di cui detto testo veniva a costituire
parte integrante.
Nel verbale della seduta 133, tenuta dal Consiglio regionale il 25
luglio 1956, si legge che, posto in discussione il disegno di legge n.
203, recante la stessa intitolazione della legge ora in esame, venne
iniziata una discussione generale; dal verbale della 138 seduta, tenuta
il giorno 3 agosto 1956, si rileva che vennero discussi e approvati i
singoli articoli, previo accoglimento o reiezione di emendamenti.
L'art. 7 fu soppresso, mentre ricevettero approvazione gli artt. 8 e 9,
che sono venuti a formare gli artt. 7 e 8 della legge.
La votazione sopra i singoli articoli risulta fatta dal Consiglio
nella sua unità, ossia senza divisione tra i Consiglieri delle due
Provincie. Difatti, l'art. 3 fu approvato con 26 voti favorevoli e 16
contrari, l'art. 4 con 24 voti favorevoli e 17 contrari ecc., e gli
stessi due articoli, relativi al bilancio, risultano approvati dal
Consiglio, l'uno con 23 voti favorevoli, 15 contrari e 3 astensioni, e
l'altro con 23 voti favorevoli, 15 contrari e 2 astensioni.
In sede di dichiarazione di voto, alcuni Consiglieri dichiararono
di votare a favore della legge, mentre un altro Consigliere espose le
ragioni per le quali un gruppo avrebbe dato voto contrario.
A questo punto, e solo a questo punto, il verbale della seduta
enuncia che, esaurita le dichiarazioni di voto, il Presidente invita il
Consiglio a procedere alla votazione segreta separatamente per Consigli
provinciali.
L'assessore alle finanze - prosegue il verbale - "esprime le sue
riserve circa la regolarità di tale procedura".
Il verbale, subito dopo, attesta che la votazione segreta dà il
seguente risultato: i Consiglieri della Provincia di Trento, votanti in
numero di 25, hanno dato 24 voti favorevoli ed una scheda bianca,
mentre i Consiglieri della Provincia di Bolzano, in numero di 20, hanno
votato 15 per il no e 5 per il sì.
Il verbale, nei riguardi del disegno di legge in questione, si
chiude con la dichiarazione che "la legge è respinta".
La esposizione analitica di queste risultanze di fatto costituisce
la premessa indispensabile per impostare e risolvere la questione di
diritto. È sicuro che la legge venne discussa e votata nei singoli
articoli dal Consiglio senza divisione per gruppi, mentre alla fine,
nei riguardi della legge come testo unitario, la votazione fu fatta per
gruppi separati, ai sensi dell'art. 73 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5. Risulta altrettanto sicuramente che, in base a
tale votazione, la legge fu respinta e che tutta la legge, sia nella
sua parte normativa sia nella sua parte afferente al bilancio,
ricevette l'approvazione del Ministro per l'interno a norma dello
stesso art. 73; e con tale espresso presupposto - come risulta senza
equivoco dalla formula adoperata - la legge fu promulgata.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'unica deficienza addebitabile
agli organi regionali è quella di non aver dato espressamente atto,
nei verbali del Consiglio e nella promulgazione della legge, della
intervenuta approvazione, a maggioranza assoluta, delle norme
sostanziali contenute nella legge. La stessa Avvocatura sostiene che si
tratterebbe di una mera omissione materiale, che non potrebbe inficiare
la validità e l'efficacia della volontà del Consiglio regionale,
manifestata con l'approvazione, e del Presidente della Giunta
regionale, estrinsecata con la promulgazione.
L'opinione della difesa della Regione contrasta con un principio
fondamentale che regola l'approvazione delle leggi presso le nostre
assemblee legislative e che, per quanto concerne il Consiglio della
Regione Trentino-Alto Adige, trova precisa enunciazione negli artt. 82
e 88 del suo regolamento interno, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione del 13 marzo 1953, n. 4. Una legge non può dirsi
approvata sol perché siano stati votati favorevolmente i singoli
articoli del relativo progetto; ma occorre che, in seguito
all'approvazione dei singoli articoli, il progetto sia sottoposto a
votazione nel suo intero testo; solo dopo questa ultima votazione il
progetto è approvato o respinto.
E poiché, nel caso attuale, è fuori dubbio che il disegno di
legge, nella votazione finale, non fu approvato, non ha alcuna
rilevanza il fatto che i singoli articoli abbiano riportato una
votazione favorevole.
Non essendo possibile seguire la linea difensiva dell'Avvocatura
dello Stato, occorre impostare il problema nei suoi termini giuridici,
quali furono visti dal Presidente della assemblea regionale, che
indisse la votazione finale di tutto il disegno di legge separatamente
per gruppi, dal Ministero dell'interno, che approvò l'intera legge e
non i soli suoi articoli concernenti il bilancio, e dal Presidente
della Giunta regionale, che, sul fondamento di tale approvazione
ministeriale, promulgò la legge, pur sapendo che essa non era stata
approvata dal Consiglio: Presidente dell'assemblea, Ministro e
Presidente regionale hanno certamente ritenuto che una legge del
Trentino-Alto Adige, la quale contenga promiscuamente disposizioni
normative e disposizioni di bilancio, può essere, nella votazione
finale, sottoposta a votazione ai sensi dell'art. 73 dello Statuto
speciale e, se non si formi la maggioranza ivi prevista, può essere
approvata dal Ministero dell'interno a norma dello stesso articolo.
Ma, a giudizio della Corte, questo modo di vedere è manifestamente
contrario a due principi fondamentali per l'autonomia della Regione.
L'art. 73 dello Statuto e l'art. 19 della legge regionale 24
settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione,
prescrivendo, per la legge del bilancio e per le relative variazioni,
una votazione separata da parte dei Consiglieri delle due Provincie,
pongono una norma eccezionale. A parte la singolarità, verificatasi
nella specie, di un disegno di legge che viene votato nei singoli
articoli (anche nei due articoli relativi al bilancio) dal Consiglio
come corpo unitario e poi alla fine viene sottoposto, nel suo intero
testo, a votazione separata, non è ammissibile che il sistema
eccezionale di votazione, previsto dall'art. 73, possa essere esteso ad
altre leggi, che non siano quelle previste da questo articolo. La
estensione urterebbe contro il principio fondamentale dell'unità della
Regione, espressa attraverso l'unità del Consiglio regionale. Una
riprova può essere data dagli inconvenienti gravissimi che ne
deriverebbero. Siccome è frequente che nei disegni di legge non manchi
qualche disposizione relativa al bilancio, essendo normale che la legge
predisponga i mezzi finanziari per la propria attuazione, si avrebbe la
conseguenza che gran parte dell'attività legislativa regionale
potrebbe essere paralizzata per effetto del mancato raggiungimento
della maggioranza dei singoli gruppi di Consiglieri regionali, i quali
verrebbero ad esercitare, di fatto, un vero e proprio diritto di veto.
Vero è che per questo inconveniente l'art. 73 ha predisposto un
rimedio, domandando al Ministero dell'interno l'approvazione della
legge; ma questo rimedio mostra ancor più chiaramente il carattere
eccezionale di un siffatto sistema di votazione e denunzia
l'impossibilità di una applicazione estensiva di esso.
Sarebbe assolutamente contrario al principio dell'autonomia della
Regione Trentino-Alto Adige il fatto che il Ministero dell'interno
possa approvare non soltanto le leggi di bilancio ma anche tutte le
altre leggi, quando in esse sia compresa qualche disposizione
concernente il bilancio.
E pertanto la legge in esame è illegittima sia perché non è
stata sottoposta nel suo intero testo a votazione finale da parte del
Consiglio regionale nella sua unità, sia perché è stata approvata
dal Ministro dell'interno anche nelle parti non relative al bilancio.
Per la odierna decisione basta la constatazione di queste due cause
di illegittimità costituzionale e non è necessario procedere
all'esame di altri problemi relativi al se e come debba procedersi, e
da parte dell'Assemblea regionale e da parte del Ministro dell'interno,
all'approvazione delle disposizioni di bilancio contenute in leggi non
di bilancio.
Questa decisione preclude l'esame della richiesta subordinata della
Provincia relativa ad un eventuale conflitto di attribuzioni tra
Regione e Stato, richiesta che sembra proposta con il ricorso ma negata
o ritirata con la memoria difensiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura generale dello Stato;
b) accoglie il ricorso proposto dal Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano e dichiara la illegittimità costituzionale
della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 novembre 1956, n. 18,
concernente "agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali
della Regione per operazioni di credito", in riferimento all'art. 73
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte