Sentenza n. 57/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1960 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1827, promosso con
ordinanza emessa il 14 luglio 1959 dal Tribunale di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Cavallerin Margherita Giulietta e
l'Ente per la colonizzazione del delta padano e il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 107 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 264 del 31 ottobre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1960 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l'avvocato Aldo Dedin, per Cavallerin Margherita Giulietta, e
il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e per l'Ente per la colonizzazione del
delta padano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n.
1827 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1952, n. 283),
fu approvato, in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841
(legge stralcio), il piano particolareggiato di espropriazione,
compilato dall'Ente per la colonizzazione del delta padano nei
confronti della signora Margherita Cavallerin, relativo ai terreni da
questa posseduti nel territorio del Comune di Taglio di Po (provincia
di Rovigo) e fu disposto il trasferimento a favore dell'Ente di ettari
71.45.42 per un reddito dominicale di lire 35.519,86. Nel corso del
giudizio promosso davanti al Tribunale di Venezia dall'espropriata, per
ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà ed il
risarcimento dei danni, il Tribunale sollevò la questione di
legittimità costituzionale del decreto di scorporo.
Nell'ordinanza si premette che, secondo l'assunto dell'attrice, i
dati catastali furono modificati, quanto al classamento dei terreni,
nell'autunno del 1945, senza che se ne fosse data comunicazione
all'espropriata; e che, per tale motivo, la Commissione censuaria
provinciale, con decisione del 31 dicembre 1953, n. 8, su reclamo
dell'interessata, aveva dichiarato inefficaci le predette variazioni
fino al 31 dicembre 1951, modificando, con decorrenza dal 1952, la
qualità e la classe rilevate negli accertamenti del 1945.
Osserva il Tribunale che, dovendosi fare riferimento, per
l'applicazione della citata legge n. 841 del 1950, ad istituti
preveduti dalle leggi sul catasto, sorge il dubbio se i requisiti
richiesti da tali leggi per la legittimità ed efficacia dei dati
stessi, abbiano influenza anche ai fini dell'espropriazione per la
riforma fondiaria e, quindi, sulla legittimità dei decreti di
scorporo.
Né, aggiunge, il dubbio potrebbe essere superato per il fatto che
le variazioni, posteriori al 15 novembre 1949, a norma dell'art. 4
della legge n. 841 del 1950, sarebbero irrilevanti, poiché nella
specie la questione si presenterebbe sotto un aspetto diverso, dato che
la Commissione censuaria provinciale ha dichiarato l'inefficacia
retroattiva delle rilevazioni catastali risultanti alla data anzidetta,
facendo, quindi, venir meno la presunzione di legittimità dei dati
stessi. Non si potrebbe neppure obiettare, si nota nell'ordinanza, che
all'interessata sarebbe ormai preclusa ogni eccezione al riguardo, non
avendo proposto tempestivamente reclamo ai sensi dell'art. 6 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, poiché, nel caso in esame, non si
contesta la rispondenza alla realtà delle risultanze catastali, bensì
la loro legittimità ed efficacia ai fini dello scorporo.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata e, dopo le prescritte
comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31
ottobre 1959, n. 264.
In questa sede si è costituita la sig.ra Cavallerin, rappresentata
dagli avvocati Enrico Bassanelli e Aldo Dedin, che hanno depositato le
deduzioni il 20 novembre 1959, concludendo per l'illegittimità del
decreto di espropriazione. Anche la difesa dell'espropriata fa rilevare
che il principio della invariabilità, ai fini della procedura di
scorporo, dei dati catastali risultanti alla data del 15 novembre 1949,
non potrebbe applicarsi nella specie, dato che, nell'attuale
controversia, si discute non già dell'esattezza dei dati anzidetti,
bensì della conseguenza che, circa l'efficacia dei medesimi,
deriverebbe dalla decisione della Commissione censuaria provinciale, in
base ai principi generali sulla portata delle dichiarazioni di
nullità.
Si osserva, altresì, che all'interessata non potrebbe essere
opposta la preclusione derivante dall'inosservanza dell'art. 6 della
legge n. 841, poiché questa disposizione è esclusivamente diretta a
correggere gli eventuali errori circa la determinazione del reddito
dominicale nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, mentre,
nella specie, si tratterebbe di un vizio relativo alla procedura di
accertamento delle variazioni dei dati anzidetti, non notificate
all'interessata; vizio la cui sussistenza è stata riconosciuta dalla
competente Commissione e che sarebbe deducibile anche se il
procedimento di scorporo si è ormai esaurito.
Si sono costituiti l'Ente per la colonizzazione del delta padano,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato
le deduzioni il 26 agosto 1959, il Presidente del Consiglio dei
Ministri e il Ministero dell'agricoltura, nell'interesse dei quali
l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato le deduzioni il 10
ottobre 1959.
L'Avvocatura assume che, in linea di fatto, è pacifico che il
piano particolareggiato è stato compilato in base ai dati catastali
risultanti dalle variazioni apportate nel 1945.
Osserva, peraltro, che, in base alle disposizioni degli artt. 4 e 6
della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), l'Ente
espropriante deve attenersi ai dati catastali risultanti alla data
della compilazione del piano, non avendo né potere, né obbligo di
accertare se le operazioni dell'Ufficio tecnico erariale siano state o
no regolarmente eseguite. II sistema della riforma fondiaria sarebbe
fondato necessariamente su elementi fissi ed immutabili, dovendosi
ritenere tutta la proprietà terriera cristallizzata al 15 novembre
1949 per quanto attiene alla titolarità, e al momento della
compilazione dei piani, per quanto attiene alle risultanze catastali
circa il classamento. Ciò deriverebbe logicamente dalla disposizione
dell'art. 6 della legge n. 841, il quale, ai fini della determinazione
della quota di scorporo per il classamento, non ammette altro ricorso
da parte dell'Ente espropriante e del proprietario espropriato, se non
quello alla Commissione censuaria centrale, nelle zone dove sono in
vigore i vecchi catasti. Donde deriverebbe, secondo l'Avvocatura, in
via generale, che qualsiasi variazione dei dati catastali, successiva
alle date anzidette, non potrebbe avere alcuna influenza ai fini della
riforma fondiaria, anche perché le leggi che la disciplinano
stabiliscono dei termini perentori entro i quali gli scorpori devono
essere effettuati. E deriverebbe in particolare, per quanto riguarda
l'attuale controversia, che la decisione della Commissione potrebbe
costituire titolo per un eventuale rimborso dell'imposta fondiaria, ma
non avrebbe alcuna influenza relativamente alle operazioni di scorporo
e, quindi, sulla legittimità del decreto ora impugnato. Dovendosi pure
tener presente, si aggiunge, che la procedura di espropriazione si
sarebbe svolta e si sarebbe compiuta prima della pronunzia della
Commissione provinciale; decisione che, in ogni modo, sarebbe stata
emessa a seguito di ricorso proposto ai sensi e per gli effetti del
regolamento dell'8 dicembre 1938, sopra ricordato, e non già in base
allo speciale ricorso preveduto dall'art. 6 della legge 1950, n. 841.
L'Avvocatura dello Stato, pertanto, ricordando anche la
giurisprudenza di questa Corte in ordine all'importanza della data del
15 novembre 1949, conclude chiedendo che si dichiari inammissibile, o
comunque infondata, la questione di legittimità costituzionale ora
sollevata.
Aggiunge, peraltro, l'Avvocatura dello Stato che, nella specie,
alla decisione della Commissione censuaria provinciale, non potrebbe
attribuirsi alcuna rilevanza, anche perché detta Commissione
difetterebbe di competenza funzionale per decidere circa le questioni
inerenti al classamento dei terreni soggetti alla legge di riforma;
competenza che sarebbe, invece, devoluta specificamente alla
Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841
del 1950.
Conclude quindi l'Avvocatura perché si dichiari inammissibile, o
comunque si respinga, la questione di legittimità costituzionale del
decreto di scorporo.
La difesa dell'espropriata, con memoria depositata il 26 maggio
1960, insiste sul rilievo che la questione sottoposta all'esame di
questa Corte è diversa da quella finora decisa con le sentenze
richiamate dalla difesa dell'Ente di riforma. e che l'art. 6 della
legge del 1950, n. 841, non è utilmente richiamato nel caso in esame,
poiché si tratta di terreni iscritti nel nuovo catasto e che perciò
l'interessata non aveva alcuna ragione di proporre il ricorso preveduto
dal predetto art. 6.
Osserva, d'altra parte, che le leggi di riforma fondiaria si
ricollegherebbero alle leggi sul catasto, e che i dati catastali che
risultavano iscritti al 15 novembre 1949 non potrebbero considerarsi
definitivamente acquisiti perché ancora soggetti ai ricorsi
dell'interessata; ricorsi che questa non avrebbe proposto prima della
data anzidetta stante il ritardo nella notificazione da parte
dell'ufficio tecnico erariale. Gli elementi certi, alla data del 15
novembre 1949, sarebbero, quindi, quelli riferentisi al classamento
anteriore alle variazioni introdotte nel 1945. D'altra parte, né dalle
leggi sulla riforma fondiaria e neppure dall'art. 6 si dedurrebbe alcun
elemento per ritenere che le iscrizioni catastali acquisterebbero
carattere di definitività indipendentemente dai reclami che
l'interessata sarebbe legittimata a proporre in base alle leggi
vigenti. Reclami che la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuti
ammissibili a tutela dei diritti soggettivi.
Aggiunge, inoltre, che la decisione della Commissione provinciale
opererebbe retroattivamente in relazione agli effetti
dell'annullamento, non soltanto per quanto attiene al rimborso delle
imposte, ma anche per ciò che riguarda l'efficienza giuridica dei dati
catastali ai fini della riforma, poiché la immutabilità dei dati
indicati nel 1949, non può che riferirsi ai dati legittimamente
acquisiti. Considerato in diritto :
Nell'attuale controversia, la questione sottoposta al giudizio
della Corte, con l'ordinanza del 14 luglio 1959 emessa dal Tribunale di
Venezia, si presenta negli stessi termini della questione decisa con la
sentenza di pari data n. 56. La questione stessa si concreta
nell'esaminare se, come sostiene la difesa dell'espropriata, possa
ritenersi illegittimo, per inosservanza dell'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841 (cosidetta legge stralcio), il decreto di
scorporo, in quanto, nel piano particolareggiato, sono stati compresi,
come non si contesta, dati catastali risultanti dagli accertamenti
effettuati di ufficio nel 1945, ma notificati all'interessata il 26
novembre 1952, quando già era stato emanato il decreto di
espropriazione del 26 ottobre 1952. Contro i quali accertamenti
l'espropriata aveva proposto ricorso alla Commissione censuaria
comunale nel termine stabilito dall'art. 125, secondo comma, del
regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, per la conservazione del nuovo
catasto.
A favore della legittimità del decreto di espropriazione la difesa
dell'Ente di riforma espone argomentazioni analoghe a quelle dedotte
nella causa decisa con la sentenza di pari data n. 56 sopra ricordata.
Sostiene: che il sistema delle leggi di riforma fondiaria è
fondato necessariamente, data anche la brevità dei termini perentori
assegnati per l'esercizio della delega, su elementi fissi ed
immutabili, cioè sulle risultanze catastali alla data del 15 novembre
1949, per quanto riguarda la titolarità della proprietà terriera, e
alla data della compilazione del piano, per ciò che riguarda la
qualità e classe dei terreni da espropriare; che pertanto qualsiasi
variazione apportata successivamente a tali date non potrebbe essere
opposta all'Ente incaricato dell'espropriazione, il quale non avrebbe
né potere né dovere di sindacare la regolarità degli accertamenti
effettuati dall'ufficio tecnico erariale; e che perciò nessuna
influenza potrebbe spiegare la decisione della Commissione censuaria
provinciale, emessa in base al regolamento del 1938 sopra citato.
Deduce inoltre che, secondo la disposizione dell'art. 6 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, sarebbe ammesso soltanto il ricorso direttamente
alla Commissione censuaria centrale per le zone in cui sono in vigore i
vecchi catasti, e che nessun altro reclamo per la determinazione della
qualità e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo, è
ammissibile contro le risultanze del catasto.
Queste argomentazioni, ad avviso della Corte, non possono ritenersi
fondate per le stesse ragioni già esposte nella sentenza sopra citata,
alle quali, quindi, confermandole, si fa qui riferimento. Ciò posto è
da rilevare che, anche per quanto riguarda l'attuale controversia, tra
i documenti trasmessi dal Tribunale è compreso il modello n. 11,
compilato il 29 ottobre 1952 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo,
dal quale risulta che, nel 1945, fu eseguita dall'ufficio stesso la
revisione del classamento dei terreni di proprietà dell'espropriata e
che tale modello è stato notificato alla interessata soltanto il 26
novembre 1952.
In base a questi elementi di fatto (sui quali non vi è
contestazione), pure nel caso in esame, come in quello esaminato con la
sentenza di pari data n. 56, è da osservare che le variazioni che
risultavano iscritte nei registri catastali alla data del 15 novembre
1949, apportate in seguito alla verifica di ufficio del 1945, non
potevano ritenersi operanti ai fini dello scorporo. Nella sentenza
sopra indicata, infatti, si è posto in rilievo, ed ora si conferma,
che le variazioni apportate nel 1945 non potevano ritenersi
definitivamente acquisite, ai sensi e per gli effetti delle leggi
catastali (T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572; decreto-legge 4 aprile 1939,
n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976; regolamento 8
dicembre 1938, n. 2153), alle quali, come si è pure rilevato, si
ricollega la legge del 21 ottobre 1950, n. 841. È da aggiungere che
l'interessata ha proposto ricorso alle Commissioni censuarie dopo la
compilazione del piano particolareggiato, avendo l'Amministrazione
soltanto il 26 novembre 1952, come si è accennato, proceduto alla
prescritta notificazione delle variazioni anzidette; dalla data della
quale, come espressamente dispone l'art. 125, secondo comma, del
regolamento del 1938, decorre il termine per proporre reclamo contro il
risultato delle verificazioni catastali.
Ed anche con riferimento alla causa attuale occorre rilevare che
l'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non è utilmente
richiamato dall'Avvocatura dello Stato. II ricorso speciale, infatti,
da proporre direttamente alla Commissione centrale entro 25 giorni
dalla data del deposito del piano di espropriazione nell'ufficio
comunale, è consentito soltanto nelle zone dove sono tuttora in vigore
i vecchi catasti; situazione che, come è pacifico, non si verifica
nella specie. È palese perciò che la signora Cavallerin non avrebbe
potuto avvalersi della facoltà anzidetta. Ma è anche da ritenere che
alla medesima non si può opporre la disposizione contenuta nell'ultimo
comma dell'art. 6 sopra riferito. Poiché, come pure risulta
chiaramente dai lavori preparatori, questa disposizione non esclude
che, nelle zone dove i terreni sono già iscritti nel nuovo catasto, i
proprietari possono ricorrere agli organi competenti per la tutela del
diritto di proprietà, nei termini e secondo le disposizioni delle
leggi sul catasto sopra ricordate. Ma, nella specie, per la particolare
situazione verificatasi, l'interessata non ha potuto proporre i reclami
consentiti dalle leggi catastali, se non dopo la compilazione del piano
e l'emanazione del decreto di scorporo, per il fatto della
Amministrazione, che non ha data tempestiva comunicazione
all'espropriata delle variazioni apportate.
Analogamente, quindi, a quanto si è rilevato nel caso esaminato
dalla sentenza di pari data n. 56, posto che sono stati assunti a base
del piano particolareggiato, compilato nei confronti dell'espropriata,
dati catastali non ancora definitivamente acquisiti e dei quali si è
pure riconosciuta l'inefficacia (fino al 31 dicembre 1951) dalla
competente Commissione censuaria provinciale, non può disconoscersi
l'illegittimità del decreto di scorporo, per quanto attiene a tali
dati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto 26 ottobre
1952, n. 1827 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento
ordinario del 6 dicembre 1952), in quanto nell'espropriazione nei
confronti della signora Cavallerin Margherita ha tenuto conto di
variazioni dei dati catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma
notificate il 26 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la trasformazione, bonifica
e assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e
77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte