Sentenza n. 57/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1967 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
1) della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 21 luglio 1966 recante "Modifiche alla legge 25 giugno 1965,
n. 16, concernente provvedimenti di emergenza per fronteggiare
pubbliche calamità";
2) della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 21 dicembre 1966 recante "Modifiche alla legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1966
concernente modifiche alla legge 25 giugno 1965, n. 16, recante
provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità";
promossi con i ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana rispettivamente notificati il 28 luglio 1966 ed il 29
dicembre 1966, depositati nella cancelleria della Corte costituzionale
il 5 agosto 1966 ed il 5 gennaio 1967 ed iscritti al n. 21 del Registro
ricorsi 1966 ed al n. 1 del Registro ricorsi 1967.
Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 15 marzo 1967 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Vezio Crisafulli, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il presente giudizio trae origine da due ricorsi del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana, opportunamente riuniti per
evidenti motivi di connessione.
Col primo ricorso, notificato il 28 luglio 1966, è stata impugnata
la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 luglio
1966 recante "modifiche alla legge 25 giugno 1965, n. 16, concernente
provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità". La
censura di incostituzionalità viene mossa al terzo comma dell'art. 1
della legge, il quale dispone: "Ai lavoratori avviati ai cantieri di
lavoro previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali è
corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti contratti
nazionali e provinciali per la categoria edilizia".
Sostiene il Commissario che la modifica del trattamento economico
stabilita con tale norma (il testo sostituito, contenuto nell'art. 9
della precedente legge regionale n. 16 del 1965, prevedeva che agli
operai avviati ai cantieri fosse corrisposto un "sussidio
straordinario") concreta una riforma del sistema di intervento a favore
dei lavoratori disoccupati, cui è informata la legislazione statale in
materia, secondo il quale i cantieri di lavoro costituiscono
essenzialmente una forma di assistenza integrativa o sostitutiva della
indennità di disoccupazione. La norma impugnata, infatti, con la nuova
formulazione oltre a mutare la natura giuridica della elargizione,
determina un cambiamento della natura del rapporto fra gestione del
cantiere e lavoratore, riconoscendo a quest'ultimo il diritto alla
corresponsione di un trattamento economico previsto dai contratti di
categoria. In ciò il contrasto coi principi della legislazione statale
che regola la stessa materia con conseguente violazione da parte del
legislatore regionale dell'art. 17, lett. f, dello Statuto che fissa i
limiti della potestà normativa concorrente della Regione.
Il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso
dall'avv. Vezio Crisafulli, si è costituito in giudizio con deposito
di deduzioni in data 24 agosto 1966 chiedendo il rigetto del ricorso
perché infondato.
Afferma la difesa che la denunciata violazione dell'art. 17, lett.
f, non sussiste, in quanto sia la disposizione impugnata, sia la legge
regionale n. 16 del 1965 da essa modificata, rientrano nella competenza
esclusiva di cui all'art. 14, lett. g, dello Statuto "lavori pubblici,
eccettuate le grandi opere di interesse prevalentemente nazionale". Nel
quadro di tali disposizioni gli stanziamenti sono difatti previsti per
promuovere le opere pubbliche necessarie per fronteggiate eccezionali
calamità e non per elargire o maggiorare sussidi ai disoccupati. I
cantieri scuola "straordinari" di cui si parla nelle citate
disposizioni, in quanto destinati alla esecuzione di opere pubbliche,
darebbero luogo all'instaurazione di veri e propri rapporti di lavoro
ai quali, in applicazione del principio dell'art. 36 della
Costituzione, va attribuito il trattamento previsto per la categoria
dell'edilizia dai contratti collettivi nazionali e locali.
Comunque, anche se - in linea del tutto subordinata - volesse
ritenersi che la norma rientri nella legislazione previdenziale ed
assistenziale, neppure si avrebbe violazione dei principi della
legislazione statale sulla materia. Non è, infatti, un principio che
il lavoratore disoccupato, allorché venga adibito a cantieri di
lavoro, conservi lo status di disoccupato e nulla vieta che una diversa
disciplina sia dettata da legge regionale, specie con disposizioni
transitorie ed eccezionali.
Col secondo ricorso, notificato il 29 dicembre 1966, il Commissario
dello Stato ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale
nella seduta del 21 dicembre 1966, con la quale il terzo comma
dell'art. 1 della legge 21 luglio 1966, oggetto della precedente
impugnativa, è stato sostituito come segue: "Ai lavoratori avviati ai
cantieri di lavoro in questione, oltre alla indennità di
disoccupazione, è corrisposto un assegno giornaliero di lire 1.500
aumentato di lire 100 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori
purché siano a carico".
Ad avviso del ricorrente la modifica apportata con la nuova legge
non rimuoverebbe i motivi di censura esposti nel precedente gravame
poiché l'entità dell'assegno giornaliero altera sostanzialmente la
natura dell'intervento a favore dei lavoratori a mezzo dell'apertura di
cantieri scuola.
Si aggiunge nel ricorso che il trattamento economico per i cantieri
di lavoro, oltre al rilevato carattere assistenziale, deve essere
ispirato a criteri di eguaglianza, mentre il criterio adottato nel caso
in esame determinerebbe una ingiustificata sperequazione fra gli
assistiti che beneficiano della indennità di disoccupazione e quelli
che non ne godono lasciando ancora indefinita la natura dell'"assegno"
giornaliero.
Conclude, pertanto, il Commissario ravvisando nella nuova legge
oltre che la violazione dell'art. 17, lett. g (rectius: f) dello
Statuto anche dell'art. 3 della Costituzione.
Il Presidente della Regione, con deduzioni depositate il 24 gennaio
1967, dopo aver anzitutto rilevato che la legge modificatrice è stata
adottata più che nell'intento di superare la censura mossa alla legge
modificata, per evitare ritardi nell'attuazione delle provvidenze
previste dalla legge in questione, venendo all'esame dei motivi addotti
nel secondo ricorso afferma che essi sono manifestamente infondati.
Se, invero, poteva discutersi che il rinvio al trattamento
economico stabilito dai contratti di categoria dell'edilizia alterasse
il rapporto tra lavoratori e cantieri, dando luogo ad un vero e proprio
rapporto di lavoro anziché ad un rapporto assistenziale, è
assolutamente da escludere che la stessa modificazione del rapporto si
abbia come conseguenza della misura dell'indennità giornaliera.
Mancherebbe, quindi, nei riguardi della nuova norma il presupposto
stesso sul quale si vorrebbe fondare la violazione dell'art. 17 dello
Statuto.
Del pari insussistente è la pretesa violazione dell'art. 3 della
Costituzione, poiché non può certamente ritenersi violato il
principio di eguaglianza per il solo fatto che non sia escluso nella
specie il cumulo dell'indennità di disoccupazione - che ha carattere
previdenziale ed è legata al versamento dei contributi assicurativi
obbligatori - con l'assegno corrisposto per il lavoro espletato nei
cantieri - scuola che ha invece natura assistenziale.
La difesa della Regione conclude pertanto chiedendo che la Corte
voglia respingere il ricorso.
L'Avvocatura dello Stato, in difesa del Commissario dello Stato, ha
depositato in cancelleria in data 14 febbraio 1967 una memoria nella
quale contesta anzitutto l'assunto della difesa regionale che le leggi
impugnate riguardino la materia dei lavori pubblici, osservando che le
disposizioni in questione concernono sostanzialmente i cantieri scuola
la cui disciplina, come la Corte ha del resto precisato nella sentenza
n. 67 del 1962, rientra nella materia dell'assistenza sociale prevista
dall'art. 17, lett. f, dello Statuto.
L'illegittimità di tali disposizioni, secondo l'Avvocatura, è
innegabile in riferimento al citato art. 17 dello Statuto, avendo la
Regione ecceduto dai limiti della sua potestà legislativa concorrente
nella materia violando i principi e gli interessi generali cui si
informa la legislazione statale sui cantieri scuola.
In ordine all'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione,
l'Avvocatura, senza far cenno dei motivi al riguardo addotti nel
secondo ricorso, prospetta tale censura sotto diverso profilo rilevando
che la norma in esame, concedendo un assegno giornaliero di lire 1.500
e quindi ragguagliando sostanzialmente l'indennità dei lavoratori
avviati ai cantieri alle retribuzioni previste dai contratti collettivi
per i lavoratori edili, determinerebbe una ingiustificata sperequazione
fra questi lavoratori e quelli avviati negli altri cantieri scuola
della Sicilia e del restante territorio nazionale, con conseguente
turbamento del mercato del lavoro e sottrazione di mano d'opera alle
attività produttive.
L'Avvocatura conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e la
dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle leggi regionali
impugnate. In una memoria depositata il 2 marzo 1967 la difesa
regionale ha ulteriormente sviluppato le sue deduzioni concludendo per
la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
sollevate con i due ricorsi. Considerato in diritto :
1. - I due ricorsi, vertenti sulla stessa materia, possono essere
decisi con unica sentenza.
2. - Del primo ricorso, proposto dal Commissario dello Stato
avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 21 luglio 1966, la Corte non ha più ragione di occuparsi
dal momento che la norma impugnata (art. 1, comma terzo) - che
assicurava ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro "il trattamento
economico previsto dai vigenti contratti nazionali e provinciali per la
categoria edilizia" - è stata poi sostituita con l'art. 1 della
successiva legge regionale approvata il 21 dicembre 1966 che ha formato
oggetto del secondo ricorso. Per effetto di tale sostituzione va quindi
ritenuta cessata la materia del contendere rispetto al primo gravame.
3. - Nei riguardi della nuova legge, che attribuisce ai lavoratori
avviati ai cantieri di lavoro "un assegno giornaliero di lire 1.500",
è stata formulata una duplice censura di incostituzionalità:
violazione dell'art. 17, lett. f, dello Statuto regionale e dell'art. 3
della Costituzione. Quello che in sostanza si afferma è che l'assegno
sia di entità tale da assicurare un trattamento economico che può
ritenersi uguale a quello degli operai dipendenti dalle imprese edili.
E ciò comporterebbe sia l'alterazione della forma assistenziale e
della funzione sociale che, nel sistema normativo nazionale assolvono i
cantieri scuola, sia una ingiustificata sperequazione di trattamento
fra i lavoratori in questione e quelli avviati in altri cantieri della
stessa Sicilia e del restante territorio dello Stato.
La Corte ritiene che, nel caso di specie, avuto riguardo alla
genesi della norma e alle peculiarità della situazione da essa presa
in considerazione, tali censure non siano fondate. Non è anzitutto
esatto che l'assegno equivalga alla paga giornaliera degli operai
edili. A parte il rilievo che la nuova legge è stata emanata per
superare la censura mossa nei riguardi della prima legge regionale, che
aveva concesso lo stesso trattamento economico previsto dai vigenti
contratti regionali e provinciali per la categoria edilizia, basta
esaminare le tabelle di paga allegate a tali contratti perché risulti
evidente che la retribuzione media giornaliera delle varie categorie di
operai del settore, nelle Province di Catania e di Ragusa che qui
interessano, è in larga misura superiore all'assegno in questione, il
quale pertanto conserva carattere assistenziale.
Va poi rilevato che la disposizione non riguarda i comuni cantieri
scuola della Sicilia disciplinati dalle leggi regionali 18 aprile 1951,
n. 25, e 18 marzo 1959, n. 7, bensì cantieri che la stessa legge
impugnata qualifica "straordinari" e che - pur rientrando nella materia
dell'assistenza sociale di cui all'art. 17, lett. f, dello Statuto -
hanno ricevuto un diverso trattamento in considerazione di particolari
contingenze di tempo e di luogo che ne hanno determinato l'istituzione
e con riguardo al carattere temporaneo del loro funzionamento. Tali
circostanze risultano evidenti dal fatto che la norma in esame è stata
dettata in sostituzione di quella contenuta nell'art. 9 della legge
regionale 25 giugno 1965, n. 16, recante "provvedimenti di emergenza
per fronteggiare pubbliche calamità", legge che venne determinata
dalla urgente necessità di venire incontro alle esigenze di alcuni
comuni delle Province di Catania e di Ragusa colpiti dal nubifragio del
31 ottobre 1964. Eccezionali eventi, hanno, pertanto, indotto il
legislatore ad istituire, in una parte ben circoscritta dell'Isola e
per un periodo di tempo delimitato (due anni), cantieri di lavoro con
trattamento più favorevole di quello previsto dalle citate norme
regionali in materia di avviamento al lavoro ed assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati. Non diversamente, del resto,
il legislatore nazionale ha ritenuto di dover provvedere con decreto -
legge 18 novembre 1966, n. 976, poi convertito in legge 23 dicembre
1966, n. 1142, in occasione delle alluvioni e mareggiate dell'autunno
del 1966. Con gli artt. 59 e 60 del citato decreto - legge è stata
infatti autorizzata la istituzione di cantieri di lavoro e di
rimboschimento, espressamente denominati "cantieri speciali", per i
quali è previsto un assegno (lire 1.100 giornaliere) notevolmente
superiore a quello corrisposto ai lavoratori disoccupati avviati agli
ordinari cantieri scuola disciplinati dalle leggi statali 29 aprile
1949, n. 269, e 2 febbraio 1952, n. 52.
Le considerazioni ora svolte valgono a dimostrare che il
legislatore regionale non ha valicato i limiti dei principi ed
interessi ai quali è informata la legislazione statale in materia di
assistenza sociale, ma ha solo inteso concedere un trattamento più
favorevole a speciali cantieri, istituiti in via eccezionale e
temporanea, per soddisfare alle particolari condizioni nelle quali si
erano venuti a trovare alcuni comuni dell'Isola. Tutto ciò risulta dai
lavori preparatori della legge in esame ed è sufficiente per
dimostrare anche l'infondatezza della censura di incostituzionalità
per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, il
quale, come ripetutamente affermato da questa Corte, consente al
legislatore di adottare norme differenziate per disciplinare situazioni
ritenute obiettivamente e ragionevolmente diverse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi indicati in epigrafe,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio
1966 impugnata col ricorso notificato il 28 luglio 1966;
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 17, lett. f. dello
Statuto siciliano e 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale nella
seduta del 21 dicembre 1966, contenente "Modifiche alla legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1966,
concernente modificazioni alla legge 25 giugno 1965, n. 16, recante
provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità",
proposta col ricorso notificato il 29 dicembre 1966
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte