Sentenza n. 57/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1974 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 580/1967
- art. 35legge 580/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, secondo
comma, e 35, quarto comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580
(Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli
sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza
emessa il 27 febbraio 1971 dal pretore di Mantova nel procedimento
penale a carico di Roncaia Attilio, iscritta al n. 163 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 151 del 16 giugno 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Attilio Roncaia,
imputato del reato di cui agli artt. 31,35 e 44, lett. c, della legge 4
luglio 1967, n. 580, la difesa prospettava al magistrato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
Il pretore, in accoglimento delle deduzioni della difesa, ha
sollevato, con ordinanza del 27 febbraio 1971, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, limitatamente all'aggettivo
"sola", e 35, quarto comma, limitatamente all'inciso "e non possono
essere accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni" della
legge contestata, contenente disposizioni per la lavorazione e
commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste
alimentari, in riferimento al primo comma dell'art. 3 della
Costituzione.
L'art. 31 della legge impugnata, dopo aver precisato, nel primo
comma, la qualità, la quantità e il peso delle materie che debbono
essere impiegate nella produzione della pasta all'uovo, stabilisce, nel
secondo comma, che "la pasta prodotta con impiego di uova deve essere
posta in commercio con la sola denominazione di pasta all'uovo".
L'art. 35, quarto comma, della stessa legge, prescrive che "le
denominazioni della pasta, da apporre sull'imballaggio od involucro,
devono essere quelle previste dagli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33,
devono essere apposte consecutivamente e non possono essere
accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni".
A parere del proponente le disposizioni suindicate sarebbero
talmente drastiche da non consentire, intese letteralmente, neppure
l'uso sull'involucro delle nomenclature tradizionali, conseguenti alla
diversa natura del taglio e della forma in cui il prodotto viene
lavorato e presentato. Non solo, ma la disciplina usata per la pasta
alimentare si porrebbe in contrasto - e di qui la violazione dell'art.
3 della Costituzione - con la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata
con legge 26 febbraio 1963, n. 441, che disciplina, sul piano generale,
sotto il profilo igienico, la produzione e la vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande.
Detta legge, infatti, porrebbe agli artt. 8 e 13 degli obblighi e
dei divieti ai produttori di sostanze alimentari diversi e meno gravi
di quelli imposti ai produttori di paste alimentari dalla legge n. 580
del 1967, che, invece, avrebbe dovuto adeguarsi alla stessa legge n.
283 del 1962. Mentre, infatti, l'art. 13 della legge n. 283 del 1962 fa
solo divieto di "offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa
o in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni
o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o
di genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali
da sorprendere la buona fede e da indurre in errore gli acquirenti
circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle
sostanze alimentari", le norme contestate della legge n. 580 del 1967
estenderebbero il divieto anche all'uso di denominazioni "proprie",
delle frasi pubblicitarie non atte a sorprendere la buona fede o trarre
in errore gli acquirenti sulla natura, sostanza o qualità
dell'alimento, e delle indicazioni cosiddette di "origine del prodotto"
e che traggono spunto o riferimento dal luogo dove nasce o si produce
la materia prima ovvero ha sede lo stabilimento.
L'indicazione "Le Mantovanelle" sovrastante una rappresentazione
riproducente, in un insieme allegorico, il profilo dei più noti
monumenti mantovani, costituirebbe, pertanto, una denominazione di
origine lecita per l'art. 13 della legge del 1962, ma illecita per la
legge del 1967.
Da tutto ciò, conseguirebbe un trattamento differenziato fra
produttore di pasta alimentare e produttore di qualsiasi altra sostanza
alimentare, non ragionevolmente giustificato da ragioni tecniche o
dalla particolare natura dell'un prodotto rispetto agli altri.
Non vi è stata costituzione di parte.
È intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
presentato deduzioni in termine.
L'Avvocatura dello Stato contesta la denunciata violazione
dell'art. 3 della Costituzione in quanto la particolare disciplina
prevista dagli artt. 31 e 35 della legge n. 580 del 1967, rientrerebbe
nell'ambito di una libera scelta politica del legislatore, che ha
ritenuto opportuno dovere adottare disposizioni più restrittive in
materia di paste alimentari al fine di evitare confusione e incertezze
sulla natura del prodotto, una volta che ne è imposta in modo
tassativo la precisa composizione ed evitare, altresì, una concorrenza
fondata esclusivamente sui motivi di provenienza. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del pretore di Mantova denuncia, in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, gli artt. 31, comma
secondo, e 35, comma quarto, della legge 4 luglio 1967, n. 580, nelle
parti in cui, derogando alla disciplina generale prevista dall'art. 13
della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla produzione e vendita delle
sostanze alimentari, impongono, per la messa in commercio della pasta
prodotta con impiego di uova, la sola denominazione "pasta all'uovo",
con divieto dell'apposizione sull'imballaggio e sull'involucro di altre
denominazioni o qualificazioni o raffigurazioni.
La questione non è fondata.
2. - La legge 4 luglio 1967, n.580, che disciplina il settore
specifico della lavorazione e commercio degli sfarinati, del pane e
delle paste alimentari, trae la sua derivazione dalla legge a carattere
generale 30 aprile 1962, n. 283.
Peraltro, mentre quest'ultima ha di mira prevalentemente l'aspetto
igienico, e a tal fine modifica alcune disposizioni del testo unico
delle leggi sanitarie, della produzione e vendita delle sostanze
alimentari in genere, la legge n. 580 del 1967 ha, invece, come oggetto
specifico, la particolare tutela del consumatore da possibili atti di
frode o di induzione in errore sulla composizione, natura e qualità
del prodotto commerciato.
Tale disciplina differenziata è fondata su presupposti logici
obiettivi, i quali razionalmente ne giustificano l'adozione.
Invero, questa Corte ha, in ripetute sentenze, affermato che il
principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, non
è violato quando risultano diversamente disciplinate situazioni che il
legislatore considera diverse, purché il trattamento differenziato
riguardi categorie e non già singoli soggetti.
Il legislatore, nel prescrivere, per la produzione e la vendita
della pasta all'uovo, più appropriati criteri restrittivi di quelli di
massima previsti dalla legge generale n. 283 del 1962, si è proposto
di assicurare ai consumatori, anche nelle modalità di presentazione,
maggiori garanzie e una più incisiva tutela circa la natura, la
composizione e le caratteristiche qualitative e quantitative del
prodotto smerciato e ciò prevalentemente al fine di eliminare ogni
possibile abuso o induzione in errore.
Nel caso di specie, compete, pertanto, al giudice di merito
stabilire, avuto riguardo alla ratio legis, se le modalità di
presentazione del prodotto di cui trattasi abbiano o non abbiano
rilevanza giuridica agli effetti penali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 31, comma secondo, e 35, comma quarto, della legge 4 luglio
1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali,
degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in
riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione, dall'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte