Sentenza n. 57/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1972
dalla Corte di appello di Palermo nel procemento civile vertente tra
Gumina Salvatore e Tranchina Lucrezia, iscritta al n. 112 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 140 del 30 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile - promosso da Gumina Salvatore
nei confronti di Tranchina Lucrezia e pendente davanti al tribunale di
Palermo - l'avvocato Nicolò Porcaro rinunziò al mandato conferitogli
dal Gumina e non venne sostituito.
Con sentenza 23 ottobre-12 novembre 1970 il tribunale di Palermo
condannò il Gumina a pagare alla Tranchina la somma di lire 501.315,
oltre alle spese. Copia di tale sentenza fu notificata in data 22
gennaio 1971 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 170,
primo comma, del codice di procedura civile - all'avvocato Porcaro.
Altra copia della stessa sentenza fu notificata il 5 febbraio 1971
personalmente al Gumina, al suo domicilio.
Con atto notificato il 6 marzo 1971 il Gumina propose appello a
mezzo del nuovo procuratore avv. Francesco di Gangi. L'altra parte,
Tranchina Lucrezia, eccepì l'inammissibilità dell'appello perché
notificato il 6 marzo 1971, oltre il termine di 30 giorni dalla
notifica della sentenza di primo grado al procuratore costituito avv.
Porcaro, effettuata il 22 gennaio 1971.
La Corte di appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972-17
febbraio 1973, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 85 cod. proc. civ., nella parte in cui dispone
che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla stessa non
hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta
la sostituzione del difensore, in quanto dalla sua correlazione con gli
artt. 170 e 285 stesso codice deriva che, dopo la costituzione della
parte in giudizio a mezzo del procuratore, anche le notificazioni
previste dall'art. 292, comma primo e ultimo, si fanno al procuratore
già costituito che abbia rinunciato al mandato; e, quindi, la detta
norma contrasta con i principi di eguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge e del diritto alla difesa, sanciti dagli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale, sollevata
nell'ordinanza di rimessione, concerne l'art. 85 cod. proc. civ. -
nella parte in cui dispone che "la revoca o la rinuncia non hanno
effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la
sostituzione del difensore" - per violazione dei principi di
eguaglianza e di diritto di difesa, sanciti rispettivamente dagli artt.
3, primo comma, e 24 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza - poiché a norma degli artt. 170 e 285 cod.
proc. civ. debbono notificarsi al procuratore, che ha rinunciato alla
procura e non è stato sostituito, tutti gli atti, e, quindi, anche
quelli tassativamente elencati nell'art. 292 cod. proc. civ., da
notificare personalmente al contumace - l'art. 85 citato violerebbe
detti principi costituzionali, data la posizione "sostanzialmente
eguale del contumace a quella della parte nel caso che il suo difensore
rinunci alla procura".
La questione non è fondata.
Invero non può condividersi l'affermata sostanziale equiparazione
della situazione processuale del contumace a quella della parte
costituita, nel caso di rinuncia del difensore, fino alla sostituzione
dello stesso.
Nei confronti della parte contumace l'attuale disciplina stabilisce
preclusioni determinate dall'esigenza che la parte regolarmente
costituita non risenta danno per il ritardo nello svolgimento del
processo; e nel contempo contiene tale esigenza in previsti limiti a
tutela del contumace in coerenza con il principio di eguaglianza. E a
tale principio è inspirato l'art. 292 cod. proc. civ., che prescrive
la notificazione personale al contumace degli atti in esso
tassativamente elencati, notificazione alla quale non è estraneo
l'interesse della parte costituita, in relazione alla prova e alla
natura degli atti notificati. E a detto principio deve ricondursi
l'art. 294, che ammette la rimessione in termini se il contumace
dimostri "che la nullità della citazione o della sua notificazione gli
ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è
stata impedita da causa a lui non imputabile". La revoca o la rinuncia
alla procura, invece, attengono alla ben diversa situazione della
regolare costituzione in giudizio della parte e dell'esigenza di un
ordinato svolgimento del processo in coerenza con i principi dell'art.
24 della Costituzione, il quale - come questa Corte ebbe ad affermare
(sentenza 8 marzo 1957, n. 46) - col proclamare la difesa diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento rende concreto il
diritto alla tutela in giudizio previsto dal primo comma dello stesso
articolo; e per tali caratteri di inviolabilità e concretezza (come
questa Corte ribadì con la sentenza 16 marzo 1971, n. 47), il diritto
di difesa deve essere inteso come potestà effettiva dell'assistenza
tecnica e professionale in qualsiasi processo e il compito del
difensore ha importanza essenziale nel dinamismo dello svolgimento
processuale, sì da essere considerato in dottrina e in giurisprudenza
come un caso di rappresentanza legale. Tali considerazioni non vengono
adeguatamente contestate nell'ordinanza di rimessione con l'obiezione
che, nel caso di negligenza del difensore, il diritto di difesa si
risolve in un diritto al risarcimento del danno di difficile
attuazione. In vero il diritto di difesa non è garantito dalla
Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza
può determinare, data la libertà di scelta che spetta alle parti,
così come non può ritenersi che la Costituzione abbia assicurato alla
parte una difesa piena di indulgenza per preclusioni che fossero
causate da analoghe negligenze della stessa ove le spettasse un jus
postulandi.
In proposito va aggiunto che la parte, ai sensi dell'art. 85
citato, ha l'onere di immediata sostituzione del difensore nelle
ipotesi di revoca e di rinuncia del medesimo, e ciò anche
nell'interesse della controparte di avere un contradittore ritualmente
costituito; e che l'eventuale negligenza della parte non può certo
indurre a far ritenere applicabili norme che disciplinano la situazione
completamente diversa della contumacia, nella quale si prescinde da
ogni indagine circa la negligenza della parte non costituita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 85 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone
che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla detta procura
non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia
avvenuta la sostituzione del difensore, sollevata dalla Corte di
appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972-17 febbraio 1973, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte