Sentenza n. 57/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 82Codice di procedura civile
- art. 314r.d. 3282/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.
314/12 cod. civ., in rel. agli artt. 82 cod. proc. civ., 25, primo
comma, e 29, primo comma, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 e 9 r.d. 20
settembre 1934, n. 1579, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 marzo 1976 dalla Corte di appello di Roma
- Sezione minorenni - , nel procedimento promosso da Fanfoni Giuliana,
iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;
2) ordinanza emessa il 10 agosto 1977 dal tribunale per i minorenni
di Trieste nel procedimento civile vertente tra Colantonio Fulvia e
Colantonio Sonia, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 7
dicembre 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri ;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte d'appello di Roma - sezione minorenni - chiamata a
decidere sull'appello promosso avverso la sentenza del tribunale che
aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di
adottabilità di minore perché proposta dalla madre, prima
personalmente e poi, decorsi 30 giorni, con il patrocinio di un
procuratore legale, ha sollevato in riferimento all'art. 24, primo
comma, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 82,
ultimo comma, cod. proc. civ., 25, primo comma e 29, primo comma, r.d.
30 dicembre 1923, n. 3282, e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata stabilisce un
termine perentorio di 30 giorni per proporre opposizione avverso il
decreto di adottabilità dei minori, emesso dal competente tribunale.
Tuttavia, vertendosi in una materia che concerne assai spesso persone
indigenti, ignare delle leggi processuali, l'imposizione del patrocinio
legale - in una con la durata della procedura per il gratuito
patrocinio - rende eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di
opposizione, con probabile violazione dell'invocato principio
costituzionale secondo cui tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei loro diritti o interessi. La norma denunciata dovrebbe
consentire che l'intervento del difensore possa aver luogo subito dopo
la proposizione del ricorso o quanto meno prevedere che l'istanza per
l'ammissione al gratuito patrocinio sospenda il termine previsto a
pena di decadenza.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
con atto di deduzioni depositato il 16 ottobre 1976 chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
Premette la difesa dello Stato che secondo la giurisprudenza della
Corte costituzionale il termine processuale di trenta giorni non è
affatto particolarmente breve, né di per sé può rendere
estremamente difficile l'esercizio del diritto di azione. D'altronde la
censura è prospettata dal giudice a quo in speciale considerazione
delle particolari condizioni soggettive in cui versano i presumibili
opponenti, assai spesso indigenti. E- facile obiettare in proposito,
prosegue l'Avvocatura, che tutti i termini processuali, anche quelli
più brevi, devono essere osservati da tutti i cittadini, e che se si
vuole denunciare la disparità in cui vengano a trovarsi i non
abbienti rispetto agli abbienti, soccorrerebbe caso mai un diverso
parametro costituzionale, quello secondo cui "sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione" (art. 24, terzo comma, Cost.).
Ad evitare gli inconvenienti di tale discriminazione soccorre, nei
limiti del possibile, l'istituto del gratuito patrocinio, il quale
prevede anche, per i casi di urgenza, l'ammissione provvisoria in modo
di assicurare il tempestivo esercizio del diritto di difesa. Ciò non
vale sempre ad impedire che si verifichino, in fatto, degli
inconvenienti ma occorre prender atto che in tali casi la censura non
colpisce la norma bensì la cattiva applicazione che può essersi
verificata in singoli casi di specie.
L'Avvocatura Generale conclude pertanto per la infondatezza della
questione.
2. - Il tribunale per i minorenni di Trieste, esaminando
l'opposizione proposta personalmente dal genitore di un minore (del
quale era stata dichiarata l'adottabilità), ha rilevato che il
mancato ministero di un procuratore legale avrebbe determinato
l'inammissibilità del gravame.
Il giudice a quo, dubitando che il termine di 30 giorni fosse
troppo breve per assicurare ai non abbienti la possibilità di
esaurire tempestivamente la procedura per il gratuito patrocinio, con
conseguente violazione del diritto di agire in giudizio (art. 24, primo
comma, Cost.), ha sollevato d'ufficio questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'articolo 314/12 cod. civ., in
relazione all'art. 82 cod. proc. civ. Tale norma, infatti, secondo la
comune interpretazione giurisdizionale, esigendo che l'opposizione
venga proposta per il tramite di un procuratore legale, renderebbe
troppo difficoltosa l'azione per i non abbienti.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
con atto di deduzioni del 20 dicembre 1977, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione proposta.
Osserva la difesa dello Stato che il termine di trenta giorni,
considerato insufficiente, appare congruo in relazione al fine,
perseguito dal legislatore con l'istituto dell'adozione speciale, di
assicurare la tutela del minore che si è trovato in stato di abbandono
materiale e morale, garantendone il suo inserimento in una famiglia
che ne possa avere cura adeguata.
La stessa giurisprudenza della Corte non ha ritenuto incongrui -
tali cioè da rendere eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto
di azione - termini assai più brevi (sentenza 85 del 1973; 159, 114,
57 del 1972; 136 del 1971; 10 del 1970; 59 del 1969). Né l'indigenza
dei genitori è uno stato presupposto per la dichiarazione di
adottabilità del minore. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte sono
sostanzialmente le medesime, sicché i relativi giudizi possono essere
riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - La Corte deve decidere se contrasti, o meno, con il diritto di
agire e difendersi in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.), l'art.
314/12 cod. civ. - in relazione agli artt. 82, ultimo comma, cod.
proc. civ., 25 e 29, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, e 9 r.d. 20
settembre 1934, n. 1579 - nella parte in cui determina in 30 giorni il
termine perentorio per proporre opposizione avverso il decreto di
adottabilità di un minore, con l'inderogabile ministero di un
procuratore legale, e senza stabilire la sospensione del termine per
coloro che abbiano fatto ricorso al gratuito patrocinio. Nelle
ordinanze di rimessione si dubita che l'inderogabilità dell'intervento
del difensore fin dal momento della proposizione del gravame renda
estremamente oneroso l'esercizio del diritto di azione, con violazione
dell'art. 24 Cost., quanto meno per i non abbienti, i quali, nel
termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del decreto, non
riuscirebbero a conseguire in tempo utile la nomina di un difensore da
parte degli organi del gratuito patrocinio.
3. - La questione non è fondata.
Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata
della Cassazione, il ministero di procuratore legalmente esercente è
necessario per la proposizione dell'opposizione al decreto
dichiarativo dello stato di adottabilità dei minori, in relazione alla
ravvisata natura contenziosa di tale procedimento.
Pertanto il nucleo fondamentale delle censure prospettate concerne
l'asserita brevità del termine comminato, in riferimento alla
posizione dei non abbienti i quali debbono rivolgersi agli organi del
gratuito patrocinio ed ottenere in tempo utile la nomina di un
difensore.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di agire in
giudizio e di difendersi deve esser disciplinato dalla legge in modo
da garantirne l'effettività con conseguente illegittimità
costituzionale di termini tanto brevi da vanificare l'esercizio, o da
renderlo estremamente difficile. La congruità di un termine va
tuttavia valutata sia in rapporto alla funzione ad esso assegnata nel
sistema dell'ordinamento giuridico, sia in relazione all'interesse del
soggetto che ha l'onere di rispettarlo, pena la decadenza dai suoi
diritti.
Ora il termine di 30 giorni, fissato dalla norma impugnata per
proporre opposizione alla dichiarazione di adottabilità del minore,
pronunciata dal tribunale dei minorenni, è ragionevole e congruo, sia
sotto un profilo generale, sia con riferimento al particolare
interesse tutelato.
Invero nell'ambito dei termini fissati nell'ordinamento per
proporre impugnazione avverso un provvedimento di un giudice, esso si
presenta come un termine ampio, laddove esistono di 15 giorni, 10
giorni o anche più brevi, la cui congruità è stata dichiarata da
questa Corte con varie sentenze (cfr. ad es. 93/62; 114 e 159/72).
D'altro canto va considerato l'interesse pubblico a che, una volta
accertata la condizione di adottabilità del minore, la relativa
qualità non rimanga sospesa ed incerta per un periodo di tempo troppo
lungo.
Per quanto attiene alla più difficile condizione dei non abbienti,
va peraltro considerato che in questo particolare settore, per il
combinato disposto degli artt. 32 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e 9
r.d. 20 settembre 1934, n. 1579, l'ammissione al gratuito patrocinio è
disposta dal Presidente dello stesso tribunale per i minorenni,
anziché dalle apposite Commissioni previste dal r.d. 30 dicembre
1923, n. 3282, recante norme sul gratuito patrocinio.
Trattasi, pertanto, di una procedura particolarmente semplificata,
che può espletarsi in pochissimi giorni, lasciando quindi ancora agli
interessati un sufficiente margine di tempo per apprestare una
adeguata e valida opposizione.
D'altronde non è forse inutile ricordare che nelle fattispecie che
hanno determinato il presente giudizio, in un caso soltanto
l'opponente si è rivolta al gratuito patrocinio, e non è riuscita ad
ottenere in tempo utile la nomina del difensore solo per aver fatto
decorrere inutilmente quasi tre quarti del termine per sue ripetute
negligenze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ. - in relazione agli artt. 82,
ultimo comma, cod. proc. civ., 25 e 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282,
e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579 - sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze, in epigrafe
indicate, della Corte di appello di Roma, Sezione minorenni, e del
tribunale per i minorenni di Trieste.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte