Sentenza n. 57/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.P.R. 636/1972
- art. 10legge 825/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso
tributario), in relaz. all'art. 10 comma secondo, n. 14, della legge 9
ottobre 1971, n. 825 (legge delega), promossi dalla Corte di cassazione
con due ordinanze 15 maggio 1980 e con ordinanze 12 giugno 1980 e 27
marzo 1981, sui ricorsi proposti da Micangeli Lamberto, da Ceppo
Mariuccia e dalla s.n.c. Cenni, contro l'amministrazione delle finanze
dello Stato e dal Ministero delle finanze contro Marchetti Lucio,
rispettivamente iscritte ai nn. 692, 693 e 828 del registro ordinanze
1980 e al n. 504 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 1980 e nn. 56 e 304 del
1981.
Visti gli atti di costituzione di Micangeli Lamberto e di Ceppo
Mariuccia e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore
Francesco Saja;
uditi gli avvocati Pietro Adonnino e Giuseppe Scipione Sarlo, per
Micangeli Lamberto e Ceppo Mariuccia e l'avvocato dello Stato Giuseppe
Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Su ricorso di Lamberto Micangeli la Commissione tributaria di
primo grado di Roma dichiarava illegittima la pretesa dell'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette della stessa città, che aveva
tassato con imposta di ricchezza mobile, categoria B, ai sensi
dell'art. 81, ultimo comma, t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, il plusvalore
ricavato dalla rivendita di un suolo edificabile; la Commissione di
secondo grado respingeva l'appello dell'Ufficio, negando anch'essa
l'esistenza di un'operazione speculativa.
Su ricorso principale dell'Ufficio e incidentale del contribuente,
la Commissione tributaria centrale dichiarava valido l'accertamento, e,
quanto al merito, riteneva la sussistenza di una plusvalenza tassabile,
ravvisando un'operazione speculativa nella rivendita del terreno
suddetto.
Contro questa decisione ricorreva per cassazione il Micangeli,
deducendo, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 26
del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il quale prevede la competenza della
Commissione tributaria centrale.
2. - Con ordinanza del 15 maggio 1980, la Corte di cassazione
riteneva la questione non manifestamente infondata.
Al riguardo rilevava che, in base all'art. 10, secondo comma, n. 14
della legge delega n. 825 del 1971 sulla riforma tributaria, il
legislatore delegato doveva procedere alla revisione della
composizione, del funzionamento e delle competenze funzionari e
territoriali delle commissioni tributarie, in modo che l'azione
giudiziaria potesse essere esperita avanti la Corte d'appello, con
esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione, dopo
che fosse decorso il termine per il ricorso alla Commissione centrale,
proponibile, quest'ultimo, in via alternativa e per soli motivi di
legittimità.
Notava ancora la Cassazione come nell'art. 26 della legge delegata
(d.P.R. n. 636 del 1972 cit.) era stata prevista la proponibilità del
ricorso alla Commissione centrale, oltre che per violazione di legge,
anche per questioni di fatto, escluse soltanto quelle relative a
valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie. Inoltre
nel successivo art. 40 il legislatore delegato aveva stabilito che,
decorso inutilmente rispetto a tutte le parti il termine per ricorrere
alla Commissione centrale, la decisione di secondo grado poteva essere
impugnata entro novanta giorni avanti la Corte d'appello, alla quale
era stata attribuita la medesima competenza (sopra ricordata) della
Commissione centrale.
Ciò premesso, il giudice a quo osservava che l'attribuzione alla
Commissione centrale della competenza per questioni di fatto sembrava
violare i limiti della legge delega, che aveva previsto una competenza
per "soli" motivi di legittimità. Aggiungeva ancora che l'attribuzione
di identica competenza, secondo le disposizioni dei cit. artt. 26 e 40,
alla Commissione centrale ed alla Corte d'appello, sembrava egualmente
porsi in contrasto con la legge delega, che aveva previsto
l'alternatività dei ricorsi a ciascuno dei due organi sul presupposto
delle diversità delle competenze. La questione era anche rilevante
nella causa da decidere, in quanto la controversia sull'esistenza di
una operazione speculativa dava luogo ad una questione di fatto.
L'ordinanza, notificata e comunicata, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1980.
3. - Inoltre, la Corte di cassazione ha emesso tre ordinanze di
identico contenuto, una nella stessa data 15 maggio 1980 e le altre il
12 giugno 1980 e il 27 marzo 1981, in analoghi giudizi rispettivamente
proposti da Mariuccia Ceppo, dalla soc. n.c. Cenni di Peduzzi e C. e da
Lucio Marchetti.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1980, n. 56
del 25 febbraio 1981 e n. 304 del 4 novembre 1981.
4. - Si sono costitutiti soltanto il Micangeli e la Ceppo, i quali
sostanzialmente hanno fatto riferimento agli argomenti enunciati dalla
Corte di cassazione.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale
rileva che l'espressione "motivi di legittimità", contenuta nella
legge delega, non equivale a "violazione di legge"; che la competenza
della Commissione centrale è stata sempre estesa alle questioni di
fatto, escluse soltanto quelle di semplice estimazione; che, infine,
era logicamente necessario attribuire l'identica competenza alla
Commissione centrale e alla Corte d'appello.
Pertanto l'interveniente chiede che sia dichiarata infondata la
proposta questione di legittimità costituzionale.
5. - La difesa del Micangeli e della Ceppo ha depositato una
memoria con cui sviluppa la tesi dell'illegittimità costituzionale
della norma impugnata.
Essa, in particolare, richiama l'espressione letterale usata dal
legislatore delegante, la quale in nessun caso avrebbe consentito la
previsione contenuta nella legge delegata; insiste poi nel sostenere
che la possibilità alternativa, di ricorrere alla Commissione centrale
o di adire la Corte d'appello contro le decisioni delle commissioni di
secondo grado, esigerebbe diversità di competenza; riconosce, infine,
che la alternativa tra ricorso alla Commissione centrale e azione
davanti al giudice ordinario è imperfetta, potendo essere adito
quest'ultimo solo dopo la decorrenza del termine per ricorrere alla
prima (art. 10 n. 14 cit.) e riconosce anche che l'imperfezione pone in
situazione di favore la parte non totalmente vittoriosa, che preferisca
ricorrere alla Commissione; ciò tuttavia non sembra alla stessa difesa
sufficiente per superare l'ostacolo dell'elemento letterale.
Anche la Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato
memoria con la quale illustra ulteriormente il contenuto dell'atto di
intervento. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la
medesima questione di costituzionalità e pertanto i relativi giudizi
vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Con esse la Corte di cassazione dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 26 della legge delegata, relativa alla
revisione della disciplina del contenzioso tributario (d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 636), in riferimento all'art. 76 della Cost., per
eccesso dai limiti posti dalla legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 sulla
riforma tributaria. Precisamente, si deduce che, mentre l'art. 10,
secondo comma, n. 14, di detta legge prevede la possibilità di ricorso
alla Commissione tributaria centrale "per soli motivi di legittimità",
il denunciato art. 26 dispone che il ricorso è proponibile, oltre che
per violazione di legge, anche per "questioni di fatto", escluse
soltanto quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle
pene pecuniarie. Questa ultima norma potrebbe così dar luogo ad un
contrasto con la norma posta dal menzionato art. 10, secondo comma, n.
14, in quanto essa amplierebbe illegittimamente la previsione accolta
dal legislatore delegante.
3. - La questione non è fondata, dovendosi escludere il
prospettato eccesso di delega.
Preliminarmente è necessario stabilire il significato della
espressione "per soli motivi di legittimità", con cui nel ricordato
art. 10, secondo comma, n. 14 della legge delega è indicata la
competenza da attribuire da parte del legislatore delegato alla
Commissione tributaria centrale.
Nelle ordinanze con le quali è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale, si deduce che l'espressione "per soli
motivi di legittimità" potrebbe equivalere a motivi attinenti
esclusivamente a questioni di diritto. Essa corrisponderebbe, in
sostanza, al disposto dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. relativo
all'ambito del giudizio di cassazione, nel quale, com'è noto, non è
ammesso l'esame del "fatto", sicché l'attribuzione alla Commissione
tributaria centrale della cognizione anche delle "questioni di fatto",
operata dalla legge delegata, trascenderebbe i limiti della delega.
Tale corrispondenza non può però ritenersi sussistente.
La formula usata dalla legge delega è tradizionalmente propria del
processo amministrativo nel quale, secondo un orientamento generalmente
accolto, il giudice, anche quando è investito del solo sindacato di
legittimità dell'atto amministrativo, ha il potere di conoscere le
questioni di fatto la cui risoluzione è necessaria per verificare
l'esistenza dei vizi dell'atto impugnato. Il giudice amministrativo,
invero, dispone di un ampio potere di ricostruire la realtà materiale
presupposta dall'atto amministrativo o sulla quale quest'ultimo deve
esplicare i suoi effetti, in quanto l'erronea supposizione o conoscenza
di detta realtà da parte dell'amministrazione può stare alla base dei
vizi di legittimità dell'atto: il che macroscopicamente si verifica
nel caso di eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Il controllo sulla ricostruzione della realtà materiale risulta di
più difficile distinzione dalla valutazione di tale realtà alla
stregua di precetti non giuridici (ossia dalla valutazione "di
merito"), quando il giudizio verta sull'applicazione di disposizioni di
legge formulate per clausole generali (quali "urgenza",
"pericolosità", "grave inadempimento", "operazione speculativa") in
cui il giudizio sul fatto si intreccia con giudizi di valore. Peraltro,
anche gli apprezzamenti dell'amministrazione, sottratti per il loro
oggetto al sindacato giurisdizionale, ben possono essere controllati
dal giudice al fine di accertare la correttezza del procedimento di
formazione di essi, per cui può essere necessaria la ricostruzione dei
fatti posti a base della valutazione effettuata dalla pubblica
amministrazione.
L'espressione "per soli motivi di legittimità" non si riferisce
dunque, nel suo significato letterale, ad un giudizio che verta
esclusivamente su questioni di diritto, ma comprende - nel senso e nei
limiti predetti - anche quello relativo alla realtà materiale.
Conseguentemente la formula, usata dall'art. 10 n. 14 della legge
delega n. 825 del 1971 per delimitare la competenza della Commissione
centrale, non autorizza affatto l'interprete a ritenere che essa
escluda la cognizione delle questioni di fatto.
4. - Ulteriori argomenti, di carattere storico e sistematico,
confortano quanto ora osservato sull'elemento letterale e inducono a
dare con sicurezza soluzione negativa al dubbio prospettato.
Nel sistema del contenzioso tributario vigente all'epoca
dell'approvazione della ricordata legge delega n. 825 del 1971, la
Commissione centrale delle imposte aveva una competenza che, per
communis opinio, si estendeva anche alle questioni di fatto, restandone
escluse solo le controversie di "estimazione semplice"; si
controverteva in dottrina e in giurisprudenza sull'estensione di questa
ultima nozione, ma non si dubitava che le altre questioni di fatto (per
esempio quelle concernenti i presupposti materiali necessari per
l'imposizione tributaria ovvero richiesti per una agevolazione)
rientrassero nell'ambito della competenza della Commissione centrale.
E ciò, malgrado che le diverse disposizioni di legge succedutesi
nel tempo non si riferissero mai ad accertamenti o questioni di fatto,
ma usassero solo espressioni varie, quali "applicazione della legge"
(art. 48 l. 24 agosto 1877 n. 4201 per l'imposta sui redditi di
ricchezza mobile e art. 29 l. 7 agosto 1936 n. 1639 sulla riforma degli
ordinamenti tributari) o "motivi di legittimità" (art. 284 bis r.d. 14
settembre 1931 n. 1175, testo unico sulla finanza locale), espressione
questa ultima su cui all'evidenza è modellata la formula usata dalla
legge delega.
Dato ciò, si deve ritenere che se il legislatore del 1971 avesse
voluto innovare, escludendo dall'ambito della competenza della
Commissione centrale qualsiasi questione relativa alla realtà
materiale, non avrebbe adoperato, nell'indicare la possibilità di
ricorso, la espressione "per soli motivi di legittimità", la quale,
come ora si è accennato, nella comune accezione in materia tributaria,
non escludeva l'esame delle questioni di fatto.
Peraltro, se il legislatore, pur adoperando una locuzione analoga o
addirittura eguale a quella usata in leggi precedenti, avesse voluto
mutarne il significato, avrebbe dato sicuramente esplicite indicazioni
nel corso dei lavori preparatori, opportunamente enunciando le ragioni
che lo avevano indotto a distaccarsi dai criteri del precedente
sistema. Tali lavori, per contro, nulla dicono al riguardo e il
silenzio non può non risultare significativo e chiaramente rivelatore
della volontà diretta a non introdurre sul punto alcuna innovazione.
5. - Sotto diverso profilo, va osservato che l'art. 10, secondo
comma, n. 14 cit. dispone l'alternatività tra il ricorso alla
Commissione centrale e l'impugnazione avanti la Corte d'appello, ma
questa può essere proposta soltanto dopo che sia decorso inutilmente
il termine per il ricorso alla Commissione centrale.
Si tratta, com'è evidente, di un'alternatività imperfetta, in
quanto il legislatore delegato dà la preferenza al ricorso avanti la
Commissione tributaria centrale (perché più agevole ed economico),
condizionando alla mancata proposizione di esso l'impugnazione alla
Corte d'appello. Ora, poiché questa ha istituzionalmente competenza
anche sulle questioni di fatto, il che è ribadito dall'art. 40 del
cit. decreto delegato, sarebbe veramente assurdo, oltre che
palesemente in contrasto con i precetti costituzionali (artt. 3 e 24
Cost.), che una parte fosse arbitra, ricorrendo alla Commissione
tributaria centrale, di limitare la difesa del proprio contraddittore
impedendo il riesame sulle questioni di fatto.
L'inaccettabile conseguenza ora rilevata esclude la possibilità
che il legislatore delegante abbia potuto volere una competenza
differenziata tra i due organi (Commissione tributaria centrale e Corte
d'appello) e impone di ritenere, invece, che l'ambito del giudizio sia
lo stesso nei due casi, così che egualmente la decisione della
Commissione di secondo grado possa essere impugnata per violazione di
legge e per questioni di fatto (escluse, ben s'intende, quelle relative
a valutazioni estimative ed alla misura delle pene pecuniarie).
L'identità di competenza costituisce perciò un'imprescindibile
esigenza logica e giuridica e quindi, contrariamente a quanto si
adombra nelle ordinanze di remissione e si afferma dalla difesa delle
parti private, non può essere adottata per sostenere l'illegittimità
costituzionale della norma denunciata.
6. - Non è da trascurare infine che al testo dell'art. 26 cit.
d.P.R. il legislatore delegato pervenne consapevolmente, osservando in
proposito, nella relazione allo schema di detto decreto, da sottoporre
al parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'art.
17 della legge delega, che dal sistema voluto dalla legge ora
menzionata doveva dedursi come il legislatore delegante avesse inteso
parificare la competenza della Commissione tributaria centrale a quella
della Corte d'appello. E la Commissione parlamentare diede la sua
adesione, condividendo l'opportunità di chiarire espressamente, nella
norma delegata, che alla Commissione centrale erano devolute, oltre
alle questioni di diritto, anche quelle di fatto non estimative. Il
significato dell'art. 10 n. 14 della legge delega nel senso accolto dal
legislatore delegato risulta dunque anche confortato da un organo, come
la ricordata Commissione parlamentare, particolarmente idoneo per sua
natura a ricostruire la volontà del legislatore delegante.
Per le suesposte considerazioni, si deve concludere che tutto
concorre a fare ritenere infondata la proposta questione di
costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi nn. 692, 693 e 828 Reg. ord. 1980 e 504 Reg. ord.
1981,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 76
Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte