Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 183

del codice penale militare di pace promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1977 dal Tribunale militare

territoriale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Nora

Oscar ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dal Tribunale militare

territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Galassi

Omero ed altri, iscritta al n. 904 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno

1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore dott. Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che i Tribunali militari territoriali di La Spezia e di

Padova, con ordinanze rispettivamente del 10 maggio 1977 e del 13

luglio 1979, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione,

dell'art. 183 del codice penale militare di pace, in quanto il

concetto di "sedizione", posto a fondamento della condotta criminosa,

contrasterebbe con il principio di stretta legalità, per

l'insufficiente definizione del termine affidata alla mera

discrezionalità dell'interprete, e con il principio di uguaglianza,

per le discriminazioni cui tale discrezionalità potrebbe condurre in

situazioni di fatto identiche.

Ritenuto che, per quanto riguarda la questione sollevata dal

Tribunale militare territoriale di La Spezia, questa Corte ha già

ritenuto infondata analoga questione relativa agli artt. 654 e 655 cod.

penale, in quanto il concetto di "sedizione" corrisponde ad un

comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un

preciso significato tradizionale generalmente accettato e penalmente

rilevante, che implica ribellione, ostilità, eccitazione al

sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni, così da

risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine

pubblico (sentenze nn. 120/1957 e 15/1973):

che, peraltro, la sufficiente determinazione della condotta vietata

esclude discriminazioni soggettive in linea generale ed astratta, tali

da violare il principio di uguaglianza.

Ritenuto, invece, per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal

Tribunale militare territoriale di Padova, che essa risulta

manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, che non può

essere sanato dal richiamo per relationem di altre ordinanze di

rimessione da parte del giudice a quo, come questa Corte ha più volte

statuito in recenti pronuncio (ordinanze nn. 22, 102, 140, 272, 305,

347, 371, 377/1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace,

sollevata in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della

Costituzione dal Tribunale militare territoriale di La Spezia con

ordinanza del 10 maggio 1977;

2) dichiara manifestamente inammissibile la identica questione di

legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli stessi

parametri, dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza

del 13 luglio 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte