Ordinanza n. 57/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 183
del codice penale militare di pace promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1977 dal Tribunale militare
territoriale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Nora
Oscar ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dal Tribunale militare
territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Galassi
Omero ed altri, iscritta al n. 904 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno
1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore dott. Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che i Tribunali militari territoriali di La Spezia e di
Padova, con ordinanze rispettivamente del 10 maggio 1977 e del 13
luglio 1979, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione,
dell'art. 183 del codice penale militare di pace, in quanto il
concetto di "sedizione", posto a fondamento della condotta criminosa,
contrasterebbe con il principio di stretta legalità, per
l'insufficiente definizione del termine affidata alla mera
discrezionalità dell'interprete, e con il principio di uguaglianza,
per le discriminazioni cui tale discrezionalità potrebbe condurre in
situazioni di fatto identiche.
Ritenuto che, per quanto riguarda la questione sollevata dal
Tribunale militare territoriale di La Spezia, questa Corte ha già
ritenuto infondata analoga questione relativa agli artt. 654 e 655 cod.
penale, in quanto il concetto di "sedizione" corrisponde ad un
comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un
preciso significato tradizionale generalmente accettato e penalmente
rilevante, che implica ribellione, ostilità, eccitazione al
sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni, così da
risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine
pubblico (sentenze nn. 120/1957 e 15/1973):
che, peraltro, la sufficiente determinazione della condotta vietata
esclude discriminazioni soggettive in linea generale ed astratta, tali
da violare il principio di uguaglianza.
Ritenuto, invece, per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal
Tribunale militare territoriale di Padova, che essa risulta
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, che non può
essere sanato dal richiamo per relationem di altre ordinanze di
rimessione da parte del giudice a quo, come questa Corte ha più volte
statuito in recenti pronuncio (ordinanze nn. 22, 102, 140, 272, 305,
347, 371, 377/1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace,
sollevata in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della
Costituzione dal Tribunale militare territoriale di La Spezia con
ordinanza del 10 maggio 1977;
2) dichiara manifestamente inammissibile la identica questione di
legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli stessi
parametri, dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza
del 13 luglio 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte