Sentenza n. 57/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/2000 · relatore Cesare Ruperto
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 16 luglio 1998 con la quale la
Camera dei deputati ha negato l'autorizzazione alla acquisizione ed
alla utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico
relativo alle utenze in uso all'on. Gaspare giudice, promosso con
ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo, notificato il 16 aprile 1999, depositato in cancelleria il
27 successivo ed iscritto al n. 16 del registro conflitti 1999.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi l'avvocato Adelmo Manna per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo e il dott. Pietro Grasso Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e l'avvocato Giuseppe
Abbamonte per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo, in data 9 giugno 1998, richiedeva alla Camera dei deputati,
ai sensi dell'art. 68, terzo comma, della Costituzione, varie
autorizzazioni a procedere, tra cui quella per l'acquisizione ed
utilizzazione di dati del traffico telefonico relativi ad utenze in
uso al deputato Gaspare giudice, indagato per vari delitti commessi
in Palermo ed in altre località del territorio nazionale
(associazione per delinquere di tipo mafioso; fatti di bancarotta
fraudolenta nella procedura di concordato preventivo; riciclaggio;
false comunicazioni sociali; bancarotta fraudolenta; estorsione). La
richiesta di acquisizione non era stata preceduta da alcun
provvedimento del giudice per le indagini preliminari, emesso ai
sensi dell'art. 267 del codice di procedura penale. Con nota
integrativa del 29 giugno 1998 lo stesso Procuratore precisava alla
Camera dei deputati che la richiesta, "ancorché non obbligatoria",
in mancanza di espressa previsione normativa al riguardo, era stata
formulata nell'eventualità che si ritenesse assoggettabile
all'autorizzazione di cui all'art. 68, terzo comma, della
Costituzione anche l'utilizzazione di tabulati relativi al traffico
telefonico.
2. - La Camera dei deputati, con deliberazione del 16 luglio 1998,
difformemente dalla proposta in data 13 luglio 1998 della Giunta per
le autorizzazioni a procedere in giudizio, negava l'autorizzazione ad
acquisire tali tabulati.
3. - Il predetto ufficio del pubblico ministero, con ricorso
depositato il 28 ottobre 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte: a) di dichiarare che
spetta al pubblico ministero l'acquisizione e l'utilizzazione dei
tabulati documentanti i dati del traffico delle utenze telefoniche in
uso a membri del Parlamento sottoposti ad indagine, previa osservanza
delle garanzie previste dagli artt. 15 della Costituzione e 256 del
codice di procedura penale; b) di annullare il diniego di
autorizzazione all'acquisizione ed all'utilizzazione dei tabulati
documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso
all'on. giudice. Il Procuratore della Repubblica lamenta che
l'impugnata deliberazione della Camera dei deputati sia stata assunta
in violazione degli artt. 68, 101, 102, 104 e 112 della
Costituzione. Al riguardo, premesso di essere legittimato a
sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in
quanto organo funzionalmente e territorialmente competente a
dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario (artt.
69 ss. del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 50 ss. cod. proc.
pen.) in ordine allo svolgimento delle indagini finalizzate
all'esercizio dell'azione penale per i reati suddetti, il Procuratore
della Repubblica deduce che tale deliberazione è stata assunta
nonostante la carenza assoluta di potere in merito, attesa
l'inapplicabilità del regime giuridico delle intercettazioni
telefoniche (con le connesse garanzie previste per i membri del
Parlamento) alla diversa fattispecie concernente l'acquisizione dei
tabulati telefonici, così da condizionare illegittimamente
l'esercizio dell'azione penale - obbligatorio ai sensi dell'art. 112
della Costituzione - attribuito esclusivamente al pubblico ministero
e soggetto soltanto alla legge, salvo il controllo del giudice. Il
ricorrente aggiunge che l'illegittimità della delibera, la quale
interferisce sul potere di acquisire importanti elementi
investigativi e probatori circa i rapporti tra il deputato giudice e
gli esponenti dell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra",
è resa evidente anche: a) dall'autorizzazione concessa con la
medesima delibera dalla Camera dei deputati, all'utilizzazione delle
conversazioni telefoniche tra il parlamentare giudice ed altri
coindagati, intercorse su utenze telefoniche in uso a questi ultimi;
b) dalla carenza di motivazione del diniego di autorizzazione ad
acquisire ed utilizzare i tabulati telefonici in questione,
nonostante che l'ufficio del pubblico ministero avesse sottolineato
(con nota integrativa del 29 giugno 1998) la rilevanza investigativa
del mezzo istruttorio e la diversa disciplina normativa di
quest'ultimo, rispetto alle intercettazioni telefoniche (con le
correlate garanzie per i parlamentari).
4. - Questa Corte, con ordinanza n. 60 del 24 febbraio-4 marzo
1999, ha dichiarato ammissibile il conflitto.
5. - Il ricorrente ha notificato in data 16 aprile 1999 il ricorso
e l'ordinanza alla Camera dei deputati, depositandoli poi, in data 27
aprile 1999, con la prova dell'avvenuta notificazione, presso la
cancelleria della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
6. - Con atto depositato il 4 maggio 1999 si è costituita in
giudizio la Camera dei deputati, che ha concluso per il rigetto del
ricorso: a) con dichiarazione della spettanza alla Camera dei
deputati del potere esercitato, perché rientrante nei limiti "delle
sue funzioni, delle previsioni dell'art. 68, primo comma della
Costituzione e degli estremi di fatto legittimamente acquisiti"; b)
con annullamento dell'ordinanza che ha sollevato il conflitto; c) con
dichiarazione della "spettanza alla Camera del potere di negare l'uso
dei tabulati telefonici delle utenze dei deputati". La Camera -
richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di
intercettazioni telefoniche, di acquisizione dei tabulati relativi al
traffico telefonico nonché di libertà e segretezza delle
comunicazioni - sottolinea la peculiarità della posizione del
cittadino investito di mandato parlamentare, della quale
l'inviolabilità di ogni forma di comunicazione costituisce una
componente essenziale, in quanto irrinunciabile strumento
dell'attività e della sovranità del Parlamento nel suo complesso:
donde la necessità, ai sensi dell'art. 68 della
Costituzione, di sottoporre alla previa autorizzazione della Camera
di appartenenza, da adottarsi secondo criteri di apprezzamento
politico-costituzionale, (anche) l'acquisizione dei dati esteriori
delle conversazioni telefoniche di un parlamentare. Nella specie,
secondo la Camera dei deputati, vi è stata una valutazione
particolarmente selettiva delle varie richieste del pubblico
ministero, tanto da essere stata negata soltanto l'autorizzazione
all'acquisizione dei tabulati relativi all'utenza telefonica del
deputato giudice, al fine precipuo di tutelare "il bene della
riservatezza del telefono proprio del parlamentare", in ragione di
complesse motivazioni "che vanno dalla tutela della persona, nella
sua complessità fisiopsichica particolarmente esposta nell'esercizio
del mandato parlamentare, agli interessi di politica generale, di
apparati pubblici, partitici, ecc.".
7. - Nell'imminenza dell'udienza ciascuna delle parti ha depositato
una memoria.
7.1. - Il ricorrente, nel richiamare le sentenze di
questa Corte n. 81 del 1993 e 281 del 1998, ribadisce che
l'intercettazione telefonica (consistente nella captazione del
contenuto di una comunicazione nel momento stesso in cui questa
avviene) è fattispecie diversa da quella dell'acquisizione dei
tabulati del traffico telefonico (relativa ai dati "esteriori", a
disposizione del gestore del servizio, di comunicazioni già
avvenute) e che, pertanto, sono riferibili a quest'ultima solo le
garanzie di cui all'art. 15 della Costituzione e non anche quelle
dettate per la prima - con norma non interpretabile estensivamente -
dall'art. 68, comma terzo, della Costituzione, a meno di "frustrare
irrimediabilmente l'interesse della sicurezza collettiva". Il
ricorrente aggiunge che la normativa di riferimento per
l'acquisizione dei tabulati telefonici è costituita, oltre che
dall'art. 15 Cost., unicamente dall'art. 256 del codice di procedura
penale, senza che possano invocarsi gli artt. 266 e seguenti dello
stesso codice, ed in particolare l'art. 266-bis riferibile solo a
comunicazioni in atto, contrariamente all'"ardita e difficilmente
condivisibile" interpretazione accolta sul punto dalle sezioni unite
della Corte di cassazione con la sentenza 13 luglio 1998, Gallieri
(depositata in data 24 settembre 1998), secondo la quale anche per
tale acquisizione occorrerebbe il provvedimento del giudice per le
indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 del codice di procedura
penale. Da tali premesse e dalla necessità del rispetto del
principio di uguaglianza (che impone di regolare in modo difforme
situazioni tra loro difformi) viene tratta la conclusione che non è
necessaria l'autorizzazione a procedere della Camera dei deputati per
l'acquisizione dei tabulati telefonici.
7.2. - La Camera, insistendo
per il rigetto del ricorso, osserva che l'acquisizione dei tabulati
telefonici (consentendo la conoscenza di date, destinatari, frequenza
e durata delle conversazioni) coinvolge il diritto fondamentale alla
segretezza delle comunicazioni, differendo dalle intercettazioni,
sotto tale profilo, solo per le modalità tecniche del sacrificio
della segretezza: ne viene fatto conseguire, alla stregua degli
ordinari canoni ermeneutici, che l'art. 68, terzo comma, della
Costituzione, poiché mira ad una tutela rafforzata di quello stesso
diritto, deve interpretarsi nel senso che le intercettazioni, "in
qualsiasi forma", di conversazioni "o" comunicazioni ricomprendono
anche l'acquisizione dei tabulati telefonici. Nella memoria si
critica, poi, il richiamo del ricorrente agli artt. 101 (che riguarda
invece i giudici), 102 (che attiene soltanto all'organizzazione della
funzione giurisdizionale), 104 (che garantisce l'autonomia del potere
giudiziario attraverso l'istituzione e la composizione del Consiglio
superiore della magistratura), 112 (che riguarda l'obbligatorietà
dell'azione penale, non impedita da speciali regolamentazioni di
natura probatoria) della Costituzione. Nella stessa memoria,
infine, si rileva che la concessione od il diniego
dell'autorizzazione in esame non richiede motivazione, trattandosi di
prerogativa attribuita alla Camera da norma costituzionale. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e sul quale questa Corte
è chiamata a decidere, trae origine dalla deliberazione con cui la
Camera dei deputati, in data 16 luglio 1998, rigettando la richiesta
del pubblico ministero, ha negato l'autorizzazione ad acquisire ed
utilizzare i tabulati concernenti il traffico telefonico relativo
alle utenze in uso al parlamentare Gaspare giudice, indagato presso
quella Procura per vari delitti ricompresi nella previsione di cui
all'art. 266 del codice di procedura penale ed in particolare per il
delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale.
Secondo la prospettazione del ricorrente, tale deliberazione è
stata assunta nonostante la carenza assoluta di potere della Camera,
essendo il regime giuridico delle intercettazioni telefoniche (con le
connesse garanzie riservate ai membri del Parlamento dall'art. 68,
terzo comma, Cost.) inapplicabile alla diversa fattispecie
dell'acquisizione dei tabulati telefonici, rientrante nelle
attribuzioni del pubblico ministero e il cui esercizio rimane
soggetto alle sole garanzie previste dagli artt. 15 della
Costituzione e 256 cod. proc. pen. Donde la denunciata illegittimità
della deliberazione stessa, "accentuata anche dalla mancanza di
qualsiasi motivazione, esplicita o implicita", del diniego
d'autorizzazione.
2. - Con l'ordinanza n. 60 del 1999, questa Corte, in fase
delibatoria, ha dichiarato ammissibile il conflitto, ai sensi
dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
L'esito di quella delibazione dev'essere confermato con riguardo al
profilo soggettivo e, nei limiti di cui appresso, al profilo
oggettivo del conflitto.
2.1. - Quanto al primo profilo, deve ribadirsi, in conformità alla
giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo è legittimato a sollevare
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, poiché il pubblico
ministero, nell'assolvimento della funzione di iniziativa ed
esercizio dell'azione penale, dichiara definitivamente la volontà
del potere cui appartiene, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione
(sentenze n. 110 del 1998, n. 379 del 1996, n. 420 del 1995, n. 462,
n. 463, n. 464 del 1993; ordinanze nn. 469, 261, 178, 177, 37 del
1998). La legittimazione a resistere al conflitto dev'essere inoltre
riconosciuta alla Camera dei deputati, quale organo competente a
dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine
all'applicazione dell'art. 68, terzo comma, della Costituzione (vedi
sentenze nn. 289 del 1998, 265 del 1997, 379 del 1996; ordinanze nn.
469, 261, 178, 177, 37 del 1998).
2.2. - Sotto il profilo oggettivo, osserva la Corte che il
ricorrente lamenta la lesione - da parte della Camera dei deputati -
della posizione di indipendenza ed autonomia, costituzionalmente
garantita al pubblico ministero (in particolare dall'art. 112 Cost.)
nell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio
dell'azione penale. Sarebbe perciò ravvisabile, nella specie, la
materia di un conflitto circa la delimitazione della sfera di
attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali.
2.3. - Va tuttavia rilevato che il Procuratore della Repubblica di
Palermo, elevando il conflitto, non denuncia un cattivo esercizio del
potere da parte della Camera dei deputati, ma - con atteggiamento
intimamente contraddittorio - nega in radice a quest'ultima il potere
stesso di deliberare (sia negativamente, sia positivamente) in ordine
all'autorizzazione ex art. 68, terzo comma, Cost., proprio da lui
medesimo fatta oggetto di formale richiesta. A quest'ultimo proposito
non vale richiamare in contrario la tardiva quanto ininfluente
protestatio contenuta nella nota integrativa del 29 giugno 1998, con
la quale esso Procuratore, nel sottolineare la rilevanza
investigativa del mezzo istruttorio da disporre, precisava alla
Camera dei deputati che la richiesta di autorizzazione, "ancorché
non obbligatoria", era stata "comunque formulata tenuto conto della
possibilità che l'orientamento in proposito della Camera potesse
essere diverso". Tale nota, difatti, lungi dal costituire una revoca
della precedente richiesta, ribadisce invece l'intento di ottenere
l'autorizzazione, e ciò nell'ottica di un'opzione interpretativa
(anche se non prospettata come l'unica possibile in astratto)
ricomprendente nel regime autorizzatorio delle intercettazioni
telefoniche previsto dall'art. 68, terzo comma, della Costituzione
anche l'acquisizione e utilizzazione dei tabulati che documentano il
traffico telefonico relativo all'utenza dei parlamentari.
3. - Quanto sopra - che è rilevabile dal contesto del ricorso, e
non è rimasto smentito nel corso della seconda fase del presente
giudizio - comporta di per sé che il conflitto venga dichiarato
inammissibile, con assorbimento d'ogni altra pur prospettabile
ragione d'inammissibilità.
Proprio a stregua del principio di non contraddizione, infatti,
un'autorità che prima si rivolga formalmente ad altra per ottenere
l'emissione di un certo atto, non può poi (secundum eventum)
lamentare la lesione della propria sfera di attribuzioni adducendo,
come unico motivo in sede di conflitto, non già il cattivo
esercizio, ma addirittura la carenza assoluta del potere stesso di
deliberare in merito a una cotale richiesta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte