Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, del codice penale, promosso con Ordinanza emessa il

11 novembre 1999 dal tribunale di Palermo, iscritta al n. 40 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica 1ª serie speciale, n. 8, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 11 novembre 1999, il

tribunale di Palermo, in composizione monocratica - chiamato a

provvedere, quale giudice dell'esecuzione, su un'istanza di revoca,

ai sensi dell'art. 673 del codice di procedura penale, di una

sentenza di condanna per il reato di oltraggio a un pubblico

ufficiale - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, del codice penale, "nella parte in cui non prevede che

il debito di rimborso delle spese processuali cessi, in quanto

effetto penale, nel caso di revoca della condanna, ex art. 673 cod.

proc. pen., per un fatto che secondo la legge posteriore non

costituisca reato";

che, avendo l'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205

(Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e

modifiche al sistema penale e tributario), espressamente abrogato

l'art. 341 cod. pen., che prevedeva il reato di oltraggio a pubblico

ufficiale, il remittente argomenta le ragioni per le quali nella

concreta fattispecie sottoposta al suo giudizio ricorrerebbe

un'ipotesi di abolitio criminis, riconducibile al secondo comma

dell'art. 2 del codice penale, e, dovendo procedere alla revoca della

sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., ritiene rilevante la

prospettata questione di legittimità costituzionale, non avendo il

condannato ancora pagato le spese processuali;

che il remittente richiama la sentenza n. 98 del 1998, con la

quale questa Corte ha affermato che il debito di rimborso delle spese

del processo penale gravante sul condannato non è più qualificabile

come obbligazione civile retta dai comuni principia della

responsabilità patrimoniale, ma come sanzione economica accessoria

alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle

finalità di questa;

che tale nuova qualificazione giuridica farebbe sorgere dubbi

di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27

della Costituzione, in relazione all'art. 2, secondo comma, del

codice penale, poiché - sembra ragionare il remittente - in questa

disposizione le spese del processo non sarebbero configurate come

effetto penale della condanna, sicché il condannato sarebbe

obbligato a pagarle, nonostante la revoca della sentenza ex art. 673

cod. proc. pen;

che, in particolare, nel caso della abolitio criminis,

mantenere in vita la condanna alle spese processuali pur in presenza

di un così radicale mutamento di valutazione circa il disvalore

penale della condotta, significherebbe da un lato violare il canone

della ragionevolezza delle classificazioni legislative, e dall'altro

introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti

che, pur avendo commesso, in ipotesi, il reato di oltraggio lo stesso

giorno, sarebbero o meno sottoposti all'obbligo di pagare le spese

processuali a seconda che abbiano riportato condanna irrevocabile

prima della abrogazione dell'art. 341 cod. pen. ovvero si trovino

assoggettati ad un procedimento penale ancora in corso;

che in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, secondo la quale, dopo la sentenza n. 98 del 1998 di questa

Corte, la sopravvivenza dell'obbligo di rimborso delle spese

processuali nel caso della abolitio criminis sarebbe difficilmente

conciliabile con gli invocati parametri costituzionali, e la

prospettata questione di costituzionalità andrebbe risolta con una

sentenza interpretativa di rigetto, che adegui la disposizione

censurata al dettato della Costituzione, sulla base di una diversa

lettura dell'art. 2, secondo comma, del codice penale, non preclusa

dalla sua formulazione testuale.

Considerato che il tribunale di Palermo, nel sollecitare, alla

luce degli articoli 3 e 27 della Costituzione, una pronuncia additiva

sull'art. 2, secondo comma, del codice penale, "nella parte in cui

non prevede che il debito di rimborso delle spese processuali cessi,

in quanto effetto penale, nel caso di revoca della condanna, ex art.

673 del codice di procedura penale, per un fatto che secondo la legge

posteriore non costituisca reato", pone in termini di questione di

legittimità costituzionale un semplice problema interpretativo che

deve risolvere autonomamente non trovando alcun ostacolo nella

disposizione censurata;

che a ritenere plausibile la tesi del remittente secondo cui

la concreta fattispecie sottoposta al suo esame integrerebbe una

ipotesi di abolitio criminis, la disposizione da applicare, come egli

stesso ritiene pacifico, è l'art. 673 cod. proc. pen., che prevede

in simili ipotesi la revoca della sentenza;

che questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 96 del

1996 come la disciplina processuale della abolitio criminis abbia

subito modificazioni profonde a seguito dell'entrata in vigore del

codice di procedura penale del 1988, il quale, all'art. 673, sotto la

rubrica "Revoca della sentenza per abolizione del reato", ha

previsto, al comma 1, che nel caso di abrogazione o dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma incriminatrice il giudice

dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale,

dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e

adotta i provvedimenti conseguenti;

che alla citata sentenza non è sfuggita l'evidente

innovazione rispetto alla disciplina posta dall'art. 2, secondo

comma, del codice penale e dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, poiché, mentre queste due disposizioni, per l'ipotesi di

abolitio criminis o, rispettivamente, di dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, prevedevano

la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna

senza che fosse intaccato il giudicato penale, l'art. 673 del codice

di procedura penale, nel prevedere in questi casi la revoca della

sentenza da parte del giudice dell'esecuzione, attribuisce a questo

il potere di incidere direttamente, cancellandola, sulla sentenza del

giudice della cognizione;

che è anche chiaro che sia nell'art. 2 del codice penale,

sia nell'art. 673 del codice di procedura penale, si disciplina la

sorte non della sola pena ma di tutti gli effetti penali della

condanna;

che è d'altra parte nota al remittente la portata della

sentenza n. 98 del 1998, con la quale questa Corte ha ricondotto la

condanna al rimborso delle spese del processo penale, che

tradizionalmente era inquadrata tra le obbligazioni civili verso lo

Stato poste a carico dell'autore del reato, ad un genere di sanzioni

partecipi del regime giuridico e delle finalità della pena e quindi

accessorie a questa;

che lo stabilire se il rimborso delle spese del processo

penale sia obbligazione civile ovvero sanzione economica assimilabile

a una pena accessoria non comporta la soluzione di questioni di

legittimità costituzionale ulteriori rispetto a quelle già

affrontate da questa Corte con la sentenza n. 98 del 1998;

che il giudice a quo dispone, quindi, di tutte le coordinate

normative per risolvere il problema di fronte al quale si trova,

senza che sia all'uopo necessario un intervento manipolativo

sull'art. 2 del codice penale, inteso a inserire in esso norme già

presenti nel sistema;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della

Costituzione, dal tribunale di Palermo, in composizione monocratica,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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