Corte costituzionale

Ordinanza n. 570/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo

comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 21

aprile 1980 dal Giudice conciliatore di Trieste, iscritta al n. 366

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 235 dell'anno 1980;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Trieste, nel corso di un

giudizio di recesso per necessità, ha sollevato, con ordinanza

emessa il 21 aprile 1980, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392,

in relazione agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente rileva il palese contrasto della

suddetta norma con il principio d'eguaglianza e con la tutela dei

diritti inviolabili dell'uomo nella parte in cui non prevede alcuna

possibilità d'indagine sulle condizioni ed esigenze del conduttore

nei cui confronti venga richiesto un provvedimento di rilascio

fondato sulla necessità del locatore;

Considerato che il giudice a quo lamenta l'omessa previsione, da

parte della norma, della possibilità di apprezzare le condizioni

soggettive - in particolare psicofisiche - del conduttore, così

richiedendo sostanzialmente alla Corte un intervento additivo

rispetto ad una pluralità di possibili soluzioni;

che queste ultime si porrebbero sempre come conseguenti a

molteplici e diverse valutazioni, tutte proprie dell'attività

legislativa di bilanciamento degli interessi;

che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio

1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),

sollevata in relazione agli artt. 2 e 3, primo comma, della

Costituzione, dal Giudice conciliatore di Trieste con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:570 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte