Sentenza n. 570/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 797/1981
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 6Costituzione
- art. 8d.P.R. 752/1976
- art. 12d.P.R. 752/1976
- art. 13d.P.R. 752/1976
- art. 16d.P.R. 752/1976
- art. 89d.P.R. 752/1976
- art. 99d.P.R. 752/1976
- art. 100d.P.R. 752/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge
22 dicembre 1981, n. 797 ("Disposizioni riguardanti l'organizzazione
e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle Poste e
delle Telecomunicazioni") e della legge 11 novembre 1982, n. 861
("Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di
automezzi dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia"), promossi
con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 3
febbraio ed il 21 dicembre 1982, depositati in cancelleria il 10
febbraio ed il 29 dicembre successivi ed iscritti ai nn. 12 e 51 del
registro ricorsi 1982;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Francesco Saja;
Uditi l'avv. Paolo Mercuri per la Provincia autonoma di Bolzano e
l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 3 febbraio 1982 la Provincia
autonoma di Bolzano deduce l'illegittimità costituzionale della l.
22 dicembre 1981 n. 797 (Disposizioni riguardanti l'organizzazione e
l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni) ed, in particolare, dell'art. 25 della stessa
legge, per violazione degli artt. 3 e 6 della Costituzione nonché 2,
89 e 100 dello Statuto per il Trentino Alto Adige, approvato con
d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
Secondo la ricorrente detta norma - disponendo che "...il periodo
massimo di mantenimento in servizio del personale straordinario,
assunto a norma dell'art. 3 della l. 14 dicembre 1965 n. 1376, è
elevato a sei mesi" - contrasterebbe con le surrichiamate
disposizioni statutarie. Ciò perché, consentendo l'assunzione di
personale straordinario, violerebbe l'art. 89 Stat. relativamente sia
alla proporzionale etnica, sia ai ruoli speciali del personale per la
Provincia di Bolzano.
2. - La stessa Provincia con successivo ricorso notificato in data
21 dicembre 1982 solleva un'altra questione di legittimità
costituzionale, concernente la legge 11 novembre 1982 n. 861
(Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di
automezzi dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia), e
particolarmente degli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge per
violazione degli artt. 8, 89, terzo comma, 99 e 100 dello Statuto
già citato.
Dette norme contrasterebbero anche con gli artt. 8, 12, 13 e 16
d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali.
Ritiene in sostanza la Provincia ricorrente che la legge impugnata
disporrebbe l'assunzione di pubblici impiegati senza l'osservanza del
principio ora detto.
3. - Alle richieste della Provincia ricorrente si è opposto il
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto il rigetto
delle proposte impugnazioni. Considerato in diritto
1. - Per l'analogia del contenuto i due ricorsi vanno riuniti e
decisi con un'unica sentenza.
2. - Ad avviso della Provincia di Bolzano l'art. 25 della l. 22
dicembre 1981 n. 797 violerebbe le citate norme statutarie in quanto,
consentendo l'indiscriminata assunzione straordinaria di personale,
ometterebbe di prendere in considerazione l'obbligatoria ripartizione
etnica dei concorrenti.
In contrario va osservato che la ora indicata legge n. 797 del
1981 si limita a prorogare da tre a sei mesi la durata massima delle
assunzioni straordinarie già disposte in base all'art. 3 della l. 14
dicembre 1965 n. 1376; la legge impugnata, pertanto, non altera
affatto i presupposti e le finalità della disciplina relativa
all'assunzione straordinaria, quali sanciti nel detto art. 3,
preordinato a soddisfare "esigenze di servizio di carattere
eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle
Poste".
Ne consegue chiaramente che la disciplina dettata dal legislatore
con la legge n. 797/81 - stabilendo transitoriamente soltanto una
brevissima proroga - non vulnera in alcun modo il dettato statutario.
Ed invero va rilevato che non di nuova assunzione si tratta,
bensì di mera proroga, concernente - in quanto tale - un rapporto di
servizio già legittimamente esistente e disciplinato dalla più
volte richiamata l. n. 1376 del 1965. Per quanto riguarda il
principio della proporzionale etnica, sono rimasti immutati le
modalità ed i requisiti delle assunzioni in precedenza avvenute, e
soltanto confermate - ripetesi - con la brevissima proroga del
rapporto di servizio in corso.
Le predette considerazioni valgono quindi a sottrarre la impugnata
legge 22 dicembre 1981 n. 797 alla censura di incostituzionalità.
Con il secondo ricorso la Provincia solleva questione di
legittimità costituzionale della l. 11 novembre 1982 n. 861 in
riferimento agli artt. 89 primo e terzo comma, 99 e 100 dello Statuto
regionale nonché alle disposizioni di cui agli artt. 8, 12, 13 e 16
d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, dirette a tutelare la minoranza
linguistica della Provincia ricorrente.
La censura è infondata.
È decisivo infatti rilevare che la legge impugnata è stata
dettata, in mancanza del personale di ruolo, da esigenze eccezionali
ed improrogabili, al fine di permettere in via del tutto provvisoria
lo svolgimento della funzione, fondamentale per lo Stato, di
amministrazione della giustizia. Detta ratio si evince
inequivocabilmente dall'art. 1 l. cit., il quale, giustificando anche
le successive disposizioni, stabilisce: "...i presidenti ed i
procuratori generali delle Corti di appello...provvedono...ad
assumere per la durata massima di un anno...autisti non di
ruolo...allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità
dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati".
Il carattere assolutamente temporaneo delle assunzioni trova
precisa conferma nell'art. 4 l. cit., secondo cui i rapporti di
servizio, istituiti in base a tali assunzioni, sono risolti di
diritto appena le vacanze vengano coperte a seguito di concorsi, con
il relativo collocamento nei ruoli organici del personale
definitivamente assunto.
Ne consegue che la disciplina contenuta nella legge impugnata,
riferendosi ad ipotesi assolutamente eccezionali e transitorie, non
vulnera il dettato statutario, che troverà piena attuazione con
l'immissione nella pianta organica del personale assunto in via
ordinaria e quindi con il venir meno dei presupposti di assoluta
necessità ed urgenza ora richiamati. E non è fuor di proposito
ricordare che in subiecta materia vale la regola della gradualità
richiamata dallo stesso art. 89 dello Statuto speciale e ribadita
dalla sentenza n. 160 del 1985.
Per le suesposte considerazioni anche le censure di
incostituzionalità dirette contro la cit. l. n. 321 del 1982
risultano destituite di fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25 della legge 22 dicembre 1981 n. 797,
sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. e 2, 89 e 100 dello
Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige approvato con d.P.R. 31
agosto 1972 n. 670 - dalla Provincia autonoma di Bolzano con il
ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale della legge 11 novembre 1982 n. 861 - sollevata in
riferimento agli artt. 8, 12, 13 e 16 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 ed
agli artt. 89, primo e terzo comma, 99 e 100 del citato Statuto
speciale per il Trentino Alto Adige - dalla Provincia autonoma di
Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:570 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte