Sentenza n. 570/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1r.d. 267/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come
modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375,
promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1988 dalla Corte di
cassazione nel procedimento civile vertente tra Pagani Luigi e Caruso
Palmina ed altro, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza dell'8 novembre 1988, la Corte di cassazione,
sul ricorso per violazione dell'art. 1, secondo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, proposto avverso la sentenza di
secondo grado che aveva revocato il fallimento di Caruso Palmina
(ritenuta "piccolo imprenditore" in applicazione del solo art. 2083
del codice civile), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della predetta norma della legge fallimentare, nella
parte in cui assoggetta alle procedure concorsuali gli imprenditori
commerciali che investano un capitale superiore a lire 900.000
(novecentomila), richiedendo per la qualità di piccolo imprenditore
il mancato superamento di detto limite (sulla base di un criterio
operante anche dopo la caducazione di quello correlato
all'accertamento del reddito ai fini della soppressa imposta di
ricchezza mobile).
Secondo il giudice a quo si prospetterebbe, infatti, nella specie,
la violazione dell'art. 3 della Costituzione, attesa che l'omesso
adeguamento dell'indicata somma al fenomeno inflattivo, con la
conseguenziale applicabilità delle suddette procedure anche a coloro
che abbiano i connotati sostanziali del piccolo imprenditore,
potrebbe rendere arbitraria ed ingiustificata una unicità di
disciplina rispetto a realtà obiettivamente diverse.
Inoltre, la privazione di significato del limite dimensionale tra
piccolo imprenditore ed impresa organizzata farebbe sfumare anche la
distinzione tra insolvente commerciale ed insolvente civile: "per cui
al di sopra ed al di sotto della soglia delle lire 900.000
(novecentomila) di capitale investito, che non individua più il
limite inferiore di una dimensione organizzativa imprenditoriale, è
individuabile tutta una fascia di situazioni che, per condizioni
soggettive e dimensionali, sono qualificabili come insolvenze civili,
e che, pur tuttavia, nella vigenza dell'art. 1, secondo comma, della
legge fallimentare, sono soggette a trattamento normativo
differenziato, essendo assoggettabili, o no, a fallimento a seconda
che il capitale investito superi, o no, il limite indicato".
E ciò si risolverebbe in un ulteriore profilo di violazione del
precetto dell'uguaglianza.
2. - Innanzi alla Corte è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per il rigetto della questione in base ad una
possibile interpretazione adeguatrice della norma denunciata quale
condivisa, anche di recente, della giurisprudenza di merito. Le
"disposizioni di cui agli artt. 2083 del codice civile e 1 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, non sarebbero tra loro incompatibili,
nel senso che la seconda ha carattere interpretativo rispetto alla
prima e pone una presunzione iuris et de iure di esclusione dal
fallimento quando il capitale investito nell'impresa non sia
superiore a 900.000 lire, mentre l'altra identifica il piccolo
imprenditore in base all'elemento lavoro ed al modo della
organizzazione; pertanto, ove non ricorra la presunzione di cui al
citato art. 1, l'indagine che il Tribunale è chiamato a compiere, ai
fini dell'assoggettabilità al fallimento dell'impresa debitrice,
deve essere diretta solo ad accertare se, malgrado il superamento del
limite del capitale investito, sussistano le condizioni di cui
all'art. 2083 del codice civile per l'identificazione del piccolo
imprenditore". Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, nella parte in cui fissa in lire 900.000
(novecentomila) il limite di capitale investito per la individuazione
del piccolo imprenditore, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione in quanto, per effetto della svalutazione monetaria,
detta somma è divenuta un indice insignificante della realtà
operativa ed organizzativa, ed ha fatto venir meno la soglia della
distinzione tra l'imprenditore soggetto a fallimento, il piccolo
imprenditore e l'insolvente civile, che non sono ad esso sottoposti.
Conseguentemente, due realtà diverse, secondo la previsione degli
artt. 2083 e 2221 del codice civile, sono disciplinate in modo
identico, venendo così meno quella distinzione soggettiva,
organizzativa e dimensionale nella quale era stata ravvisata la
legittimità del diverso trattamento mentre sono soggette a
fallimento anche quelle attività che, per condizioni soggettive e
dimensionali, sono qualificabili insolvenze civili.
2.1. - La questione è fondata.
L'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare statuisce che
sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale che,
in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile,
sono stati riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo
imponibile. E aggiunge che, quando è mancato l'accertamento ai fini
della suddetta imposta, sono considerati piccoli imprenditori gli
esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere
stato investito un capitale non superiore a lire 30.000 (trentamila)
elevato, poi, a lire 900.000 dalla legge n. 1375 del 1952.
D'altro canto, l'art. 2083 del codice civile stabilisce che sono
piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani,
i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia.
2.2. - Per effetto della riforma fiscale di cui al d.P.R. 29
settembre 1973, n. 397, la prima parte del suddetto articolo ha
cessato di avere vigore in quanto l'imposta di ricchezza mobile non
è stata più prevista dall'ordinamento tributario. Ma il prevalente
indirizzo giurisprudenziale, seguito anche dalla Corte remittente,
ritiene che sia rimasto in vigore, e quindi sia ancora applicabile,
la seconda parte del detto articolo secondo cui, quando manca
l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, è criterio
di qualificazione del piccolo imprenditore, non soggetto a
fallimento, l'investimento nell'azienda di un capitale non superiore
a lire 900.000. Detto criterio è integrativo di quello portato
dall'art. 2083 del codice civile. Il legislatore dell'epoca
(relazione ministeriale alla legge sul fallimento), infatti, ha
avvertito che la nozione di piccolo imprenditore è data dall'art.
2083 del codice civile ma che si era ritenuto opportuno porre una
norma integrativa idonea a facilitare l'opera del giudice nei singoli
casi.
2.3. - Ora, è accaduto che, per effetto della svalutazione
monetaria verificatasi, i valori monetari si sono gravemente
alterati; il limite delle 900.000 mila lire non è stato adeguato ai
suddetti, mentre la nozione di artigiano si è man mano modificata
(da ultimo la legge 8 agosto 1985, n. 443) così come quella di
coltivatore diretto. E lo stesso legislatore, in varie leggi,
prevedendo incentivi per risolvere la crisi economica ed agevolare
l'occupazione specie giovanile, ha considerato piccole industrie
quelle che investono capitali di gran lunga superiori a lire 900.000.
Comunque, essa non realizza più le finalità che l'hanno
determinata e la sua applicazione sul piano pratico produce
disparità di trattamenti ed appare affetta da illogicità e
irrazionalità.
Le categorie di piccolo, medio e grande imprenditore, ed
insolvente civile, nell'ordinamento economico e giuridico hanno
posizioni nettamente differenziate. A fondare la distinzione, specie
ai fini dell'assoggettabilità o meno alla procedura fallimentare,
occorre un criterio assolutamente idoneo e sicuro. I limiti devono
essere stabiliti in relazione all'attività svolta,
all'organizzazione dei mezzi impiegati, alla entità dell'impresa ed
alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale. La
insussistenza di validi presupposti per la diversificazione delle
situazioni soggettive che si volevano diversamente e distintamente
disciplinate, crea anche disparità di trattamento, tanto più che,
altre norme (artt. 2083 e 2221 del codice civile) pongono più validi
criteri di distinzione.
3. - Imprese molto modeste incorrono nelle procedure fallimentari
e vengono meno le finalità del fallimento.
L'esiguo patrimonio attivo del fallito può rimanere assorbito
interamente dalle spese della complessa procedura e a volte risulta
persino insufficiente a coprire le spese anticipate dall'erario. Il
fallimento finisce con l'essere un rimedio processuale impeditivo
della tutela dei creditori e un mezzo di difesa insufficiente.
È evidente, pertanto, la illegittimità costituzionale della
disposizione censurata e va, quindi, emessa la relativa declaratoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come
modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375,
nella parte in cui prevede che "quando è mancato l'accertamento ai
fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli
imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale
nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire
novecentomila".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:570 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte