Sentenza n. 571/1988
Altra decisione · depositata il 19/05/1988 · relatore Francesco Saja
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano
(n. 2 ricorsi) notificati il 31 agosto 1985, depositati in
Cancelleria il 5 settembre 1985 ed iscritti ai nn. 39 e 40 del
registro ricorsi 1985, per conflitti di attribuzione sorti a seguito
dei decreti del Ministro di Grazia e Giustizia: a) decreto del 21
maggio 1985 concernente l'indizione di un "concorso pubblico a
complessivi milleduecentottantre posti di segretario nel ruolo della
carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie"; b) decreto del 21 maggio 1985 concernente l'indizione
di un "concorso pubblico a complessivi centosettantaquattro posti di
cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie";
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Francesco Saja;
Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di
Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato con due
distinti ricorsi (nn. 39 e 40 reg. confl. 1985) conflitto di
attribuzione in relazione a due decreti del Ministro di Grazia e
Giustizia, in data 21 maggio 1985, emanati in attuazione di quanto
disposto dalla legge 26 aprile 1985 n. 162, con i quali venivano
indetti concorsi per i posti di segretario giudiziario e di
cancelliere rispettivamente rimasti scoperti nei distretti delle
Corti di appello indicate nei diversi bandi: in particolare, per
quello di Trento erano previsti quattordici posti di segretario e
otto di cancelliere.
Precisamente, la ricorrente deduce la violazione delle proprie
attribuzioni costituzionalmente garantite per la tutela dei diversi
gruppi linguistici (artt. 2, 3, 89 e 100 dello Statuto regionale;
nonché le relative norme di attuazione previste dagli artt. 1, 2, 7
e 20 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 e art. 6 d.P.R. 19 ottobre 1977 n.
846): a) per avere il Ministro provveduto al bando senza previa
"intesa" con la Provincia e con la Regione, in ordine alla
determinazione del contingente di personale bilingue di cui al terzo
comma dell'art. 1 d.P.R. n. 752/76 (come sostituito dall'art. 1
d.P.R. 29 aprile 1982 n. 327); b) per non essere stata prevista
espressamente la conoscenza della lingua tedesca come requisito per
la partecipazione ai concorsi; c) per non essere stata infine
prevista nei confronti dei partecipanti ai concorsi suddetti la
facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che
in quella tedesca (art. 20 d.P.R. n. 752 del 1976).
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, infondato. Considerato in diritto
1. - I due ricorsi hanno analogo oggetto e quindi i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente.
2. - Essi non sono fondati.
Quanto alla censura della lamentata emanazione dei bandi di
concorso senza previa "intesa" del Ministro di Grazia e Giustizia con
la Provincia e con la Regione in ordine alla determinazione del
contingente di personale bilingue, secondo il disposto dell'art. 1
d.P.R. n. 752/76 (come modificato dall'art. 1 d.P.R. n. 327/82), deve
rilevarsi come tale determinazione, una volta effettuata, non debba
essere ripetuta in relazione a ciascun concorso, potendo essere
modificata soltanto per la sopravvenuta necessità di adattare il
detto contingente alle esigenze, comparativamente considerate, della
Regione e della Provincia.
Nella fattispecie, alla predetta determinazione si era
correttamente provveduto da parte del Commissario del Governo per la
Provincia di Trento, di concerto con il Presidente della Giunta
regionale del Trentino-Alto Adige e con il Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, mediante il decreto 18 maggio 1982 (in B.U. 6
luglio 1982 n. 31), il quale era in vigore al momento del bando dei
concorsi in parola. Tale provvedimento si estendeva dunque anche agli
stessi concorsi, tanto più che trattavasi di posti non di nuova
istituzione, bensì già previsti dalla pianta organica e rimasti
scoperti (e pertanto già considerati nella ricordata determinazione
del contingente).
La doglianza della Provincia è pertanto priva di giuridico
fondamento.
3. - Anche l'altra censura, relativa alla violazione del principio
del bilinguismo, non può trovare accoglimento.
La citata legge n. 162 del 1985 prevedeva (artt. 2 e 3) che i
candidati ai concorsi per cancelliere e segretario giudiziario
dovessero essere o già assunti nell'Amministrazione pubblica ovvero
comunque dichiarati idonei in precedenti concorsi: ne discende, in
tutta evidenza, che il requisito del bilinguismo per i candidati dei
concorsi in questione era già stato in precedenza accertato, sicché
deve ritenersi che legittimamente non sia stata richiesta la
reiterazione, chiaramente inutile, di una prova il cui esito era
stato positivo.
In ordine all'ultima censura, relativa alla facoltà di sostenere
le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, va
rilevato che non ne era necessaria un'esplicita previsione,
trattandosi di una regola ormai incontrovertibilmente osservata e
quindi da ritenere implicitamente contenuta sia nella legge sia nei
bandi impugnati; conseguentemente i candidati ben potevano sostenere
le prove di esame nella lingua prescelta, e peraltro non è stato
neppure dedotto che in concreto l'esercizio di tale facoltà sia
stato comunque impedito o limitato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che spettava allo Stato bandire i
concorsi indetti dal Ministero di Grazia e Giustizia con i decreti
indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:571 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte