Sentenza n. 571/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del
d.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del Testo unico delle
leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),
promossi con ordinanze emesse il 7 febbraio 1986 (n. 3 ordd.) e il 7
giugno 1986 dal Tribunale di Catania e rispettivamente iscritte ai
nn. 361, 362, 363 e 364 del registro ordinanze 1989 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto la
questione della eleggibilità a consigliere comunale di un dipendente
del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania con
qualifica di assistente amministrativo, l'adito Tribunale di Catania
ha sollevato - con ordinanza del 7 febbraio 1986 pervenuta alla Corte
l'11 luglio 1989 -, in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
n. 3, del Decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto
1960, n. 3, il quale sancisce l'ineleggibilità a consigliere
comunale di "coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o
da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o
sovvenzionati dal comune stesso, nonché gli amministratori di tali
enti, istituti o aziende".
Rileva, in primo luogo, il giudice a quo che la norma censurata,
rispetto alla corrispondente disciplina statale (art. 2, n. 11 della
legge 23 aprile 1981, n. 154), amplia i casi di ineleggibilità, in
quanto mentre quest'ultima limita le ipotesi di ineleggibilità agli
amministratori e ai dipendenti "con funzioni di rappresentanza o con
poteri di organizzazione o coordinamento del personale", quella
regionale vi ricomprende anche i dipendenti puri e semplici: così
facendo, la norma impugnata viola gli indicati parametri
costituzionali in quanto pone i cittadini siciliani in una situazione
deteriore, quanto al diritto costituzionale di accedere ai pubblici
uffici e alle cariche elettive, rispetto ai cittadini residenti in
altre regioni dello Stato, senza che ricorrano peculiari situazioni
locali o esigenze esclusive della regione siciliana che possano
giustificare tale trattamento differenziato (cfr. sentt. nn. 108/69 e
162/85).
Altro profilo di incostituzionalità, sempre in riferimento agli
stessi parametri costituzionali, andrebbe rinvenuto, prosegue il
giudice remittente, nel fatto che, mentre l'art. 2, secondo comma,
della citata legge statale dispone che le cause di ineleggibilità
previste nel comma precedente (tra cui quella di cui al n. 11 cit.)
non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per varie
cause, tra cui il collocamento in aspettativa non oltre il giorno
fissato per la presentazione delle candidature, la norma regionale
censurata nulla invece prevede al riguardo.
La questione, conclude il giudice a quo, è rilevante in quanto il
convenuto, da un lato, come detto, è semplice dipendente di un ente
da ritenere dipendente e/o sottoposto a vigilanza del Comune di
Catania e, dall'altro, risulta posto in aspettativa per mandato
parlamentare di deputato della Regione siciliana sin dal 1° luglio
1976 e almeno fino al 21 gennaio 1986.
2. - Con altra ordinanza emessa in pari data (e pervenuta
anch'essa alla Corte l'11 luglio 1989), il Tribunale di Catania ha
sollevato identica questione di costituzionalità nel corso di un
procedimento avente ad oggetto l'eleggibilità a consigliere comunale
di un dipendente di una u.s.l., collocato in aspettativa sin da epoca
anteriore alla presentazione delle candidature. Anche nel caso di
specie, rileva il Tribunale, vi è disparità di trattamento rispetto
alla legislazione statale, in quanto l'art. 2, n. 8 della citata
legge n. 154 del 1981 limita l'ineleggibilità ai dipendenti della
u.s.l. facenti parte dell'ufficio di direzione e ai coordinatori
dello stesso, mentre la norma regionale estende l'ineleggibilità a
tutti i dipendenti e non prevede alcuna ipotesi di rimozione di tale
ineleggibilità.
3. - Con una terza ordinanza emessa in pari data (e pervenuta
anch'essa alla Corte l'11 luglio 1989) il Tribunale di Catania ha poi
sollevato, sempre in riferimento agli art. 3 e 51 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del citato art. 5, n. 3 del
D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3 "nella parte in cui considera
ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune che
abbiano fatto venir meno tale situazione prima della convalida
dell'elezione".
Nel caso di specie si controverte sulla eleggibilità di un
amministratore (componente del comitato di gestione) di una u.s.l.
dimessosi in data anteriore alla convalida delle elezioni.
Ad avviso del giudice a quo gli indicati parametri costituzionali
sarebbero violati in quanto, a seguito della sentenza di questa Corte
n. 45 del 1977 (la quale ha dichiarato l'illegittimità della stessa
norma ora censurata nella parte in cui considera ineleggibili coloro
che ricevono uno stipendio o salario dagli enti indicati che abbiano
fatto venir meno questa situazione prima della convalida della
elezione), si è verificata una disparità di trattamento nel
godimento del diritto costituzionale di accesso ai pubblici uffici e
alle cariche elettive tra i dipendenti degli enti anzidetti, i quali
possono rimuovere tempestivamente la causa di ineleggibilità, e gli
amministratori, cui tale facoltà non è riconosciuta.
4. - Con ordinanza emessa il 7 giugno 1986 (anch'essa pervenuta
alla Corte l'11 luglio 1989), il Tribunale di Catania ha, infine,
sollevato, nel corso di un procedimento concernente l'eleggibilità a
consigliere comunale del Presidente di un'associazione sportiva
sovvenzionata dal Comune dimessosi prima della convalida delle
elezioni, questione identica a quella esaminata sub 3.
5. - In nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte si sono
costituite parti private, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Le quattro ordinanze del Tribunale di Catania di cui in
epigrafe sollevano alcune questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 5 n. 3 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei
Consigli comunali nella Regione siciliana (approvato con D.P.R.S. 20
agosto 1960 n. 3) in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione. L'identità o la stretta analogia ratione materiae
delle questioni proposte consente che i giudizi siano riuniti e
decisi con unica sentenza.
2.1. - Con la prima ordinanza (r.o. n. 361) il giudice a quo
dubita, in riferimento ai suddetti parametri costituzionali, della
legittimità dell'art. 5 n. 3 del Testo unico citato, nella parte in
cui sancisce la ineleggibilità a consigliere comunale di tutti gli
stipendiati o salariati da enti, istituti o aziende dipendenti o
sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal Comune, a differenza di
quanto dispone la legge nazionale, e precisamente la legge 23 aprile
1981 n. 154, la quale all'art. 2 n. 11 sancisce la ineleggibilità
soltanto per i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri
di organizzazione o coordinamento del personale delle aziende
dipendenti dal comune.
Sostanzialmente identica questione è posta con la seconda
ordinanza (r.o. n. 362), nella quale, concernendo la fattispecie un
dipendente di una u.s.l., il tertium comparationis è costituito
dall'art. 2 n. 8 della citata legge statale, il quale sancisce
l'ineleggibilità soltanto per i dipendenti della u.s.l. "facenti
parte dell'ufficio di direzione" e per i "coordinatori dello stesso".
2.2. - Le questioni sono fondate.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. sentenze nn.
108/69, 45/77, 171/84, 162/85, 130/87, 432/87, 235/88, 1062/88) che
in tema di elettorato passivo, diritto politico fondamentale
riconosciuto e garantito a tutti i cittadini in condizioni di
uguaglianza dall'art. 51 della Costituzione e riconducibile
nell'ambito dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della
Costituzione stessa, la Regione siciliana - che gode in materia di
potestà legislativa primaria - può introdurre deroghe alla
normativa vigente in tutto il territorio dello Stato soltanto in
relazione a situazioni peculiari della Regione, e in ogni caso per
motivi adeguati e ragionevoli finalizzati alla tutela di un interesse
generale.
Nulla consente di ritenere che una siffatta ipotesi si verifichi
nei casi in esame: non si vede infatti per quali particolari ragioni
i dipendenti di enti, istituti o aziende che dipendono o sono
sottoposti a vigilanza o sono sovvenzionati dal Comune debbano
soltanto in Sicilia essere ineleggibili a consiglieri comunali anche
quando non abbiano funzioni di rappresentanza o poteri di
organizzazione o coordinamento del personale, ovvero, se dipendenti
di una u.s.l., non facciano parte o non coordinino l'ufficio di
direzione di cui all'art. 15 della legge n. 833 del 1978.
D'altra parte non può non rilevarsi che la successiva legge
regionale 24 giugno 1986, n. 31 si è perfettamente adeguata (v. art.
9) alla legge statale anche sui punti qui in discussione.
La limitazione dell'elettorato passivo che deriva dalla norma
impugnata, non prevista dalla legislazione statale, concreta pertanto
indubbiamente una violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione.
2.3. - Accertata la fondatezza della questione relativa
all'ineleggibilità, resta assorbito il secondo profilo prospettato
dai giudici remittenti con riguardo alla mancata previsione nella
legge regionale, a differenza di quella statale, della inefficacia
della causa di ineleggibilità per il dipendente che sia collocato in
aspettativa non oltre il giorno di presentazione delle candidature.
3.1. - Con la terza e la quarta ordinanza (r.o. nn. 363 e 364), i
giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale dell'art.
5 n. 3 del Testo unico sopra richiamato, nella parte in cui sancisce
l'ineleggibilità a consigliere comunale degli amministratori di
enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o
sovvenzionati dal Comune, senza che per essi sia possibile far venir
meno tale ineleggibilità rimuovendone la causa prima della convalida
della elezione, a differenza di quanto è invece previsto, a seguito
della sentenza di questa Corte n. 45 del 1977, per coloro che
ricevono uno stipendio o salario dagli enti, istituti o aziende
suddetti.
3.2. - La questione non è fondata.
In effetti la violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione è
ipotizzata dal giudice remittente in ordine alla diversa disciplina
che regola la posizione dell'amministratore rispetto a quella dello
stipendiato o salariato. In quest'ultimo caso, la disciplina
risultante dalla sopra ricordata sentenza n. 45 del 1977 di questa
Corte prevede che basti, ai fini dell'eleggibilità, la cessazione
del rapporto non oltre il momento della convalida dell'elezione; in
tal modo la originaria causa di ineleggibilità è venuta
sostanzialmente a trasformarsi in una causa di incompatibilità. A
siffatta soluzione la Corte è pervenuta ritenendo che nei confronti
dei dipendenti la ratio della norma sia quella di eliminare ogni
possibile conflitto di interessi, e non già quella di ovviare al
pericolo di una deformazione del risultato elettorale derivante dalla
possibilità di esercitare pressioni e condizionamenti sugli
elettori, in ragione delle cariche ricoperte o delle funzioni svolte
dal candidato. Ma quanto è stato ritenuto nei confronti dei
dipendenti degli enti previsti dalla norma censurata, pur se dotati
di rappresentanza o di poteri di organizzazione o coordinamento del
personale (giacché per i dipendenti che non si trovano in tali
posizioni l'ineleggibilità a seguito della presente pronuncia viene
esclusa in radice), non può di per sé estendersi agli
amministratori degli enti medesimi. Il ruolo e la funzione
dell'amministratore restano infatti pur sempre distinti da quelli del
dipendente, anche se quest'ultimo ricopra una posizione dirigenziale.
Ne consegue che una diversità di disciplina delle due situazioni non
è censurabile sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione.
3.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, appare poi non
irragionevole la preoccupazione che l'amministratore di ente
dipendente dal comune possa, se candidato, influenzare in ragione
della sua carica la scelta dell'elettore e determinare così un
eventuale pericolo di deformazione del risultato elettorale. Non può
quindi neanche ravvisarsi una violazione dell'art. 51 della
Costituzione nella limitazione all'elettorato passivo imposta dal
legislatore regionale nei confronti degli amministratori degli enti
suddetti.
È appena il caso di rilevare che comunque, in linea di principio,
la ineleggibilità viene meno quando l'interessato venga a cessare
dalla carica prima dell'elezione, in una data che, in mancanza di una
norma espressa, deve identificarsi, in base ad un criterio generale
(codificato anche nell'art. 2 della legge n. 154 del 1981), nel
momento della presentazione delle candidature, quando cioè inizia il
confronto elettorale vero e proprio e l'elettore è posto dinanzi
alle diverse opzioni possibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del
Decreto Pres. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del Testo
unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione
siciliana) nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a consiglieri
comunali di coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti,
istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o
sovvenzionati dal Comune i quali non abbiano funzioni di
rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del
personale; ovvero, se dipendenti di una u.s.l., non facciano parte
dell'ufficio di direzione, o non siano coordinatori dello stesso;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 5 n. 3 del D.P.R.S. 20 agosto 1960,
n. 3, nella parte concernente gli amministratori degli enti indicati
sub 1), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione, dal Tribunale di Catania con le ordinanze iscritte ai
nn. 363 e 364 del reg. ord. 1989, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:571 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte