Sentenza n. 573/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 74/1987
- art. 8legge 74/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 12, della
legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n.
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio) promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1989 dalla
Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Vecchi
Achille e Chiarini Anna Norma, iscritta al n. 216 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile di separazione personale
di coniugi, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza in data 3
febbraio 1989, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come novellato
dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in
cui, prevedendo che l'appello avverso le sentenze di separazione sia
deciso in camera di consiglio - ed imponendo così di utilizzare, per
investire il Collegio della decisione del gravame, lo strumento del
ricorso con il conseguente decreto presidenziale di fissazione
dell'udienza collegiale, in luogo della ordinaria vocatio in ius -
sacrificherebbe il diritto della parte ad impugnare allorché "il
decreto presidenziale intervenga dopo la scadenza del termine per
l'appello".
2. - Nella specie era avvenuto che il ricorso era stato depositato
nella cancelleria del giudice a quo quando ormai era decorso il
termine di dieci giorni previsto dall'art. 739, terzo comma, (rectius
secondo), c.p.c., ma comunque entro il termine di trenta giorni
previsto per l'appello ordinario dagli artt. 325 e 326 c.p.c., mentre
il ricorso stesso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione,
era stato notificato quando era ormai scaduto il suddetto termine di
trenta giorni, per essere il decreto presidenziale intervenuto
tardivamente.
Da ciò il giudice rimettente, disattendendo il richiamo operato
dalla parte appellata alla disciplina dell'art. 739 c.p.c., e
presupponendo l'applicabilità del rito camerale nella sola fase
decisoria, argomenta per la irrazionalità della norma denunciata,
con conseguente lesione del diritto di agire e di difendersi in
giudizio, perché la mancata previsione di uno strumento processuale
idoneo ad investire direttamente il Collegio della decisione del
gravame impedirebbe alla parte, per l'assenza di una disciplina della
fase della vocatio in ius, di esercitare il diritto di impugnazione
nei termini previsti dalla legge e non modificati, quando, come nella
specie, il decreto di fissazione intervenga dopo la scadenza del
termine per l'appello e renda impossibile la tempestiva notifica
dello stesso nel prescritto termine di trenta giorni.
3. - Non si sono costituite le parti.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale ha osservato in primo luogo che la norma impugnata
non impone la forma del gravame secondo lo schema del ricorso-decreto
e, in via subordinata, che il termine per l'impugnativa andrebbe
comunque rispettato per il solo deposito del ricorso, da effettuarsi
nel termine ordinario di trenta giorni, secondo il consolidato
indirizzo giurisprudenziale inerente al sistema delle domande
proposte con ricorso. Considerato in diritto
1. - La Corte di appello di Milano dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre
1970, n. 898, come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n.
74, il quale, nel prevedere che l'appello avverso le sentenze di
separazione personale dei coniugi venga deciso in camera di consiglio
(in virtù del richiamo contenuto nell'art. 23 della legge da ultimo
citata), contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione, poiché la
mancanza di apposita disciplina della vocatio in ius "impone di
ricorrere allo strumento del ricorso e del decreto presidenziale di
fissazione dell'udienza collegiale", per cui tale regolamentazione
"non solo priva la parte di una funzione più o meno ampia dei
termini previsti dalla legge processuale, non modificati dalle norme
in discussione, ma può... sacrificare totalmente il diritto della
stessa, allorché il decreto presidenziale intervenga dopo la
scadenza del termine per l'appello".
2. - La questione non è fondata.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare di recente
(sent. n. 543 del 1989), lo speciale rito camerale previsto per il
giudizio di appello dalla normativa invocata non è in contrasto con
l'art. 24 della Costituzione, in quanto, ancorché dettato
dall'esigenza di accelerare la conclusione del processo, in difetto
di esplicite previsioni limitatrici è idoneo ad assicurare tutte le
garanzie processuali, necessarie a rendere il sistema conforme alle
esigenze del diritto di difesa.
In particolare in detta sentenza si è rilevato come, anche
secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione,
mancando ogni previsione in ordine ai termini per la proposizione
dell'appello, non si è in presenza di alcuna deroga ai principi del
rito ordinario che possa considerarsi lesiva del diritto
all'impugnazione, con la conseguenza che devono osservarsi i termini
propri delle impugnazioni delle sentenze. Tale giurisprudenza trova
decisivo conforto nel rilievo che, nella specie, si è in presenza di
una sentenza emessa in un giudizio contenzioso ordinario, mentre la
circostanza che l'appello debba seguire il rito camerale attiene alla
forma da seguire, senza incidere sui termini da osservare.
Il giudice a quo ritiene però che, anche se dopo la novella del
1987 il mezzo per impugnare la sentenza di primo grado è pur sempre
rimasto l'appello, tuttavia in sede di rito camerale lo strumento per
proporlo sarebbe quello "del ricorso e del decreto presidenziale di
fissazione dell'udienza collegiale" (rectius: della camera di
consiglio), sì che, qualora tale decreto intervenga dopo la scadenza
del termine per l'appello, rendendo così impossibile la tempestiva
proposizione dello stesso, verrebbe sacrificato il diritto
all'impugnazione.
Osserva la Corte che, sulla base del presupposto da cui muove il
giudice a quo circa lo strumento ritenuto adatto per proporre
l'appello, il termine previsto dall'art. 325 del codice di procedura
civile deve essere osservato per il solo deposito del ricorso, e non
anche per la notifica del pedissequo decreto presidenziale, e ciò
perché il momento della emanazione di questo sfugge alla volontà
dell'appellante. Solo in presenza di una norma che espressamente
prevedesse che entro tale termine debba essere effettuata anche la
notifica del decreto potrebbe ravvisarsi il contrasto con l'art. 24
della Costituzione, mentre, mancando una previsione del genere, alla
ipotesi in cui il decreto presidenziale venga emanato dopo la
scadenza del termine non consegue la paventata elisione del diritto
ad appellare.
Sembra poi opportuno ricordare, per una esigenza di completezza,
che, dovendosi osservare il termine previsto per l'appello solo per
il deposito del ricorso e non anche per la notifica di esso
unitamente al pedissequo decreto presidenziale, l'onere di detta
notifica non sarebbe privo di termine e quindi non verrebbe
vanificata l'esigenza di celerità che il legislatore ha inteso
perseguire prevedendo il rito camerale nel giudizio di appello: è
difatti evidente che spetta al giudice, che appone in calce al
ricorso il decreto, di indicare anche il termine entro cui la
notifica dev'essere effettuata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della
legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987,
n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:573 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte