Sentenza n. 574/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 27legge 377/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo
comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme per il riordinamento
del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie
e ricevitorie delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa
il 25 maggio 1981 dal Pretore di Ascoli Piceno nel procedimento
civile vertente tra Partemi Emidio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 363
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 276 dell'anno 1981;
Visti gli atti di costituzione di Partemi Emidio e dell'I.N.P.S.,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Franco Agostini per Partemi Emidio, Giuseppe
Pansarella per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per
il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 25 marzo 1981 il Pretore di Ascoli
Piceno ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 27, terzo comma, l. 2 aprile 1958 n. 377
nella parte in cui per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie non
equipara, ai fini pensionistici, i contributi volontari a quelli
obbligatori così come previsto per i lavoratori facenti capo
all'assicurazione obbligatoria ordinaria. Sussisterebbe, infatti,
contrasto con l'art. 3 Cost., nella disposizione che equipara ad
interruzione il passaggio dalla categoria volontaria a quella
obbligatoria.
Il giudizio a quo risulta promosso da Partemi Emidio (impiegato
presso l'esattoria di Ascoli Piceno in due distinti periodi di tempo)
avverso il provvedimento dell'INPS di liquidazione della pensione in
due quote, causa l'interruzione del versamento dei contributi
obbligatori nel periodo non lavorativo (dal 1° luglio 1956 al 30
settembre 1957). Lamenta, infatti, il ricorrente che l'INPS non
avrebbe tenuto conto dei contributi volontari dallo stesso versati
direttamente al "Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali"
in quello stesso periodo.
Secondo il Pretore la norma impugnata, considerando come
"interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella
obbligatoria" e quindi come "non versati" i contributi volontari da
parte di chi si sia impiegato per una seconda volta presso una
esattoria o ricevitoria, si porrebbe in contrasto con l'art. 17
quarto comma della stessa legge che sancisce invece l'equiparazione,
a tutti gli effetti, dei contributi volontari a quelli obbligatori,
anche quindi ai fini della continuità della contribuzione.
Da ciò la palese contraddittorietà e disparità di trattamento
rispetto ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria
ordinaria.
2. - Nel presente giudizio si sono costituiti il Partemi,
associandosi ai dubbi di costituzionalità espressi dal Pretore, e
l'INPS.
Per l'Istituto di previdenza, il Fondo garantisce ai propri
iscritti, in ogni caso, il trattamento più favorevole previsto
dall'assicurazione generale obbligatoria.
Si osserva poi come "il fatto che, nell'ambito del Fondo
esattoriale, la prosecuzione volontaria produca solo l'effetto di
incrementare l'anzianità assicurativa, ma non anche di assicurare la
continuità del rapporto ai fini della liquidazione della pensione...
sia questione che attiene e si esaurisce all'interno della disciplina
speciale, senza possibilità di raffronto con altre forme
previdenziali".
Nelle sue conclusioni, l'INPS si è rimesso, peraltro, a
giustizia.
3. - Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri, nessuna identità di
situazione vi sarebbe tra l'iscritto al "Fondo esattoriale" e
l'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, dato che il Fondo
ha la finalità di assicurare un trattamento integrativo delle
pensioni dovute in base all'ordinamento generale. Considerato in diritto
1. - La legge 2 aprile 1958, n. 377 - Norme sul riordinamento del
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette - comporta l'assoggettamento degli
iscritti ad una duplice contribuzione, all'assicurazione obbligatoria
generale, cioè, ed al Fondo; col diritto a trattamento di quiescenza
nella assicurazione obbligatoria e ad una integrazione da parte del
Fondo: tali prestazioni vengono a costituire peraltro, in capo ai
beneficiari, un'unica pensione complessiva.
Gli artt. 16, 17 e 18 regolano la prosecuzione volontaria nella
contribuzione al Fondo (da parte degli iscritti non rioccupati), a
condizione che sia contemporaneamente effettuata la prosecuzione
nell'assicurazione obbligatoria (art. 16, comma secondo) e con la
equiparazione dei contributi versati volontariamente a quelli
obbligatori (art. 17, ultimo comma).
Senonché poi, l'art. 27, terzo comma, dispone che per il caso di
rioccupazione allo stesso titolo (sempre, cioè, presso esattorie o
ricevitorie) il ripristino della contribuzione obbligatoria comporta
l'interruzione della contribuzione volontaria al Fondo.
La norma comporta una suddivisione per quote nel calcolo
pensionistico finale, non rimanendo assicurata - per effetto di essa
- la continuità del rapporto.
2. - Il giudice rimettente ravvisa, nella delineata situazione,
disparità di trattamento ex art. 3 Cost.: la discriminazione opera,
infatti, addirittura in capo allo stesso soggetto. Questi, per la
contemporanea iscrizione alla assicurazione obbligatoria, si avvale
in tale veste delle norme dettate da quel regime, ivi compresa quella
sulla prosecuzione volontaria equiparata in toto nei contributi
versati all'uno o all'altro titolo. Del che il lavoratore resta
privato, invece, nel descritto regime regolatore del Fondo.
3. - La questione è fondata.
Già si è qui descritta l'interdipendenza nella prosecuzione
volontaria per gli iscritti al Fondo in parola, nel senso che costoro
possono fruire della prosecuzione, a titolo specifico, in quanto
abbiano provveduto alla coeva identica contribuzione prosecutiva
(volontariamente) dell'assicurazione obbligatoria. Dunque, la
correlata inscindibile
disciplina colloca su di uno stesso piano, per tutte le sue
implicazioni positive, i due tipi di contribuzione. Appare priva,
pertanto, di razionalità la norma di cui si dubita, collocata
peraltro in un sistema "riordinatore", che dopo aver enunciato il
perfetto parallelismo contributivo con l'assoggettare l'iscritto,
qualora non essendo più occupato voglia "proseguire" nel Fondo, a
dar seguito alla contribuzione volontaria anche nel regime generale,
escludendolo poi, se rioccupato, dai benefici specifici.
In effetti, invece, le due contribuzioni ragionevolmente coesistono
quando, però, avvinte - questa l'identità di premesse e di scopo in
un unicum, ai fini di quiescenza, volto ad assicurare, cioè, al
lavoratore la conservazione dei diritti ovvero il raggiungimento dei
relativi requisiti. Ed è per questo che la prosecuzione volontaria
è istituto che si applica solo ove non sussista, contemporaneamente,
un rapporto assicurativo obbligatorio (sent. n. 213 del 1986).
In buona sostanza, è funzione della prosecuzione volontaria
l'esigenza di mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore,
ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto
l'arco della sua attività lavorativa (sent. n. 37 del 1982): da qui
l'indefettibile principio di identità nei contributi volontari e in
quelli obbligatori (l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 35 lett. b), n.
3; d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, art. 9, per la disciplina
generale; legge n. 377 del 1958, cit., art. 17, per la disciplina del
Fondo; l. 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1 e 2 per la ricongiunzione
dei periodi assicurativi ai fini previdenziali).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma,
legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme per il riordinamento del Fondo di
previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie
delle imposte dirette) nella parte in cui è equiparata ad
interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella
obbligatoria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:574 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte