Sentenza n. 574/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.l. 55/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma
quinto, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (Socof - deducibilità ai fini
delle imposte sui redditi) conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131,
promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1987 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Cremona sui ricorsi riuniti proposti da
Groppali Mario Giorgio ed altri contro l'Intendenza di finanza di
Cremona, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/prima serie speciale
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento iniziato da Groppali Mario
Giorgio ed altri ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito
dichiarato ai fini dell'irpef per il 1983 di quanto già pagato a
titolo di sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (socof), la
Commissione tributaria di primo grado di Cremona con ordinanza del 22
aprile 1987 (reg. ord. n. 816 del 1987) sollevava, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, quinto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito
in l. 26 aprile 1983 n. 131, il quale escludeva la deducibilità
della detta sovrimposta ai fini dell'irpef.
Secondo la Commissione, corrispondeva "ai più elementari
princìpi di scienza delle finanze" la regola secondo cui, ai fini
delle imposte dirette personali, il reddito dovesse essere calcolato
al netto delle imposte reali, ciò che del resto l'art. 10 d.P.R. n.
597 del 1973 stabiliva, relativamente all'irpef, per quanto
riguardava l'imposta locale sui redditi (ilor).
La norma impugnata sembrava perciò confliggere col principio di
capacità contributiva, mentre il diverso trattamento dell'ilor e
della socof ai fini della deducibilità in questione pareva alla
Commissione contrastare altresì col principio di ragionevolezza e
quindi con l'art. 3 Cost.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi non fondata la questione.
Le parti private non si costituivano. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo prospetta il contrasto tra l'art. 20, quinto
comma, d.l. n. 55 del 1983 conv. in l. n. 131 del 1983 - che
stabilisce la non deducibilità della sovraimposta comunale sui
fabbricati (socof) ai fini dell'irpef - ed i principi di
ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53
Cost.).
2. - La censura, in cui si riassumono sostanzialmente le due
doglianze, non è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la
detraibilità di oneri ai fini della determinazione delle imposte sui
redditi va stabilita e commisurata dal legislatore ordinario secondo
un criterio che concili, sulla base di valutazioni
politico-economiche incensurabili in questa sede se non
manifestamente irragionevoli, le esigenze finanziarie dello Stato con
quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita
collettiva, non meno importanti delle esigenze della vita individuale
(sentt. nn. 134 e 143 del 1982; ord. n. 556 del 1987).
Ciò posto, non può evidentemente considerarsi priva di razionale
giustificazione la statuizione di non detraibilità di un tributo,
quale la socof, la cui istituzione perseguiva lo scopo di contenere
l'onere gravante sul bilancio statale per la soddisfazione delle
esigenze degli enti locali, in una situazione economica del Paese
che, come si legge nei lavori parlamentari dell'epoca (cfr. Atti
Senato, d.d.l. n. 2133 del 31 dicembre 1982), si presentava in
termini di notevole gravità ed esigeva dai cittadini "sacrifici
straordinari" per reperire ulteriori risorse da destinare ai comuni
(v. anche Atti Senato, d.d.l. n. 2195 del 2 marzo 1983).
In relazione a ciò il tributo, peraltro di modesta portata, era
limitato ad un solo anno, ed erano altresì previste numerose
esenzioni e agevolazioni, sicché esso presentava caratteristiche
affatto peculiari. Quanto alle specifiche censure dell'ordinanza di
rimessione, va osservato che, nel sistema tributario vigente, ai fini
della determinazione del reddito imponibile la detraibilità di
tributi corrisposti in precedenza può esprimere una linea di
tendenza e non già una regola generale ed indefettibile. Ed invero
nella legge 9 ottobre 1971 n. 825, contenente la delega al Governo
per la riforma tributaria, ad esempio, si stabilisce (art. 4, n. 9)
la deducibilità dell'ilor ai fini dell'irpef, ma non anche
dell'irpeg; l'invim non è deducibile né ai fini dell'irpef né ai
fini dell'irpeg (l. cit. art. 6, n. 9); l'imposta sulle successioni
non è deducibile ai fini delle imposte personali sul reddito (l.
cit. art. 8, n. 9).
Né è possibile, sul piano della pretesa detraibilità della
socof dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, una sua
completa assimilazione all'imposta locale sui redditi, considerata la
notevole differenza ontologica e temporale tra i due tributi; sicché
l'assenza di puntuali caratteristiche di omogeneità vale ad
escludere la necessità di eguale trattamento (sent. n. 159 del
1985).
Cade perciò ogni possibilità di ravvisare nella norma impugnata
qualsiasi violazione del principio di ragionevolezza.
3. - Relativamente alla censura concernente il principio di
capacità contributiva (art. 53 Cost.), la quale trova
sostanzialmente la sua confutazione nelle precedenti osservazioni, è
sintomatico che nell'ordinanza di rimessione la questione sia posta
nei termini estremamente generici di violazione dei "più elementari
principi di scienza delle finanze". Comunque è decisivo osservare
come il modesto ammontare della sovrimposta, l'ampio ambito delle
esenzioni e riduzioni previste nello stesso art. 20, la natura
straordinaria della previsione limitata ad un solo anno, valgono ad
escludere qualsiasi violazione del ricordato principio, non potendosi
chiaramente negare il collegamento oggettivo del tributo, così come
disciplinato, ad un concreto presupposto impositivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, quinto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito
in l. 26 aprile 1983 n. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:574 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte