Sentenza n. 574/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127
della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75
(Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica) promossi con due ordinanze emesse il 2 maggio
1989 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste,
iscritte ai nn. 336 e 337 del registro ordinanze 1989 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanze emesse il 2 maggio 1989 la Commissione Tributaria di
secondo grado di Trieste sul ricorso proposto dall'Ufficio del
Registro di Trieste contro, rispettivamente, Callipo Celestina (n.
336 del 1989) e Callipo Sebastiano (n. 337 stesso anno) ha sollevato,
in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge
regionale 1° settembre 1982 n. 75 (Testo unico delle leggi regionali
in materia di edilizia residenziale pubblica).
Viene assunto che la disciplina delle agevolazioni fiscali
contenuta nel d.P.R. n. 601 del 1973 (art. 32) si riferisce
esclusivamente a programmi pubblici di edilizia residenziale diretti
alla costruzione di alloggi da parte di Enti pubblici, a totale
carico o con il concorso dello Stato.
Per contro, in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o
agevolata, la Regione Friuli-Venezia Giulia, con gli artt. 17, 21 e
127 della legge regionale n. 75 del 1982, "ha esteso le suddette
agevolazioni anche a quest'ultimo tipo di edilizia, con ciò
legiferando in materia fiscale esorbitante da quelle che l'art. 117
della Costituzione riserva alla competenza regionale".
È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente della Giunta
regionale del Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione
sollevata sia dichiarata inammissibile.
Viene indicato, infatti, come parametro costituzionale, l'art. 117
della Costituzione, ma questo articolo segna il limite delle
competenze delle Regioni ordinarie e non può essere utilmente
invocato per la Regione in discorso.
La questione, peraltro, è manifestamente infondata, giacché fra
le materie di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, sarebbe
compresa anche la materia tributaria. Comunque, non risulterebbe
esatto che con l'art. 127 (e con questo gli articoli 17 e 21) della
legge regionale n. 75 del 1982, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha
introdotto una disciplina differenziata di maggior favore, rispetto a
quella statale: quel che le ordinanze di rimessione assumono essere
la portata della suddetta norma, nient'altro sarebbe che la portata
di una norma statale, l'ultimo comma cioè dell'art. 70 della legge
n. 865 del 1971.
Si chiede, perciò, che la questione venga dichiarata
inammissibile od infondata. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze pongono un'identica questione; i relativi
giudizi vanno riuniti, in conseguenza, per formare oggetto di unica
pronuncia.
2.1 - L'art. 127 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di edilizia residenziale pubblica) con richiamo all'art. 70,
ultimo comma, della legge (statale) 22 ottobre 1971, n. 865 per i
programmi e il coordinamento della riferita edilizia, testualmente
esplicita che "si estendono le esenzioni ed i benefici espressamente
previsti negli stessi casi dalle vigenti disposizioni statali in
materia tributaria".
2.2 - I giudici a quibus osservano che la Regione avrebbe con ciò
legiferato "in materia fiscale esorbitante da quella che l'art. 117
della Costituzione riserva alla competenza regionale", sospettando
così di illegittimità costituzionale sia il cennato art. 127 che i
precedenti 17 e 21 della legge regionale.
3. - La questione è inammissibile.
Il confronto della norma emanata dal Friuli-Venezia Giulia, il cui
Statuto speciale è adottato con legge costituzionale, risulta posto
dai rimettenti con l'articolo 117 della Costituzione, riferibile alle
sole Regioni a statuto ordinario (tra l'altro, neppure per queste
ultime direttamente conferente alla potestà normativa propria in
materia tributaria: cfr. sentenza n. 271 del 1986).
Sicché esso non appare, nella sua erronea genericità, in alcun
modo atto a consentire il vaglio delle disposizioni impugnate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla
Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:574 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte