Corte costituzionale

Ordinanza n. 574/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, con ordinanza emessa il 25 maggio 1999 dal

giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia,

iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo

comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte

in cui prevede che il giudice applica la pena indicata dalla parte

della quale non abbia valutato e ritenuto la penale responsabilità";

che il rimettente premette di essere investito, in qualità

di giudice dell'esecuzione, della richiesta del pubblico ministero di

revoca della sospensione condizionale della pena di dieci mesi di

reclusione e lire 2.600.000 di multa, inflitta con sentenza di

applicazione della pena del tribunale di Vicenza in data 22 novembre

1995 a soggetto al quale, con sentenza del giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Venezia in data 18 novembre 1998,

divenuta esecutiva il 4 gennaio 1999, era stata applicata, sempre ex

art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e sei mesi di reclusione

per reati commessi nel giugno 1993 e nel gennaio 1994;

che la seconda sentenza di applicazione della pena,

intervenuta nei cinque anni dalla prima per reati anteriormente

commessi, non può tuttavia - a parere del rimettente - costituire il

presupposto per la revoca di diritto, a norma dell'art. 168, primo

comma, cod. pen., della precedente sospensione condizionale della

pena, in quanto, sulla base della consolidata giurisprudenza delle

Sezioni unite della Corte di cassazione, tale pronuncia, non

contenendo un accertamento sulla responsabilità dell'imputato e,

quindi, un giudizio di colpevolezza, non ha natura di sentenza di

condanna;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, tenuto

conto di tali principi, contrasterebbe:

con l'art. 76 Cost., in quanto la direttiva n. 45 dell'art.

2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, non contiene alcun

elemento da cui dedurre che il legislatore delegante abbia voluto

introdurre nell'ordinamento un "nuovo genere di sentenza, non di

condanna e nemmeno di proscioglimento";

con gli artt. 13, primo comma, e 25, secondo comma, Cost.,

in quanto, essendo la libertà personale un diritto inviolabile e

indisponibile, e posto che nessuno può essere punito se non in forza

di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, a maggior

ragione nessuno può essere punito per un fatto "non commesso" e,

dunque, a nessuno può essere applicata una pena se non è stato

accertato che ha commesso il fatto a lui imputato;

con l'art. 27, primo comma, Cost., in quanto il principio

della personalità della responsabilità penale comporta che "nessuno

può essere chiamato a rispondere se non per un fatto proprio, di cui

è, davanti all'ordinamento, responsabile";

con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto il principio

della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva

risulterebbe violato ove venisse inflitta e fatta espiare una pena a

persona di cui non sia stata accertata la responsabilità e che,

dunque, deve presumersi non colpevole;

con l'art. 27, terzo comma, Cost., perché le affermazioni

contenute nella sentenza n. 313 del 1990, con la quale la Corte

costituzionale, in applicazione del principio secondo cui le pene

devono tendere alla rieducazione del condannato, ha stabilito che il

giudice deve valutare la congruità della pena indicata dalle parti,

sarebbero svuotate di significato ove la pena venisse applicata ad un

soggetto di cui non sia stata accertata la responsabilità per il

fatto commesso;

con l'art. 3 Cost., in quanto viola i principi di

ragionevolezza e di eguaglianza una disciplina che da un lato

comporta l'espiazione della "pena applicata senza la concessione del

beneficio della sospensione", dall'altro impedisce la revoca della

sospensione condizionale della pena precedentemente concessa;

con l'art. 112 Cost., in quanto il fatto che la sentenza di

applicazione della pena non contenga alcuna affermazione di

responsabilità dell'imputato comporta che l'ordinamento rinuncia ad

una pronuncia giurisdizionale di merito, con conseguente

vanificazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale;

che, ai fini della rilevanza, il rimettente precisa che la

questione, a differenza di quelle, analoghe, più volte dichiarate

manifestamente inammissibili dalla Corte (viene richiamata, per

tutte, l'ordinanza n. 413 del 1998), non è volta ad ottenere una

sentenza additiva che integri le cause di revoca della sospensione

condizionale della pena, bensì una pronuncia che valuti se la natura

della sentenza di applicazione della pena, così come intesa dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione, sia in armonia con gli

evocati principi costituzionali;

che è intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

rilevando che la questione è analoga a quella già dichiarata

manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 399 del 1997.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. è stata sollevata dal

giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia in

funzione di giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta del

pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della

pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen;

che nella fase dell'esecuzione sono prive di rilevanza le

questioni aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di

cognizione (v. sentenze n. 208 del 1987 e n. 18 del 1978, nonché

ordinanze n. 14 del 2000, n. 143 del 1999 e n. 437 del 1997), quale

è appunto nel caso di specie la norma censurata, di cui ha fatto

definitiva applicazione il giudice della cognizione, pronunciando

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

che la questione di costituzionalità va pertanto dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2, del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo

comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:574 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte