Sentenza n. 575/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 429/1982
- art. 26d.l. 429/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.l. 10
luglio 1982, n. 429 ("Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria"), come
modificato dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 promossi con le seguenti
ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 febbraio 1987 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto dalla s.p.a.
Simcarni contro l'Ufficio I.V.A. di Napoli, iscritta al n. 261 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28/ prima serie speciale dell'anno 1987; 2) ordinanza
emessa il 4 febbraio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Alessandria sul ricorso proposto dalla s.p.a. D.E.P.S. contro
l'Ufficio I.V.A. di Alessandria, iscritta al n. 520 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43/prima serie speciale dell'anno 1987; 3) ordinanza emessa il 21
ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bologna
sul ricorso proposto dalla s.r.l. Fiumicelli, iscritta al n. 801 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 54 prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Le Commissioni tributarie di primo grado di Napoli, con
ordinanza emessa l'11 febbraio 1987 sul ricorso proposto dalla s.p.a.
Simcarni contro l'Ufficio IVA della stessa città, di primo grado di
Alessandria, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 sul ricorso
proposto dalla s.p.a. D.E.P.S. contro l'Ufficio IVA della stessa
città, e di secondo grado di Bologna, con ordinanza emessa il 21
ottobre 1986 sul ricorso proposto dalla s.r.l. Fiumicelli contro
l'Ufficio IVA della stessa città, hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, recante "Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria", come modificato
dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516; precisamente nella
parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di
rettifica da parte dell'ufficio finanziario sino alla data di
presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino a quella
di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 429/82.
I giudici a quibus premettono che la normativa impugnata rimette
alla discrezionalità dell'ufficio finanziario la facoltà,
introdotta dalla legge di conversione, di notificare l'accertamento
oltre la data di entrata in vigore del decreto-legge citato, purché
anteriormente alla dichiarazione integrativa, che poteva essere
presentata fino al 30 novembre 1982: ciò, a loro avviso,
contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto sarebbero
discriminati ingiustificatamente i contribuenti, che, pur trovandosi
nella stessa situazione, sarebbero - secondo criteri rimessi al mero
arbitrio della p.a. assoggettati ad una differente attività
accertatrice dell'ufficio, sotto l'aspetto temporale, potendo così
subire un trattamento illegittimamente diverso in ordine alla
determinazione del quantum dovuto a titolo del c.d. condono
tributario.
Secondo la Commissione di primo grado di Alessandria, tale
discriminazione si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 23 e 53
Cost.
2. - Interveniva - tranne che nella controversia iniziata a
seguito della ordinanza della Commissione tributaria di primo grado
di Napoli - la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale
chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata. Considerato in diritto
1. - I giudizi promossi con le tre ordinanze in epigrafe hanno
identico contenuto e, pertanto, devono essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - Il d.l. n. 429/8/2, al fine di agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria, prevedeva che il contribuente potesse
presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse o
rettificare in aumento quelle già presentate. Al riguardo
distingueva tra definizione in assenza di accertamento degli uffici
finanziari e definizione in presenza di accertamento: a tal fine
prendeva in considerazione la data di entrata in vigore dello stesso
provvedimento legislativo.
Nel primo caso (art. 19, per le imposte dirette, e 28, per le
imposte indirette) i contribuenti potevano definire automaticamente
le pendenze mediante la presentazione della dichiarazione integrativa
ed il versamento della maggiore imposta secondo la misura
normativamente indicata. Nel secondo caso, invece (art. 16, per le
imposte dirette, e 26, per le imposte indirette), i contribuenti, per
definire la loro posizione, potevano soltanto ottenere una riduzione
dell'onere indicato nell'atto di accertamento.
Il provvedimento di conversione (l. n. 516/82) ha invece spostato
la data di riferimento dal giorno di entrata in vigore del d.l. a
quello della dichiarazione integrativa, per la quale, come si è
detto, il termine scadeva il 30 novembre 1982.
Da qui, secondo i giudici a quibus, la lamentata
incostituzionalità del sistema normativo, conseguente al fatto che
l'amministrazione sarebbe stata arbitra di notificare fino al 30
novembre 1982 (data ultima per la presentazione della dichiarazione
integrativa) l'accertamento tributario d'ufficio, così determinando
una irragionevole disparità di trattamento fra i contribuenti, che
avessero ricevuto o no l'accertamento stesso, nonché lesiva dei
principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità
della p.a.
3. - La Corte ha avuto modo, in passato, di pronunciarsi in
materia, dichiarando incostituzionale l'art. 16 del ricordato d.l. n.
429/82, come convertito dalla l. n. 516/82, nella parte in cui, con
una formulazione non dissimile da quella della norma impugnata,
discriminava irrazionalmente, per le imposte dirette, tra
contribuenti in relazione al potere di accertamento rimesso alla p.a.
(sent. n. 175 del 1986).
La ratio di tale pronuncia - riguardante, come si è detto, le
imposte dirette - risiede interamente ed esclusivamente nella
considerazione che l'Amministrazione finanziaria sarebbe stata
arbitra, potendo notificare l'accertamento in date differenti, di far
godere diversamente il beneficio della definizione agevolata in
questione. Il che presuppone logicamente che l'Amministrazione già
fosse in possesso degli elementi necessari per l'accertamento
tributario e, ciò nonostante, avesse l'ingiustificato potere di
discriminare i contribuenti, ponendoli in condizione di fruire
diversamente del c.d. condono tributario.
Questo indispensabile presupposto logico-giuridico non può
ritenersi invece sussistente per l'i.v.a. Tale tributo, infatti, per
le numerose esenzioni, deduzioni e detrazioni previste, per i suoi
caratteri peculiari, per la pluralità dei regimi di applicazione,
per la estrema difficoltà e la notevole complessità di accertamento
definitivo, che esige tempi lunghi e differenziati anche in relazione
alla disciplina della "fatturazione", non si presta ad essere
considerato alla stessa stregua delle imposte di cui si è occupata
la precedente sent. n. 175 del 1986. Occorre anzi dire che, proprio
rispetto all'i.v.a., in conseguenza delle peculiarità ora rilevate,
maggiore, com'è noto, risulta l'ambito dell'evasione fiscale, di
proporzioni notevoli ed allarmanti, con gravissimo pregiudizio per le
entrate pubbliche ed i conseguenti effetti negativi sulla politica
economica (impossibilità di investimenti, disoccupazione).
Pertanto non è consentita, come vorrebbero i giudici rimettenti,
un'automatica trasposizione della pronuncia concernente l'art. 16
alla disposizione dell'art. 26, rispetto alla quale non è affatto
irrazionale né contrasta con i criteri di cui all'art. 97 Cost. che
l'Amministrazione provveda alla notificazione dell'accertamento
allorquando, essendo venuta a conoscenza della reale situazione nella
pendenza del procedimento tributario, possa concretamente adottare le
opportune decisioni.
Una diversa soluzione porterebbe ad assurde ed inammissibili
conseguenze, consentendo agli evasori di ottenere un trattamento di
favore (come si verificherebbe in alcuni casi considerati dai giudici
a quibus, nei quali la Guardia di Finanza aveva accertato medio
tempore, dopo l'entrata in vigore del ricordato d.l., evasioni per
somme ingenti).
Le superiori considerazioni valgono ovviamente anche per l'art. 53
Cost., indicato dalla Commissione tributaria di Alessandria, mentre
fuor di proposito risulta il richiamo all'art. 23, operato dallo
stesso giudice, non concernendo tale norma, per ius receptum, la
capacità contributiva che è considerata nell'ora ricordato art. 53
Cost.
Lo spostamento del termine operato dalla legge di conversione
rispetto alla data di entrata in vigore del d.l. non presenta
pertanto, in questo giudizio, i profili di incostituzionalità che
condussero alla sentenza n. 175 del 1986, sicché la censura va
rigettata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto
1982, n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97 della
Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Napoli e
di Alessandria e dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:575 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte