Sentenza n. 576/1988
Altra decisione · depositata il 19/05/1988 · relatore Luigi Mengoni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 22 novembre 1985, depositato in Cancelleria il
12 dicembre successivo ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 1985
per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto di
promulgazione della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14,
intitolata: "Elenco delle unità immobiliari non occupate e modifiche
alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa";
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 22 novembre 1985 il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, ha promosso, nei confronti del Presidente della Giunta
provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, giudizio per
regolamento di competenza in relazione all'atto di promulgazione
della legge provinciale 20 settembre 1985 n. 14, intitolata "Elenco
delle unità immobiliari non occupate e modifiche alle leggi
provinciali in materia di edilizia abitativa", per violazione
dell'art. 55 del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31
agosto 1972 n. 670.
Il Consiglio provinciale di Bolzano il 2 luglio 1985 approvava il
disegno della legge citata. Il successivo 4 luglio il Presidente del
Consiglio provinciale ne trasmetteva il testo al Commissario del
Governo in Bolzano, il quale lo restituiva vistato con nota del 3
agosto 1985.
Con telegramma del 5 agosto 1985 il Presidente del Consiglio
Provinciale comunicava al Commissario del Governo che all'art. 1,
comma 2°, del testo trasmesso la parola "iscritte" andava sostituita
con la frase "soggette all'iscrizione", allegando la prima pagina del
disegno di legge con il testo corretto.
Con telegramma del 29 agosto 1985 il Commissario del Governo, dopo
avere interpellato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedeva
al Presidente del Consiglio provinciale di documentare con una
propria attestazione la difformità tra testo approvato e testo
trasmesso non essendo possibile desumere, ai fini del controllo
governativo, se si trattasse di errore materiale. Il Presidente del
Consiglio Provinciale, con telegramma del 30 agosto 1985 e con
successiva nota del 2 settembre 1985, spiegava che, per un errore di
copiatura, non era stato riportato nel testo originariamente
trasmesso un emendamento approvato dal Consiglio a maggioranza di
voti.
Il 12 settembre 1985 il Commissario del Governo comunicava al
Presidente del Consiglio Provinciale e al Presidente della Giunta un
telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale si
sosteneva che, essendosi esaurito il controllo governativo con il
visto apposto dal Commissario del Governo al testo originariamente
inviatogli, il Presidente della Giunta non poteva promulgare un testo
diverso; occorreva una nuova comunicazione dell'intero disegno di
legge corretto, con riapertura, da questo momento, del termine per il
controllo governativo. Il Presidente della Giunta Provinciale, con
nota del 20 settembre 1985, rispondeva assumendo che la comunicazione
del testo corretto doveva ritenersi avvenuta mediante il telegramma
del 5 agosto, e che pertanto, essendo trascorsi trenta giorni da
quella data senza che il disegno di legge fosse stato rinviato, era
sorto il potere-dovere, in base all'art. 55 del t.u. cit., di
provvedere alla promulgazione.
Lo stesso 20 settembre 1985 la legge è stata promulgata (legge
prov. n. 14 del 1985) e poi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 settembre 1985.
2. - L'Avvocatura dello Stato osserva che, in base all'art. 37 del
d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 49, "la comunicazione ai commissari del
governo dei disegni di legge regionali o provinciali ai sensi del
primo comma dell'art. 55 dello statuto è fatta dal presidente del
consiglio regionale o provinciale mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento". Non essendo stata rispettata la prescritta
forma di comunicazione, "la promulgazione ha avuto ad oggetto un
disegno di legge a riguardo del quale non era ancora iniziato a
decorrere e perciò stesso non si era compiuto il termine per l'esame
e l'eventuale rinvio da parte del governo".
Pertanto l'Avvocatura chiede l'annullamento dell'atto di
promulgazione.
3. - Nel giudizio dinanzi la Corte si è costituita la Provincia
Autonoma di Bolzano con memoria depositata il 24 dicembre 1985, e
quindi fuori termine, il ricorso essendo stato notificato al
Presidente della Giunta provinciale il 22 novembre 1985. Considerato in diritto
1. - Il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
contro il Presidente della giunta della Provincia Autonoma di Bolzano
per regolamento di competenza, e conseguente annullamento dell'atto
di promulgazione della legge provinciale 20 settembre 1985 n. 14, non
è fondato.
Ad avviso del ricorrente, essendo stato il visto del Commissario
del Governo, comunicato con nota 3 agosto 1985, apposto a un testo
non coincidente con quello approvato dal Consiglio provinciale, la
rettifica trasmessa dal Presidente del Consiglio provinciale con
telegramma in data 5 agosto 1985 non era sufficiente per riaprire il
procedimento di controllo governativo e far decorrere il termine di
trenta giorni previsto dall'art. 55 del testo unico dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige. Occorreva una nuova
comunicazione del testo corretto nella forma prevista dall'art. 37
del d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 50, cioè mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Non è chiaro se il ricorrente sostenga la necessità di una nuova
comunicazione, nella debita forma, dell'intero testo del disegno di
legge, emendato dell'errore di trascrizione occorso nella
comunicazione precedente, oppure ammetta che sarebbe stata
sufficiente la comunicazione di un erratum-corrige purché essa pure
nella forma prescritta dall'art. 37 del citato d.P.R. n. 50 del 1973.
In ogni caso la tesi non può essere condivisa.
2. - Intesa nel primo senso, essa urta contro il principio di
economia degli atti. In nessun modo la lettera dell'art. 37 cit.
consente di argomentare, in contrasto col presupposto ermeneutico del
"legislatore razionale" (valido fino a prova contraria), che, ove
nella comunicazione di un disegno di legge al Commissario del Governo
siano intervenuti errori materiali facilmente rettificabili con la
trasmissione di un errata-corrige, la Regione o la Provincia debba
procedere a una nuova comunicazione dell'intero testo emendato,
anziché limitarsi a segnalare gli errori, indicando le parole da
sostituire.
Intesa nel secondo senso, la tesi del ricorrente è contraddetta
da un principio generale in tema di modalità "vincolate" di
comunicazione degli atti, le quali non hanno la funzione della
"forma" in senso tecnico, ma esclusivamente la funzione di portare
l'atto a conoscenza di terzi e di attribuire data certa alla
comunicazione.
Ne consegue che, pur quando si tratti di modalità imposta dalla
legge, la sua mancanza non rileva qualora la conoscenza e la
certazione della data siano state altrimenti raggiunte (arg. ex art.
156, terzo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 160). Ne consegue, in
particolare, che gli effetti della comunicazione (nella specie, la
decorrenza del termine di trenta giorni sopra indicato) si
produrranno anche se la comunicazione sia stata fatta con una
modalità diversa da quella prevista dalla legge, purché
equipollente.
3. - Nel caso in questione non ricorrono le ragioni che escludono
l'equipollenza del telegramma all'invio del testo mediante lettera
raccomandata, cioè l'inidoneità del primo a riprodurre esattamente
la punteggiatura e gli "a capo", che sono essenziali per comprendere
un testo, e specialmente un testo di legge. Il Presidente del
Consiglio provinciale di Bolzano si è servito del mezzo telegrafico
solo per comunicare una rettifica, di portata sostanziale non
trascurabile, ma formalmente molto ridotta, in quanto si limitava a
sostituire - nell'art. 1, secondo comma, del testo originariamente
trasmesso con lettera raccomandata - alla parola "iscritte" la frase
"soggette a iscrizione".
A questo fine limitato il telegramma, del resto accompagnato dalla
trasmissione della prima pagina del disegno di legge col testo
corretto, era una forma equipollente. In effetti, come ammette lo
stesso ricorrente, per mezzo del telegramma inviatogli il 5 agosto
1985 il Commissario del Governo è venuto a conoscenza del testo
esatto del disegno di legge. Da questa data, dunque, è iniziata la
decorrenza del termine di trenta giorni, trascorso il quale, nel
silenzio dell'autorità governativa preposta al controllo, il
Presidente della Giunta provinciale aveva il potere e il dovere di
promulgare la legge.
Non ha pregio il rilievo, espresso dal Commissario del Governo nel
telegramma indirizzato il 29 agosto 1985 al Presidente del Consiglio
provinciale, che dal testo del telegramma di quest'ultimo in data 5
agosto 1985 non era possibile desumere se si trattasse di errore
materiale. Non poteva trattarsi che della rettifica di un errore
materiale di trascrizione, non essendo possibile l'ipotesi
alternativa di un emendamento introdotto nel disegno di legge già
approvato da un nuovo disegno di legge. Una legge modificativa del
testo comunicato con la lettera raccomandata del 24 luglio 1985 non
avrebbe potuto essere approvata se non dopo la promulgazione di
questo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spettava al Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano procedere alla promulgazione della legge provinciale 20
settembre 1985 n. 14 ("Elenco delle unità immobiliari non occupate e
modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa"),
decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Commissario del Governo
di Bolzano, con telegramma in data 5 agosto 1985, della rettifica di
un errore materiale nel testo del disegno di legge precedentemente
comunicato con lettera raccomandata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:576 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte