Sentenza n. 578/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 161/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma,
della legge 21 marzo 1953, n.161 (Modificazioni al testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 22
novembre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva
Lorenzo, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Esposito Anna ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Luigi Esposito per Esposito Anna ed altri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza del 22 novembre 1988 (pervenuta il 28 giugno 1989)
emessa dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva Lorenzo
(n.346/1989) è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953,
n.161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti), nella parte in cui escluderebbe la facoltà del ricorrente di
farsi rappresentare da un difensore nei giudizi sui ricorsi per
pensione di guerra, in riferimento all'art. 24 Cost.
Dall'ordinanza si evince che il giudizio a quo si è interrotto
per morte del ricorrente ed è stato poi proseguito dagli eredi del
medesimo, con comparsa sottoscritta dal difensore e procuratore
speciale. L'adito giudice, premesso che nella specie il processo non
poteva ritenersi validamente radicato alla luce del disposto
dell'art. 3, comma terzo, della legge n. 161 del 1953, è d'avviso
che la norma escluderebbe, nei giudizi sui ricorsi per pensione di
guerra, la facoltà del ricorrente di farsi "rappresentare" da un
difensore (ma solo di farsi "assistere"); da qui la conseguente
questione di legittimità per asserito contrasto con l'art. 24 Cost.
Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti gli eredi
ricorrenti che hanno concluso anch'essi per una declaratoria di
illegittimità delle disposizioni, "a meno che (dette norme) non
siano interpretate nel senso che il legislatore usando espressioni
improprie ha inteso rendere facoltativa la rappresentanza e la difesa
della parte attraverso l'opera di un professionista patrocinante in
cassazione". Considerato in diritto 1.1 - L'art. 3, comma terzo, della legge 21 marzo 1953, n.161
(Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti)
stabilisce che nei giudizi avanti alla detta Corte sui ricorsi per
pensione di guerra resta consentito alle parti di intervenire
personalmente, giusta l'art. 18 del regolamento di procedura
approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; che tuttavia, ove il
ricorrente sia assistito da un avvocato gli onorari di quest'ultimo
sono ridotti a un quarto.
1.2 - Da quest'ultima disposizione, relativa agli onorari, il
giudice a quo vorrebbe far derivare l'impossibilità per il
ricorrente di poter usufruire, ai fini di rappresentanza, del
patrocinio di un difensore, con ciò assumendosi violate le garanzie
contenute nell'art. 24 Cost.
2. - Senonché, va considerato che il legislatore del 1953 nel
mantenere ferme, per i ricorsi in questione, "le norme attualmente in
vigore" ha chiaramente richiamato la facoltà per le parti di
"intervenire personalmente od a mezzo dell'avvocato che le
rappresenti" (art. 18 r.d. n. 1038 del 1933). E il patrocinante
iscritto nell'albo speciale per la Corte di cassazione, unico
abilitato alla difesa anche per tutti i giudizi di competenza della
Corte dei conti, esercita coevamente funzioni di assistenza e di
rappresentanza.
Comunque va chiarito che successivamente alla normativa del 1953
la specifica legislazione in materia ha espressamente determinato i
poteri del difensore inerenti anche all'esercizio dell'attività di
rappresentanza; sicché per i giudizi di cui trattasi è esplicabile
il pieno patrocinio legale.
Di nessun rilievo, perciò, resta l'affermazione del Collegio a
quo, secondo cui l'ipotesi, normativamente contemplata (cfr., da
ultimo, art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 col definitivo
riordinamento delle pensioni di guerra), di patrocinio nella
prosecuzione dopo decesso del ricorrente, costituirebbe una non
applicabile "disposizione stereotipata".
Conclusivamente, e in tali sensi, la questione va dichiarata non
fondata, poiché risultano assicurati gli essenziali compiti di
ministero legale di cui ai principi di garanzia previsti dall'art. 24
Cost. (cfr. già sent. n. 46 del 1957).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge
21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti), in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dalla
Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:578 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte