Sentenza n. 58/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/04/1957 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
recante "agevolazioni fiscali per la messa in opera di materiali da
costruzione dei loculi nei cimiteri", approvata dall'Assemblea
siciliana nel gennaio 1957 e comunicata al Commissario dello Stato
presso la Regione il 18 gennaio 1957, promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario dello Stato
presso la Regione siciliana, notificato il 22 gennaio 1957, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 30 dello stesso mese ed
iscritto al n. 3 del Registro ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione in giudizio, con deposito nella
cancelleria delle deduzioni in data 18 febbraio 1957, del Presidente
della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Navarra;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1957 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Belli per
il ricorrente e l'avv. Antonio Navarra per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 22 gennaio 1957 al Presidente della
Giunta della Regione siciliana e depositato nella cancelleria di questa
Corte il 30 dello stesso mese, il Presidente del Consiglio dei Ministri
- previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio
1957 - e il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
hanno impugnato la legge regionale recante "agevolazioni fiscali per la
messa in opera di materiali da costruzione dei loculi nei cimiteri",
approvata dall'Assemblea siciliana nel gennaio 1957 e comunicata al
Commissario dello Stato presso la Regione il 18 gennaio 1957.
Del deposito del ricorso nella cancelleria di questa Corte è stata
data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9
febbraio 1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 27 febbraio 1957.
Nel ricorso l'Avvocatura dello Stato assume che la Regione
siciliana non ha alcuna potestà legislativa in materia tributaria; che
ove tale potestà invece sussistesse, essa sarebbe sempre limitata ai
tributi regionali e, quindi, non potrebbe esplicarsi rispetto alla
imposta di consumo, che è disciplinata da una legge statale, quale il
T.U. sulla finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175; che, anche a
voler riconoscere alla Regione siciliana una potestà legislativa
complementare per i tributi regolati dallo Stato, siffatta potestà
potrebbe estrinsecarsi adeguando alle esigenze regionali le leggi
statali, ma non già queste modificando con agevolazioni che ne
diminuiscano l'efficacia.
Ciò posto, l'Avvocatura sottolinea che la pietas verso i defunti,
sentimento indubbiamente altissimo, non concreta tuttavia una
particolare esigenza regionale e, quindi, quale ratio del disegno di
legge impugnato, fa sì che il medesimo non sia costituzionalmente
legittimo.
Concludendo, l'Avvocatura dello Stato chiede la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del ripetuto disegno di legge.
Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 18
febbraio 1957, si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta
della Regione siciliana, rappresentato e difeso, con procura speciale
per notaio Di Giovanni Vito del 1 febbraio 1957, dal prof. avv.
Antonio Navarra ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Oreste
Tommasini, 16, presso l'avv. Pietro Bartoli.
In tale atto si rileva, preliminarmente, che presupposta la
competenza della Corte costituzionale a giudicare in materia di
legittimità costituzionale di leggi regionali siciliane, deve
ritenersi che operino le condizioni, le forme ed i termini preveduti
dagli artt. 127 della Costituzione e 31, 33 e 34 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
Ciò posto, si eccepisce che nella specie mancherebbe la condizione
preliminare perché sia dato adito al ricorso presso questa Corte,
riguardante il procedimento preventivo richiesto dall'art. 127 della
Costituzione.
Richiamata la sentenza n. 9 del 26 gennaio 1957 di questa Corte, la
difesa della Regione soggiunge che - a suo avviso - avendo lo Statuto
siciliano enuncleato dalla disciplina della potestà legislativa della
Regione (art. 14 e 17) la materia tributaria, questa va ritenuta come
oggetto di un distinto e separato potere - anche normativo - del tutto
autonomo e perciò non suscettibile di altre limitazioni oltre quelle
specificamente espresse. Di conseguenza, improprio sarebbe il richiamo
contenuto nel ricorso agli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano con
riferimento al T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.
Si pone in evidenza infine:
a) che non sussisterebbe nella specie alcuna violazione di legge
costituzionale (art. 14 Statuto sic.), perché il T.U. suddetto, che si
assume violato, è "legge ordinaria";
b) che non sussisterebbe violazione dei limiti desumibili dai
principi della legislazione statale, in quanto l'istituto della
esenzione è proprio anche di questa legislazione;
c) che non sussisterebbe contrasto con gli interessi generali cui
si informa la legislazione dello Stato (art. 17 Statuto sic.) o con
gli interessi nazionali (art. 127 Cost.), in quanto il contrasto
suppone impossibilità di coesistenza di situazioni diverse per il
sacrificio o il danno che deriva dall'una all'altra, mentre, nella
specie, un danno, quale che sia, agli interessi generali o nazionali è
del tutto inesistente, perché, ove vi fosse, lo sopporterebbe proprio
e soltanto la Regione.
Concludendo, si chiede la dichiarazione di inammissibilità e di
irricevibilità del ricorso e, subordinatamente, il rigetto del
medesimo nel merito.
Nel termine stabilito dall'art. 10 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia l'Avvocatura dello Stato
che la difesa della Regione hanno presentato memorie nelle quali,
sostanzialmente, vengono ribadite e meglio illustrate tutte le
argomentazioni innanzi svolte.
In particolare, insiste la Regione nell'affermare, che se si
ammette la competenza della Corte costituzionale a giudicare della
costituzionalità di leggi della Regione siciliana, dedotta in via
principale, pure il sistema processuale cambia, nel senso che non
dovrà applicarsi lo Statuto siciliano, ma l'art. 127 della
Costituzione nonché gli artt. 1 della legge 11 marzo 1953, n. 1, 2,
secondo comma, della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 31 della legge 11
marzo 1953, n. 87. Con la conseguenza che, essendo mancata, nella
specie, la citata doppia lettura, il ricorso del Presidente del
Consiglio sarebbe improponibile.
Nel merito, la Regione ribadisce che, a suo avviso e per i motivi
innanzi esposti, alla potestà legislativa in materia tributaria, che
pur le è stata riconosciuta da questa Corte, non possono ritenersi
applicabili i limiti posti all'attività legislativa contemplata
nell'art. 17 dello Statuto siciliano.
Rileva infine che, ove alla legge impugnata si volesse riconoscere
carattere di legge complementare, non per questo essa, in quanto
prevede una esenzione non contemplata dal T.U. sulla finanza locale,
può dirsi incostituzionale. Con siffatta previsione, invero, non
verrebbe, a trovarsi in contrasto con la legislazione nazionale -
contrasto che ove sussistesse determinerebbe la ripetuta
incostituzionalità - in quanto questa legislazione contiene ben
numerose esenzioni fiscali.
Se una questione vi è - si conclude - essa è di pura
discrezionalità politica e quindi preclusa in questa sede.
Per quanto attiene alla memoria presentata dall'Avvocatura generale
dello Stato, in essa, sostanzialmente, si prende atto della ripetuta
decisione della Corte costituzionale, n. 9 del 1957, innanzi
richiamata, e si ribadisce che il disegno di legge impugnato non
soltanto contiene una esenzione e riduzione di imposta non prevista
nella legge statale, ma provvede, nell'ambito territoriale della
Regione, per un interesse che non è limitato alla medesima.
In entrambe le riassunte memorie si insiste nelle conclusioni
innanzi riportate.
In udienza i difensori delle parti hanno illustrato i rispettivi
scritti difensivi.
L'Avvocatura dello Stato ha rinunziato alla pregiudiziale
riguardante la mancanza, nella Regione siciliana, di potestà normativa
in materia di tributi erariali. Considerato in diritto :
Questa Corte, con sentenza n. 38 del 9 marzo 1957, affermata la
propria competenza a conoscere, in via principale, dei giudizi di
legittimità costituzionale delle leggi siciliane, ha ritenuto che
l'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni
di legittimità, quale è il Commissario dello Stato (art. 26 Statuto
sic.), nonché i termini più brevi che l'art. 28 dello Statuto
siciliano stabilisce per la validità dell'impugnativa, bene si
inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta alla
Regione siciliana.
Non è poi invocabile, prosegue la sentenza, l'inosservanza della
procedura stabilita nel secondo comma dell'art. 2 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, riguardante il procedimento
preventivo richiesto dall'art. 127 della Costituzione, perché
l'assorbimento della competenza dell'Alta Corte non è avvenuto in
virtù di una modifica dello Statuto siciliano, ma ipso iure per
incompatibilità con la Costituzione e al momento della entrata in
vigore di questa, che operò l'inserimento dello Statuto nel nuovo
ordinamento costituzionale.
Pertanto la eccezione sollevata, in via preliminare, dalla Regione
non è fondata e il ricorso deve ritenersi ritualmente proposto.
La stessa difesa della Regione, riferendosi alla sentenza n. 9 del
26 gennaio 1957 con cui questa Corte, riconoscendo alla Regione
siciliana il potere normativa in materia di tributi erariali, pone
determinati limiti all'esercizio di detto potere, sostiene che la
potestà legislativa della Regione, di cui agli artt. 14 e 17 dello
Statuto siciliano, va tenuta distinta dal potere normativo in materia
tributaria, di cui agli artt. 36 e 39 dello Statuto stesso; e che
quindi, trattandosi di un potere autonomo, la Regione non dovrebbe
sottostare che ai limiti espressamente stabiliti dai citati artt. 36 e
39.
Ma anche questo particolare profilo della questione è stato
considerato dalla cennata sentenza. Questa Corte ha rilevato in
proposito che la materia tributaria, non essendo menzionata nell'art.
14, non può avere se non un carattere concorrente; onde la necessità,
che le leggi regionali tributarie rispettino oltre le leggi
costituzionali e i limiti territoriali, anche "i limiti dei principi ed
interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato", come
appunto dispone l'art. 17, primo comma, dello stesso Statuto siciliano
per la legislazione concorrente.
Rimane ora da decidere, se ed entro quali limiti la Regione
siciliana ha potestà normativa a disporre esenzioni fiscali in materia
di tributi locali stabiliti e disciplinati da legge statale: più
specificatamente esenzioni da imposte di consumo. Questa Corte, con la
menzionata sentenza n. 9, dopo avere affermato che la legislazione
siciliana in materia tributaria ha carattere concorrente, e quindi
soggetta ai limiti fissati nell'art. 17 dello Statuto siciliano,
soggiunge che la stessa legislazione deve essere altresì coordinata
con la finanza dello Stato e degli altri enti locali, affinché non
derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio
nazionale; e deve uniformarsi all'indirizzo e ai principi fondamentali
della legislazione statale per ogni singolo tributo.
Nel sistema tributario statale numerose disposizioni prevedono
esenzioni fiscali, collegate a eventi naturali (es. terremoto,
inondazioni), a offese belliche ovvero a fini sociali (es. agevolare
famiglie numerose, favorire l'edilizia popolare ecc.); numerose altre
prevedono esenzioni per incrementare determinate industrie o servizi
ecc. La esenzione, a carattere eccezionale, è fatta sul piano
nazionale, quando è giustificata dalla necessità di tutelare
situazioni che interessano l'intera popolazione dello Stato; è
limitata a determinate zone del territorio, quando risponde a
particolari esigenze locali. Anche la legge per la finanza locale (T.U.
14 settembre 1931, n. 1175) prevede esenzioni concesse in
considerazione delle persone o enti che ne fruiscono (art. 29:
esenzioni soggettive) ovvero per determinate merci (art. 30: esenzioni
oggettive). Prevede infine esenzioni in tempo di guerra.
Ammesso nel sistema tributario generale e nella legge sulla finanza
locale il principio delle esenzioni fiscali, non può disconoscersi
alla Regione siciliana il potere di emanare leggi di esenzione
tributaria. Ma l'esercizio di tale potere è subordinato alla
osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale nella
sfera delle esenzioni, tenendo conto del singolo tributo e, nella
specie, della natura delle esenzioni disposte dalla legge sulla finanza
locale. Consegue che la Regione può disporre nuove esenzioni; purché
trovino riscontro in un tipo di esenzione delle leggi statali, e
rispondano ad un interesse regionale. A questi principi si è ispirata
la giurisprudenza dell'Alta Corte siciliana.
Ciò posto, passando a considerare la fattispecie in esame, occorre
vedere se la legge impugnata sia contenuta entro i cennati limiti della
potestà normativa della Regione ovvero li ecceda.
L'art. 1 della legge dispone: "I materiali impiegati nella
costruzione dei loculi e sepolture, che abbiano il carattere di
cappelle o monumenti, sono esenti dal pagamento dell'imposta di consumo
alle condizioni di cui all'art. 2. Sono esenti alle stesse condizioni
le cappelle, le fosse gentilizie o i monumenti di proprietà di enti o
associazioni assistenziali o di mutuo soccorso".
L'art. 2 pone un limite quantitativo alla esenzione dal tributo.
Nella relazione al disegno di legge (n. 129 del 5 gennaio 1956) si
pone in evidenza che con la costruzione di tombe e di sepolture si
compie un "atto religioso verso i trapassati". Risulta quindi evidente
che la ratio della esenzione dalla imposta di consumo si fa consistere
nella pietà verso i trapassati (relaz. cit.). Ma ciò non basta a
giustificare una esigenza propria degli abitanti dell'isola; né a tale
fine sarebbe sufficiente invocare l'esistenza di un accentuato
sentimento di pietà verso i defunti, e tanto meno lo scopo di
stimolarlo.
La venerazione dei resti umani e delle tombe, che sta alla base
della pietas defunctorum, se può avere differenti manifestazioni nelle
varie regioni, si mantiene tuttavia immutata, nella sua essenza, in
tutto il territorio nazionale e si alimenta nel sentimento che accomuna
i viventi con i trapassati.
Ma a giustificare la esenzione tributaria manca inoltre, nel quadro
della legislazione statale, il tipo di esenzione cui fare riferimento
per attenuare od eliminare il tributo erariale sui materiali destinati
alla costruzione di tombe ecc., nei cimiteri.
Da ciò consegue la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge impugnata.
Del pari incostituzionale è l'art. 3 della stessa legge perché
punisce le irregolarità relative alla denuncia per la esenzione
dall'imposta di consumo con le pene dell'ammenda comminate dall'art. 61
del citato T.U. sulla finanza locale, modificato dall'art. 19 della
legge 2 luglio 1952, n. 703. E ciò in contrasto con gli insegnamenti
di questa Corte, secondo i quali il potere punitivo è riservato
esclusivamente allo Stato (sent. 6 del 26 giugno 1956; sent. n. 21 del
18 luglio 1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) respinge l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa
della Regione siciliana;
2) dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata
nel gennaio 1957 dall'Assemblea regionale siciliana, contenente
agevolazioni fiscali per la messa in opera di materiale da costruzione
nei cimiteri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte