Sentenza n. 58/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/11/1958 · relatore Mario Bracci
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna il 7
novembre 1956, recante "disposizioni per l'ordinamento dei servizi
nella Regione relativamente al credito", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 20 marzo 1958,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 26 marzo
1958 ed iscritto al n. 2 del Registro ricorsi 1958.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione autonoma della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1958 la relazione del
Giudice Mario Bracci;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò
per il ricorrente, e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per
la Regione sarda.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Regione autonoma della Sardegna emanò una legge 7 novembre
1956, contenente disposizioni per l'ordinamento dei servizi della
Regione relativamente al credito.
Con l'art. 1 furono dichiarate aziende di credito di carattere
regionale tutte quelle che hanno nel territorio della Regione la loro
sede centrale o che svolgono quivi la loro attività prevalente. Con
l'art. 2, comma primo, fu affermato che i provvedimenti di carattere
generale, adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio o dalla Banca d'Italia,
sarebbero stati efficaci anche in Sardegna, fino a quando non fossero
emanate apposite norme con successive leggi regionali.
Con l'art. 2, comma secondo, furono attribuite al Comitato tecnico
consultivo per la finanza, il credito ed il risparmio, istituito con
legge regionale 27 giugno 1950, n. 32, le funzioni di consulenza
relative alla materia dell'art. 1.
Con l'art. 3 fu sancita la competenza dell'Amministrazione
regionale, previo parere del suddetto Comitato tecnico, per i
provvedimenti nelle materie di cui all'art. 4, lett. b, dello Statuto
speciale per la Sardegna (istituzione e ordinamento di enti ed aziende
di credito di carattere regionale). Fu altresì disposto che tutte le
funzioni che lo Stato attribuisce al Comitato interministeriale per il
credito e per il risparmio spettassero alla Giunta regionale, per
quanto attiene alla Sardegna.
Con l'art. 4 fu istituito un albo degli enti e delle aziende di
credito regionali, di cui al ricordato art. 1, con facoltà
dell'Amministrazione regionale di determinare il capitale e il fondo
minimo di dotazione delle nuove aziende di credito a carattere
regionale.
Con l'art. 5 fu disposto che gli enti e le aziende di credito, di
cui all'art. 1, dovessero trasmettere all'Assessorato alle finanze
situazioni periodiche, bilanci ed altri dati concernenti la propria
attività, con la garanzia del segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni.
Con l'art. 6 fu sancito un ampio potere d'ispezione
dell'Amministrazione regionale sugli enti e sulle aziende di credito,
di cui all'art. 1, con facoltà d'impartire disposizioni di carattere
organizzativo, contabile e amministrativo, da convalidarsi
dall'Assessore alle finanze.
Con l'art. 7 fu attribuito alla Giunta regionale il potere di
revocare le autorizzazioni di cui all'art. 3, di ordinare la chiusura
di filiali e di sportelli, di ordinare o di provvedere direttamente
alla convocazione delle assemblee dei soci e dei loro Consigli
d'amministrazione, di ordinare procedure esecutive contro debitori
morosi nei casi in cui sembrasse eccessivo il ritardo degli organi
competenti e di fissare modalità per l'eliminazione o la sistemazione
degli immobilizzi riconosciuti eccessivi.
Con l'art. 8 fu disposto che i verbali delle sedute dei Consigli
d'amministrazione, i nomi dei funzionari abilitati ad impegnare gli
istituti, la copia mensile del libro dei fidi, i verbali del Collegio
sindacale e degli organi di vigilanza fossero trasmessi
all'Amministrazione regionale.
Con l'art. 9 fu sancita la competenza della Giunta regionale,
sentito il Comitato tecnico, per i provvedimenti relativi alla fusione
degli enti e aziende di cui all'art. 1 e per la nomina dei liquidatori,
amministratori e commissari di cui all'art. 50 del R.D.L. 12 marzo
1936, n. 375.
Con l'art. 10 fu disposto che in caso di inosservanza delle norme
suddette si applicassero pene pecuniarie e sanzioni da fissarsi con
decreto del Presidente della Giunta regionale, salvo le maggiori pene
previste dal Codice penale.
Con l'art. 11 fu altresì disposto che le casse comunali di credito
agrario, operanti nella Regione, passassero sotto la diretta
sorveglianza dell'Amministrazione regionale, con l'entrata in vigore di
questa legge.
Ed infine con l'art. 12 fu disposto che all'attuazione delle
disposizioni di questa legge regionale si provvedesse d'intesa con i
competenti organi dello Stato.
Questa legge, approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art.
4, lett. b, dello Statuto speciale per la Sardegna in data 7 novembre
1956, fu rinviata dal Governo al Consiglio regionale per un nuovo
esame, secondo gli artt. 33 dello Statuto e 127 della Costituzione. Ma
il Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 1958 approvò
nuovamente il testo della legge sopra ricordata.
Allora il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 marzo 1958
deliberò d'impugnare dinanzi alla Corte costituzionale questa legge 7
novembre 1956 della Regione autonoma della Sardegna e conseguentemente
il Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 marzo 1958 notificò al
Presidente della Regione suddetta il ricorso col quale la legge è
stata impugnata nel suo complesso e nei singoli articoli che la
compongono (escluso l'art. 12).
Secondo la difesa dello Stato la legge sarebbe viziata da
illegittimità costituzionale, sotto l'aspetto generale, per violazione
degli artt. 4, 6 e 56 dello Statuto per la Sardegna in quanto la
Regione difetterebbe di effettivi poteri legislativi ed amministrativi
per la materia della lett. b dell'art. 4, in quanto non sarebbero state
emanate le norme d'attuazione relative e non sarebbe avvenuto il
passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione.
In particolare poi l'art. 1 conterrebbe una errata interpretazione
della dizione statutaria - "altre aziende di credito a carattere
regionale" - in quanto la regionalità sarebbe stata determinata in
base al solo criterio della territorialità della sede o della
prevalente attività, mentre entrambi i requisiti avrebbero dovuto
essere richiesti congiuntamente.
Inoltre i limiti della competenza segnati dall'art. 4, lett. b,
dello Statuto - "istituzione ed ordinamento degli enti e delle aziende
di credito regionale" - sarebbero stati superati dalla Regione,
provocando l'incostituzionalità degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11
della legge impugnata.
L'art. 10, infine, sarebbe costituzionalmente illegittimo perché
attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di fissare
sanzioni e pene pecuniarie, contro il principio costituzionale che non
si possono comminare sanzioni non espressamente contemplate dalla
legge.
Del deposito del ricorso, regolarmente effettuato nella cancelleria
della Corte il 26 marzo 1958, fu data notizia nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 12 aprile e nel Bollettino della Regione sarda n. 12 del 10
aprile 1958.
La Regione autonoma della Sardegna si costituì in giudizio, col
deposito delle proprie deduzioni, il 5 aprile 1958 in persona del
proprio Presidente, debitamente autorizzato dalla Giunta regionale con
deliberazione 26 marzo 1958.
Secondo la Regione la censura di portata generale, circa l'esigenza
della previa emanazione delle norme d'attuazione, sarebbe destituita di
fondamento, non essendo una simile condizione sancita da nessuna norma
costituzionale, mentre sembrerebbe illogico che l'effettiva autonomia
regionale dovesse dipendere da atti di normazione unilaterale dello
Stato.
Quanto alla censura particolare, relativa all'art. 1, la Regione
ritiene che la definizione delle aziende di credito regionali, data
dall'impugnato art. 1, sia corretta: le aziende con la sede principale
nella Regione sarebbero quelle create per operare esclusivamente o
prevalentemente nel territorio regionale e l'estensione della norma a
quelle che operassero prevalentemente sul territorio della Regione, ma
avessero sede altrove, sarebbe stata determinata dall'esigenza di non
lasciare sfuggire ai controlli previsti dalla legge le aziende di
credito operanti prevalentemente nella Regione, ma che eventualmente
ponessero la loro sede fittizia nel continente.
Riguardo all'art. 2, comma primo, non esisterebbe attualmente
alcuna invasione della competenza statale non avendo la legge regionale
emanato per il momento nessuna norma che modifichi le disposizioni del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Quanto poi
al comma secondo dell'art. 2 la Regione rivendica il potere di emanare
norme per disciplinare l'attività di un organo amministrativo
regionale quali che siano le sue funzioni.
Del pari infondata sarebbe la censura rivolta contro l'art. 3
perché le funzioni del Comitato interministeriale alle quali si
riferisce quest'articolo sarebbero soltanto quelle che concernono la
materia di competenza regionale.
Quanto poi alle censure relative agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 11, la
Regione sostiene che trattasi di disciplina di propria competenza, che
non esclude affatto l'esercizio d'un concorrente potere dello Stato.
Ed a proposito dell'art. 10, la resistente contesta che si tratti
di sanzioni penali: l'art. 10 prevederebbe sanzioni puramente
amministrative e perciò la riserva di legge, propria delle sanzioni
penali, sarebbe invocata del tutto fuori luogo.
L'Avvocatura dello Stato e la Regione sarda, con memorie depositate
rispettivamente il 22 e 24 settembre 1958, svilupparono ulteriormente i
punti principali delle deduzioni precedentemente formulate.
Alla pubblica udienza dell'8 ottobre 1958 i difensori dello Stato e
della Regione hanno poi oralmente svolto i motivi delle proprie
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La legge regionale della Sardegna 7 novembre 1956 sarebbe
costituzionalmente illegittima, secondo la difesa dello Stato, in primo
luogo perché la Regione, in difetto di norme di attuazione, non
potrebbe svolgere attività legislativa ed amministrativa nella materia
dell'art. 4, lett. b, dello Statuto speciale per la Sardegna: i settori
dell'attività statale e regionale sarebbero così interdipendenti,
nella materia dei servizi relativi al credito, che s'imporrebbe un
coordinamento tra gli organi delle diverse istituzioni, destinati
ciascuno ad operare in sfere diverse della stessa materia e ciò non
potrebbe avvenire che in virtù delle norme d'attuazione.
Sul piano pratico le osservazioni della difesa dello Stato sono
indubbiamente giuste. Senza norme d'attuazione e con i limiti propri
della legislazione regionale ex art. 4 dello Statuto della Sardegna, è
estremamente improbabile che la Regione possa riuscire ad emanare una
disciplina costituzionalmente legittima e, al tempo stesso,
praticamente efficace. Difatti la legge regionale deve rispettare i
principi della Costituzione, quelli dell'ordinamento giuridico e delle
leggi dello Stato, non deve superare i limiti della competenza
territoriale della Regione e non può interferire nell'organizzazione
dello Stato, essendole inibito di disporre il passaggio di uffici e di
servizi dallo Stato stesso alla Regione. Se si considerano la
complessa disciplina statale del credito e del risparmio e gli
inevitabili conflitti che sorgerebbero fra l'Amministrazione statale e
l'Amministrazione regionale, qualora concorressero nella stessa materia
due discipline legislative non coordinate, sembra che in un caso come
questo le norme d'attuazione siano, più che opportune, praticamente
necessarie. Ma sul piano giuridico queste considerazioni di
opportunità non hanno peso.
La lett. b dell'art. 4 dello Statuto sardo determina con precisione
la materia legislativa di competenza della Regione, limitandola
all'organizzazione (istituzione e ordinamento) di alcuni enti ed
aziende di credito di carattere regionale ed indica persino le forme
(autorizzazioni) con le quali deve svolgersi l'attività amministrativa
della Regione al riguardo. Perciò in questa fattispecie non è dubbio
che la fonte statutaria deve ritenersi sufficiente ad attribuire
direttamente alla Regione i poteri legislativi e amministrativi
relativi alla materia. Resta da vedere se la Regione li abbia
legittimamente esecitati.
È opportuno rilevare, a questo proposito, che i provvedimenti
d'attuazione, richiamati dall'art. 12 della legge impugnata - "per
l'attuazione delle disposizioni della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede d'intesa con i competenti organi dello Stato" - non
hanno nulla a che vedere con le norme d'attuazione di cui all'art. 56
dello Statuto, alle quali si riferisce il ricorso dello Stato.
Quest'inconsueta norma dell'art. 12 citato sembra alludere ad un
qualche regolamento o a particolari provvedimenti che dovrebbero essere
emanati dalla Regione d'intesa con lo Stato, secondo ignote norme di
competenza e di procedimento. Comunque si tratta di una norma che non
ha rilevanza costituzionale e che, se mai, serve a segnalare che anche
la Regione ha la consapevolezza dell'esigenza pratica e giuridica di
coordinare la propria attività con quella statale.
Ciò premesso il motivo d'incostituzionalità prospettato dalla
difesa dello Stato sotto il profilo della violazione degli artt. 4 e 6
in relazione all'art. 56 dello Statuto non è fondato.
2. - Circa la portata dell'art. 4, lett. b, dello Statuto sardo non
vi è dubbio, secondo la lettera della norma, che la competenza
regionale si riferisce soltanto all'"istituzione e all'ordinamento"
degli enti e delle aziende di credito di carattere regionale, cioè al
momento organizzativo di questi soggetti. Ciò è confermato anche
dall'espressa indicazione statutaria "della competenza regionale per le
"relative autorizzazioni", che bene si addice all'attività
amministrativa che sia diretta a riconoscere ad un soggetto la
capacità a svolgere la funzione creditizia - che è d'interesse
pubblico generale, ma che può avere profili di particolare interesse
regionale - e ad autorizzarlo, per quanto riguarda la Regione, ad
esercitare la funzione stessa, senza interferire per questo sullo
svolgimento dell'attività relativa.
Ma se anche la dizione dell'art. 4, lett. b, fosse meno chiara di
quanto sembra, l'interpretazione potrebbe essere diversa.
Come sarà esposto in seguito, è nell'ordine logico delle cose,
prima ancora che nei principi delle leggi, che il potere di dirigere e
di controllare l'attività creditizia sia unitario, cioè statale.
Difatti la funzione creditizia è di interesse pubblico,
soprattutto perché la circolazione creditizia influisce direttamente
sulla stabilità del potere d'acquisto della moneta. Ma poiché il
mercato monetario è nazionale e non regionale, ovviamente non possono
spettare alla Regione decisivi poteri di supremazia e di controllo
sull'attività degli enti e delle aziende di credito, quale che sia il
loro carattere.
Quando poi alla definizione degli enti e delle aziende di carattere
regionale di cui all'art. 4, lett. b, dello Statuto, la Corte ha già
avuto occasione d'interpretare questa norma, affermando (sentenza 50
del 1958) che trattasi degli istituti e delle aziende che svolgono
un'attività specializzata e che, per le categorie delle persone nel
cui interesse operano e per i fini particolari che perseguono, possono
qualificarsi "regionali". A ciò si aggiunga, d'altra parte, che anche
per questa materia deve essere rispettato il limite che il carattere
territoriale della Regione impone all'efficacia delle sue leggi.
Secondo questa interpretazione dell'art. 4, lett. b, dello Statuto
sardo appare evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge regionale in esame, che ha definito quali enti ed aziende di
credito di carattere regionale gli enti e le aziende che abbiano nel
territorio della Regione "la loro sede centrale ovvero ivi svolgono la
loro attività prevalente" e che ha sancito norme che attribuiscono
alla Regione poteri di supremazia e di controllo sull'attività di
questi enti. In tal modo la Regione ha violato la norma statutaria in
quanto ha trascurato i caratteri che devono essere propri degli enti e
delle aziende di credito regionali, ha esteso l'efficacia della propria
legge oltre il territorio della Regione per quegli enti che non
esercitino la propria attività esclusivamente in Sardegna ed ha
dettato norme che esorbitano dai limiti della propria competenza, che
riguarda soltanto l'istituzione e l'ordinamento degli enti e delle
aziende di credito di carattere regionale e non anche l'attività degli
enti stessi.
3. - Ma a prescindere dai rilievi che precedono e che da soli
rendono evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 e della
maggior parte delle norme impugnate, che dipendono da detto art. 1,
tutta la legge appare viziata da grave illegittimità costituzionale,
solo che si considerino i principi ai quali si ispira la legge
regionale circa l'ordinamento dei servizi della Regione, relativamente
al credito con i principi che sono propri delle leggi statali in
materia bancaria e che costituiscono uno dei limiti posti alla
legislazione regionale dall'art. 4 dello Statuto per la Sardegna.
Per quanto riguarda l'istituzione, l'ordinamento la fusione e
l'incorporazione degli enti e delle aziende di credito d'interesse
regionale, la legge regionale 7 novembre 1956 (artt. 2, 3 e 9, ultimo
comma) attribuisce la competenza alla Giunta regionale sentito il
Comitato tecnico consultivo, istituito con la legge regionale 27 giugno
1950, n. 32. Trattasi di ampi poteri di amministrazione attiva e di
controllo (artt. 3, 7, primo comma, e 9) da esercitarsi dalla Regione
in luogo di "tutte le funzioni che le leggi dello Stato attribuiscono
al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed al
Ministro del tesoro".
Per quanto riguarda poi l'attività di questi enti e di queste
aziende, i poteri della Regione sono non soltanto di vigilanza, ma
addirittura di supremazia (ad es. art. 6: "i funzionari
dell'Amministrazione regionale possono altresì impartire disposizioni
di carattere organizzativo, contabile ed amministrativo che devono
essere convalidate dall'Assessore alle finanze"). Fra l'altro gli
organi regionali possono imporre determinate direttive all'attività
bancaria anche per fattispecie concrete (art. 7, lettere a, b, c), i
controlli sono previsti preventivi, repressivi e sostitutivi e
l'osservanza delle norme regionali è assicurata da particolari
sanzioni (artt. 5, 6, 8, 9 e 10). A questo riguardo la legge in esame
afferma che nulla è innovato rispetto ai provvedimenti di carattere
regionale e d'interesse nazionale che saranno adottati dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio o dalla Banca d'Italia
per tutto il territorio dello Stato (ciò, del resto, "fino a quando
non saranno emanate apposite norme con successive leggi regionali":
art. 2), ma da vari articoli della legge (artt. 3, 4, terzo comma, 7,
lettere a, b, c, e 10) appare evidente che le funzioni del Comitato
interministeriale, del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia -
che è l'organo esecutivo - da esercitarsi in concreto sull'attività
bancaria regionale, sono state sostituite dalle funzioni degli organi
della Regione.
Queste norme sono in contrasto inconciliabile con i principi ai
quali si ispirano le leggi dello Stato 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile
1938, n. 636, e successive modificazioni, comunemente indicate come
"legge bancaria".
Come è stato già ricordato la funzione creditizia è considerata
da lungo tempo - e non soltanto in Italia - di pubblico interesse
immediato, in tutta la sua estensione, perché la circolazione
creditizia influisce decisamente sul mercato monetario, che è
nazionale e che quindi impone una disciplina rigorosamente unitaria.
Perciò in primo luogo, secondo la legge bancaria, la cura della
funzione creditizia è rigorosamente accentrata in organi statali
(artt. 11 e segg. legge 7 marzo 1938, n. 141, e legge 7 aprile 1938, n.
636, e successive modificazioni) attribuendosi alla Banca d'Italia,
nelle funzioni indubbiamente statali dell'Ispettorato del credito,
l'esercizio del controllo bancario (artt. 1, 2 e 6 D.L.C.P.S. 17 luglio
1947, n. 691). In secondo luogo - sempre per queste esigenze di
disciplina unitaria - le funzioni creditizie possono essere esercitate
soltanto da coloro che abbiano ottenuto dallo Stato il riconoscimento
di tale potere (artt. 1 e 2 della legge bancaria sopra citata).
Ciò posto, appare chiaro che dall'art. 4, lett. b, dello Statuto
derivano alla Regione poteri di iniziativa circa l'istituzione e
l'ordinamento degli enti e delle aziende di credito di carattere
regionale; può anche ammettersi che la Regione, attraverso le
necessarie autorizzazioni, possa negare o consentire, proprio in
funzione degli interessi regionali, l'istituzione degli enti e delle
aziende sopra indicate. Ciò è conforme al principio della
distribuzione funzionale del credito, che è proprio della legge
bancaria e che è in armonia col sistema delle autonomie regionali,
destinate ad adeguare l'ordinamento giuridico alle esigenze locali,
secondo la diversità dei bisogni. Anche prima della legge bancaria
non mancavano, del resto, in Italia fiorenti istituti di credito la cui
disciplina statutaria doveva essere approvata da enti locali; e vi sono
tuttora istituti di credito di diritto pubblico, sui quali gli enti
locali esercitano vari poteri, col pieno rispetto della legge bancaria.
Ma è ovvio che i poteri della Regione non possono escludere i
poteri che la legge conferisce agli organi statali (artt. 5 e 28 della
legge bancaria) circa l'istituzione e l'ordinamento degli enti e delle
aziende di credito. Se la Regione sarda potesse a suo beneplacito
istituire ed ordinare tutti gli enti e tutte le aziende bancarie di
carattere regionale che le sembrassero opportune nel proprio interesse,
verrebbe violato il principio fondamentale della cura unitaria della
funzione creditizia, che deriva dall'esigenza di garantire la sicurezza
del risparmio e di assicurare l'ordine monetario su base nazionale e
che è caratteristico della vigente legge bancaria.
In sede di norme d'attuazione o in occasione dell'adeguamento della
legislazione statale alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni, ai sensi della
disposizione IX della Costituzione, la collaborazione fra la Regione e
lo Stato potrà essere disciplinata a questo riguardo nel modo più
opportuno, anche col riconoscimento alla Regione di poteri più vasti
di quelli che oggi sono consentiti dai principi delle leggi vigenti.
Ma non potrà mai avvenire che l'organo statale non si riservi in
definitiva poteri decisivi circa la istituzione degli enti di credito
di carattere regionale, a meno che non muti radicalmente tutto il
sistema dell'attuale disciplina statale sul credito e sul risparmio.
Del resto le norme per l'attuazione dell'art. 17, lett. e, dello
Statuto della Sicilia (D. P.R. 27 giugno 1952, n. 1133), che in materia
di credito, di assicurazioni e di risparmio attribuisce alla Regione
siciliana poteri assai più vasti di quelli statutariamente
riconosciuti alla Regione sarda nella stessa materia, sono una conferma
di questa esigenza. Infatti le norme d'attuazione del D.P.R. 27 giugno
1952, n. 1133, riconoscono alla Sicilia vasti poteri di iniziativa,
istruttori ed anche d'amministrazione attiva, ma con vari accorgimenti
giuridici (necessità di pareri vincolanti del Comitato
interministeriale per il credito e per il risparmio per il tramite
della Banca d'Italia, approvazioni del Presidente della Regione
d'intesa col Ministro del tesoro, poteri della Regione, fermi restando
tutti i poteri degli organi statali previsti dalla legge bancaria) è
stato riservato allo Stato il potere di decidere, in definitiva,
sull'opportunità d'attribuire le funzioni creditizie ad istituti e ad
aziende operanti esclusivamente nel territorio regionale e
sull'adeguatezza dei relativi ordinamenti "ai principi e agli interessi
cui s'ispira la legislazione dello Stato sulla disciplina del credito e
del risparmio" (art. 3 delle disp. att. citate).
Le stesse considerazioni valgono per i poteri di supremazia e per i
controlli regionali sull'attività bancaria. Il principio a cui si
ispira la legge statale è che la funzione di controllo sia esclusiva
degli organi dello Stato e in primo luogo della Banca d'Italia (artt.
2, 10, 25 e segg. della legge bancaria; artt. 1, 2 e 6 D.L.C.P.S. 17
luglio 1947, n. 691), come è esclusivo dei competenti organi statali e
della Banca d'Italia il potere di dirigere quest'attività in funzione
dell'interesse nazionale più volte ricordato, al quale l'interesse
regionale non può che essere subordinato.
Del resto anche le norme d'attuazione per la Sicilia, già
ricordate, dispongono all'art. 10 che il controllo sull'attività degli
istituti e delle aziende di credito operanti in Sicilia "resta devoluto
esclusivamente alla Banca d'Italia".
Ciò non toglie, evidentemente, che a suo tempo la legislazione
statale, ove ciò sia ritenuto opportuno, possa decentrare verso gli
organi della Regione determinati poteri di controllo sull'attività
bancaria regionale: ma i principi della legislazione vigente non
consentono questa ipotesi che, perciò, potrebbe essere regolata
soltanto da leggi dello Stato.
Allo stato dei principi delle leggi bancarie in vigore tutta la
legge regionale 7 novembre 1956 è viziata da illegittimità
costituzionale in quanto le sue norme sono in aperto contrasto con i
principi stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dal
Consiglio della Regione autonoma della Sardegna il 7 novembre 1956 e
riapprovata il 6 marzo 1958, recante "disposizioni per l'ordinamento
dei servizi nella Regione relativamente al credito".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte