Sentenza n. 58/1959
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/12/1959 · relatore Antonio Manca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso della Regione siciliana, notificato il 20 luglio 1959,
depositato il 27 luglio 1959 nella cancelleria della Corte
costituzionale ed iscritto al n. 16 del Registro ricorsi del 1959, per
conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato sorto per
effetto del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n.
1098, con il quale sono stati annullati il decreto del Presidente della
Regione siciliana 28 maggio 1959, n. 203- A, e il decreto
dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo 27 aprile 1949, n. 1;
2) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il
4 agosto 1959, depositato il 7 agosto 1959 nella cancelleria della
Corte costituzionale ed iscritto al n. 18 del Registro ricorsi del
1959, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana
sorto per effetto del decreto del Presidente della Regione siciliana 28
maggio 1959, n. 203-A, contenente autorizzazione alla società "A.
Zagara" a costruire e gestire un Kursaal in Taormina.
Udita nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1959 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Natale Ciancio, per la
Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del 27 aprile 1949, n. 1, dell'Assessore della Regione
siciliana per il turismo e lo spettacolo (pubblicato il 30 aprile 1949
nella Gazzetta Ufficiale della Regione), in relazione al decreto legge
22 aprile 1943, n. 560, e al decreto interministeriale 3 aprile 1947,
si autorizzava (art. 1) l'Ente turistico ed alberghiero della Libia (E.
T. A. L.), istituito con decreto legge 31 maggio 1935, n. 1410, a
svolgere in Sicilia, per la durata di Venti anni, i programmi inerenti
al proprio scopo di incremento turistico ed alberghiero. Si disponeva,
nell'art. 2, che l'ente medesimo poteva svolgere nella Regione, anche a
mezzo di sub-concessionari, tutte le attività connesse con lo scopo
anzidetto, ivi compreso l'esercizio del giuoco d'azzardo, e, nell'art.
3, si designava il comune di Taormina quale centro principale per lo
svolgimento di tali attività. A questo decreto era allegato un
regolamento per la disciplina, in particolare, dell'organizzazione
turistica, alberghiera e dell'esercizio del giuoco; regolamento cui
furono apportate modificazioni con provvedimento assessoriale 20 maggio
1950, n. 1525.
Con successivo decreto del Presidente della Regione in data 28
maggio 1959, n. 203-A (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione del 6 giugno 1959), l'autorizzazione concessa con il ricordato
decreto 27 aprile 1949, n. 1, era confermata (art. 1) per la durata di
venti anni prorogabili, riguardo a tutte le attività già previste, a
favore della società "A. Zagara", sub- concessionaria dell'E. T. A. L.
Si stabiliva in particolare, nell'art. 2, che le attività medesime
dovevano essere esercitate secondo le modalità indicate nel
regolamento approvato il 27 aprile 1949 e nel provvedimento del 20
maggio 1950, con le modifiche e le aggiunte di cui agli articoli
successivi. Nei quali (art. 3) si poneva a carico della società
"Zagara" la costruzione, entro tre anni dalla pubblicazione del
decreto, del Kursaal e dell'annesso albergo; si disciplinava (art. 4)
il limite massimo delle poste dei "giuochi di fortuna"; si stabiliva
(art. 5) quali persone non potessero partecipare al giuoco. Nell'art.
6 si disponeva che la società "Zagara", entro sei mesi dalla
pubblicazione del decreto e fino alla ultimazione del Kursaal, doveva
esercitare, in quanto possibile, tutte le attività autorizzate in
locali provvisori. Si indicavano poi, negli artt. 7 e 8, la
destinazione delle percentuali sui proventi lordi del giuoco e le
modalità di pagamento alla Regione.
Il decreto del Presidente della Regione e quello emanato
dall'Assessore nel 1949, in applicazione dell'art. 6 del testo unico
della legge comunale e provinciale (approvato con decreto del 3 marzo
1934, n. 383) sono stati annullati con decreto del Presidente della
Repubblica del 25 giugno 1959, n. 1098, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri e su conforme parere del Consiglio di Stato. In
riferimento a questo decreto ha proposto ricorso per regolamento di
competenza il Presidente della Regione siciliana, debitamente
autorizzato dalla Giunta regionale, con atto notificato al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 20 luglio 1959.
Per la Regione si sono costituiti, il 27 luglio 1959, l'avvocato
Giuseppe Guarino e l'avvocato Natale Ciancio. Per il Presidente del
Consiglio dei Ministri si è costituita l'Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato le deduzioni il 25 luglio 1959.
La difesa della Regione deduce, col primo motivo, la violazione
degli artt. 14, 20 e 23 dello Statuto siciliano, e degli articoli 116 e
125 della Costituzione.
Sostiene che il potere di annullamento di ufficio degli atti
amministrativi emanati dalla Regione spetterebbe soltanto al Governo
regionale, in base all'art. 23 dello Statuto speciale e non al Governo
dello Stato, dato che la Regione, quale soggetto costituzionale,
godrebbe di speciale autonomia garantita da leggi costituzionali;
autonomia sostanzialmente diversa da quella attribuita ai comuni e alle
provincie. Lo Statuto speciale escluderebbe che lo Stato possa
esercitare un controllo sugli atti amministrativi della Regione,
potendo soltanto impugnare i regolamenti regionali, davanti all'Alta
Corte siciliana, e i provvedimenti amministrativi davanti alla Corte
costituzionale, con ricorso per conflitto di attribuzione. Aggiunge che
se si ammettesse che il Governo dello Stato avesse conservato il potere
di annullare di ufficio gli atti delle Regioni, si verrebbe in sostanza
a disapplicare la disciplina costituzionale dei conflitti di
attribuzione, in quanto il Governo dello Stato "potrebbe farsi
giustizia da sé, sottraendosi alla giurisdizione della Corte
costituzionale".
Col secondo motivo deduce, sotto altro aspetto, la violazione degli
artt. 14 e 20 dello Statuto speciale.
Sostiene che il decreto del Presidente della Repubblica, ora
impugnato, dovrebbe ritenersi collegato con la materia che ha formato
oggetto dei provvedimenti amministrativi regionali annullati, cioè la
materia del turismo e della organizzazione di servizi propri della
Regione. Donde la illegittimità costituzionale del decreto del Capo
dello Stato, poiché avrebbe invaso la sfera di competenza esclusiva
della Regione, di cui all'art. 14, lett. n, dello Statuto speciale.
Con il terzo motivo, in via subordinata, la difesa della Regione
siciliana deduce la violazione dell'art. 21 dello Statuto regionale,
poiché la deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa
all'annullamento dei due decreti regionali sarebbe stata adottata senza
la prescritta partecipazione del Presidente della Regione, trattandosi
di materia di interesse della medesima.
Conclude quindi, perché, in accoglimento del ricorso, si dichiari
che spetta soltanto alla Regione annullare d'ufficio i propri atti e
che nessun potere spetta al riguardo al Governo dello Stato, e per
conseguenza si annulli il provvedimento impugnato.
L'Avvocatura dello Stato osserva che l'illegittimità prospettata
nel primo motivo del ricorso potrebbe essere considerata sotto due
aspetti distinti.
Sotto un primo aspetto, in quanto si contesta che il Governo dello
Stato potrebbe annullare in ogni tempo gli atti amministrativi della
Regione e si sostiene che tale potere spetterebbe invece al Governo
regionale, la censura sarebbe ammissibile formalmente, ma sarebbe
infondata nel merito, in base anche ai principi già affermati da
questa Corte con le sentenze n. 24 del 1957 e n. 23 del 1959.
Si assume che il potere di annullamento, in base all'art. 6 del
testo unico della legge comunale e provinciale, avrebbe carattere
generale e potrebbe quindi essere esercitato nei confronti di tutti gli
atti amministrativi anche degli enti locali, nonostante la loro
autonomia; che tale potere spetterebbe esclusivamente agli organi
supremi dello Stato, poiché si tratterebbe di un controllo del tutto
distinto e diverso dai controlli ordinari, in quanto presuppone, per il
suo esercizio, la valutazione dell'interesse generale. Valutazione che
potrebbe essere fatta soltanto dal Governo dello Stato, anche quale
espressione del carattere unitario dell'ordinamento amministrativo
dello Stato, in relazione al precetto dell'art. 5 della Costituzione.
Si aggiunge che l'appartenenza esclusiva al Governo dello Stato
dell'accennato potere di annullamento, particolarmente riguardo agli
atti della Regione siciliana, troverebbe espressa conferma nell'art. 6,
primo comma, del testo unico della legislazione comunale e provinciale
per la Regione (approvato con decreto del Presidente della Regione in
data 9 giugno 1954, n. 9). Nel quale articolo appunto il potere di
annullamento sarebbe deferito al Presidente della Repubblica. Né
avrebbero rilevanza in contrario la disposizione dell'art. 27 della
legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, e quella contenuta nell'art. 1
della successiva legge 14 dicembre 1953, n. 67, perché l'una e l'altra
disposizione riguarderebbero, in via generica, la sostituzione degli
organi regionali a quelli statali nelle norme della legislazione sugli
enti locali, restandone esclusa la competenza generale ed eccezionale
del Governo e del Capo dello Stato, che non potrebbe ritenersi
trasferita alla Regione.
Sotto altro aspetto, concernente la questione se il Governo dello
Stato, ammesso che ne fosse l'esclusivo titolare, avesse esercitato
legittimamente il potere di annullamento nei confronti della Regione,
la censura contenuta nel primo motivo sarebbe inammissibile, poiché
verterebbe non già sulla appartenenza, bensì sui limiti e sul
corretto esercizio del potere anzidetto. Questione che esulerebbe dalla
competenza di questa Corte, poiché mancherebbero gli estremi del
conflitto di attribuzione, quale è configurato nell'art. 134 della
Costituzione e nell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Comunque si fa rilevare che la censura, anche sotto questo profilo,
sarebbe infondata nel merito, in relazione al carattere particolare
dell'annullamento d'ufficio, sopra delineato.
Né, si aggiunge, con l'esercizio di tale potere nei confronti
della Regione, si verrebbe ad eludere la giurisdizione della Corte
costituzionale in materia di conflitti di attribuzione, poiché
l'illegittimità degli atti può derivare, come nella specie, anche da
motivi diversi dalla competenza.
La difesa dello Stato ritiene infondato anche il secondo motivo del
ricorso proposto dalla Regione, osservando, in proposito, che gli atti
di controllo, per se stessi, rimangono distinti ed autonomi rispetto
alla materia oggetto dell'atto sul quale viene esercitato il controllo
stesso. Materia che comunque, nella specie, esulerebbe dalla competenza
della Regione.
Il terzo motivo del ricorso sarebbe inammissibile, poiché non
riguarderebbe alcuna questione di legittimità costituzionale.
L'Avvocatura conclude quindi perché si respinga il ricorso e si
dichiari che spetta al Governo dello Stato il potere di annullare in
ogni tempo gli atti amministrativi illegittimi della Regione siciliana.
La difesa della Regione, con memoria depositata il 1 ottobre 1959,
illustrando i motivi del ricorso, precisa, circa il primo motivo, che
esulerebbero dal campo dell'attuale dibattito le questioni se il potere
di annullamento di ufficio spetti al Governo dello Stato nei confronti
delle altre Regioni e riguardo agli enti locali. A confutazione poi
dell'eccezione d'inammissibilità dedotta dall'Avvocatura dello Stato,
chiarisce che il decreto del Presidente della Repubblica avrebbe invaso
la sfera di competenza della Regione siciliana sotto tre aspetti:
1) in quanto il Governo dello Stato avrebbe esercitato un potere di
spettanza del Governo della Regione;
2) in quanto il provvedimento del Capo dello Stato riguarderebbe la
materia del turismo, rientrante nella potestà normativa e
amministrativa della Regione;
3) in quanto sarebbe stata violata la competenza del Presidente
della Regione circa il potere di partecipare alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che ha preceduto l'emanazione del decreto di
annullamento ora impugnato.
Per ciò che attiene alla questione fondamentale sulla spettanza al
Governo regionale del potere di annullare d'ufficio in ogni tempo gli
atti amministrativi emanati dal Presidente o dagli Assessori della
Sicilia, la difesa della Regione osserva anzitutto che, in base a vari
articoli dello Statuto speciale, alla Giunta regionale spetta il
governo della Regione, cioè tanto l'attività amministrativa in
stretto senso, quanto le funzioni esecutive, vale a dire quelle di
carattere politico e di alta amministrazione. Aggiunge d'altra parte
che, nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, il potere di
annullamento, diverso da quello spettante all'autorità gerarchicamente
superiore, opererebbe nel caso di mancanza di rapporto gerarchico e per
gli atti per i quali agli organi inferiori sia attribuita competenza
esclusiva. Anche sotto questo aspetto quindi detto potere si dovrebbe
riconoscere al Governo regionale, come unico mezzo di autotutela, nel
caso di mancato annullamento dell'atto illegittimo in via ordinaria.
La spettanza del potere al Governo regionale inoltre si baserebbe
sull'art. 27 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, non
impugnato. Si osserva al riguardo che, in seguito alla facoltà
concessa dall'art. 2 della successiva legge del 14 dicembre 1953, n.
67, il Governo regionale provvide all'emanazione del testo unico (di
semplice coordinamento) della legislazione in materia comunale e
provinciale (approvato con decreto del Presidente della Regione del 9
giugno 1954, n. 9) riproducendo bensì, nel primo e nel secondo comma
dell'art. 6, la disposizione dell'art. 6 del testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con decreto del 3 marzo 1934, n. 383,
ma aggiungendo, nel terzo comma, la disposizione dell'art. 27 della
ricordata legge regionale nel quale agli organi dello Stato verrebbero
sostituiti quelli regionali.
Passando quindi ad esaminare le caratteristiche particolari del
potere di annullamento d'ufficio, la difesa della Regione non condivide
l'opinione che nell'art. 6 del testo unico della legge comunale e
provinciale del 1934 sarebbe contenuto un principio generale
applicabile a tutti gli atti amministrativi emessi da qualsiasi organo
o ente pubblico. Dai precedenti legislativi dell'art. 6 e dalle
disposizioni contenute in altri articoli dello stesso testo unico
(artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 16) si desumerebbe invece che la disposizione
del ricordato art. 6 sarebbe limitata agli atti degli enti locali. Con
la conseguenza quindi che, di fronte al precetto dell'art. 5 della
Costituzione, che sancisce l'obbligo dello Stato di riconoscere e
promuovere le autonomie locali, tale potere, per essere ammesso nei
confronti della Regione siciliana, dovrebbe risultare da espressa
disposizione, perché, in caso diverso, costituirebbe violazione
dell'autonomia.
D'altra parte, lo Statuto speciale della Sicilia escluderebbe ogni
forma di controllo amministrativo del Governo dello Stato, e perciò
anche il provvedimento di annullamento preveduto dal testo unico della
legge comunale e provinciale del 1934. Con parallelismo, anche sotto
questo aspetto, con il controllo sugli organi che, a differenza degli
altri statuti, è deferito al Parlamento.
La Regione insiste infine sulla tesi, pure prospettata nel primo
motivo del ricorso, che, se si ammettesse il potere di annullamento da
parte dello Stato, si verrebbe ad eludere la competenza giurisdizionale
della Corte costituzionale in materia di conflitti di attribuzione; non
essendo neppure accettabile ammettere tale potere limitatamente al caso
in cui, nell'atto amministrativo regionale, si riscontrassero
eventualmente vizi di legittimità diversi da quelli concernenti la
sfera di competenza della Regione.
Quanto al secondo ed al terzo motivo, la difesa regionale,
riferendosi anche alle argomentazioni esposte nella memoria presentata
nel ricorso n. 18 del 1959, illustra le tesi svolte nelle deduzioni.
L'Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 1 ottobre
1959, relativamente al primo motivo del ricorso della Regione,
ribadisce che, nell'art. 6 del testo unico della legge comunale e
provinciale, sarebbe contenuto un principio di carattere generale,
applicabile quindi, senza necessità di espressa disposizione, anche al
di fuori della materia riguardante gli enti locali. L'annullamento
d'ufficio riguarderebbe perciò tutti gli atti amministrativi emanati
sia dallo Stato, sia da altri enti pubblici. E sebbene tale potere, di
carattere assoluto ed eccezionale, possa inquadrarsi nell'ampio
concetto del controllo, ne differirebbe tuttavia sostanzialmente, per
il suo carattere peculiare. Si distinguerebbe inoltre dall'autotutela
in senso stretto, in quanto questa spetta in genere a tutte le
autorità amministrative, mentre l'anzidetto potere sarebbe attribuito
ad un organo diverso e a salvaguardia di un interesse del tutto
differente.
In base a questi elementi, tenuto anche conto del procedimento
previsto per l'emanazine del decreto del Presidente della Repubblica,
la difesa dello Stato esclude che l'anzidetto potere eccezionale, in
mancanza di una espressa disposizione che lo attribuisca alla Regione,
possa essere da questa esercitato, sia sugli atti emanati dai propri
organi amministrativi, sia sugli atti degli altri enti pubblici, che
agiscono nell'ambito del territorio regionale. Diversa sarebbe la
questione se spetti alla Regione il potere di annullare i propri atti
in base all'ordinario principio di auto-tutela, riconosciuto in
generale dall'ordinamento giuridico a tutte le autorità
amministrative.
Tale tesi troverebbe anche conferma nel primo e nel secondo comma
dell'art. 6 del testo unico della legislazione comunale e provinciale
per il territorio siciliano, approvato con decreto del Presidente della
Regione 9 giugno 1954, n. 9. E riguardo all'art. 27 della legge
regionale 7 dicembre 1953, n. 62, rileva che questo riguarderebbe tutte
le ipotesi diverse da quelle prevedute nei due commi precedenti. Che
se, prosegue l'Avvocatura, si ritenesse possibile un'interpretazione
diversa dell'art. 27 e dell'art. 6 del testo unico regionale, questa
Corte potrebbe in via incidentale, e senza bisogno di alcun'altra
formalità, esaminare la legittimità costituzionale delle norme
anzidette.
La difesa dello Stato insiste d'altra parte nel prospettare la
questione se, nella specie, sia configurabile il conflitto quale è
disciplinato nel nostro sistema, in quanto, ammesso che il potere
generale di annullamento spetti sempre allo Stato e non alla Regione,
nella specie si avrebbe una controversia circa il corretto esercizio
del potere medesimo. Il che importerebbe eventualmente violazione di
una norma ordinaria e non costituzionale. Comunque, anche sotto questo
aspetto, la tesi della Regione sarebbe infondata nel merito, dato il
carattere particolare del potere generale di annullamento e dato anche
che le Regioni sono enti autarchici che agiscono nell'ambito
dell'ordinamento statale, ai sensi dell'art. 5 della Costituzione, ed a
tale ordinamento subordinate.
Circa poi il rilievo della difesa della Regione, che cioè lo
Stato, esercitando il potere di annullamento, potrebbe eludere la
competenza attribuita alla Corte costituzionale, qualora si trattasse
di questioni concernenti la sfera di competenza della Regione,
l'Avvocatura osserva che il rilievo sarebbe fondato soltanto se il
vizio dell'atto annullato dal Governo riguardasse la competenza
anzidetta e se lo Stato rivendicasse a se stesso il potere di
provvedere sulla materia oggetto dell'atto ritenuto illegittimo. Tale
ipotesi peraltro non si verificherebbe nella specie, sia perché il
provvedimento della Regione importerebbe violazione di una legge
ordinaria, sia perché neppure agli organi del potere esecutivo sarebbe
consentito derogare alle norme del Codice penale. Si dovrebbe quindi
escludere, nella specie, qualsiasi interferenza fra l'atto di
annullamento e la competenza della Corte costituzionale. Competenza
che non si pone in dubbio che sussista, ad esclusione di qualsiasi
altro rimedio, ed in deroga anche all'art. 6 del testo unico della
legge comunale e provinciale, quando sussistano gli estremi del
conflitto di attribuzione.
L'Avvocatura dello Stato ribadisce infine l'infondatezza del
secondo motivo e l'inammissibilità del terzo, aggiungendo, circa
quest'ultimo, che comunque sarebbe infondato, perché l'attribuzione al
Presidente della Regione del potere di partecipare al Consiglio dei
Ministri, non costituirebbe obbligo per il Governo di sollecitarne la
presenza, tanto più quando, come nella specie, si tratti di
deliberazioni in danno e non nell'interesse della Regione.
Con ricorso notificato il 4 agosto 1959 il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in riferimento al
decreto del Presidente della Regione siciliana 28 maggio 1959, n.
203-A, per il caso che sia accolto il precedente ricorso, con il quale
la Regione ha impugnato, in questa sede, il decreto 25 giugno 1959, n.
1098, del Presidente della Repubblica.
Anche in questa causa si sono costituiti tempestivamente,
depositando le deduzioni, l'Avvocatura generale dello Stato
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli avvocati
Guarino e Ciancio per la Regione siciliana.
La difesa dello Stato non contesta che la materia del turismo
rientri nella potestà normativa esclusiva della Regione. Rileva
peraltro che, date le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Regione del 28 maggio 1959, n. 203-A, sopra ricordate, l'oggetto
del provvedimento, sebbene in apparenza diretto all'esercizio di
attività turistiche, nella sostanza riguarderebbe il giuoco d'azzardo.
Il decreto stesso quindi non si riferirebbe a materia, come il turismo,
di competenza esclusiva della Regione, ma stabilirebbe invece una
deroga alle disposizioni dell'art. 718 del Codice penale, che considera
reato l'esercizio del giuoco d'azzardo. Deroga che non potrebbe
derivare se non da una legge dello Stato, e mai da un provvedimento
emanato dalla Regione.
L'Avvocatura conclude pertanto chiedendo che si dichiari che non
spetta alla Regione siciliana di autorizzare l'esercizio del giuoco
d'azzardo, e, in conseguenza, si annulli il decreto impugnato.
La difesa della Regione eccepisce pregiudizialmente
l'inammissibilità del ricorso sotto due aspetti.
Deduce anzitutto il difetto di interesse per lo Stato ad ottenere
l'annullamento del provvedimento del Presidente della Regione. Questo
provvedimento infatti avrebbe lo stesso oggetto dei decreti
dell'Assessore regionale 27 aprile 1949, n. 1, e 30 maggio 1950. E,
siccome questi due decreti non sono stati impugnati, essi
riprenderebbero vigore, se fosse annullato il decreto emanato dal
Presidente della Regione, oggetto dell'attuale ricorso. Donde
l'inutilità pratica di una dichiarazione di nullità del decreto
stesso.
Deduce altresì che il ricorso sarebbe inammissibile per
acquiescenza. Istituto che, se è dubbio possa applicarsi nei ricorsi
per illegittimità costituzionale delle leggi, sarebbe certamente
applicabile nei giudizi per conflitto di attribuzione, che
presenterebbero caratteristiche analoghe ai ricorsi in sede di
giustizia amministrativa. Nella specie l'acquiescenza deriverebbe dal
fatto che il decreto del Presidente della Regione, ora impugnato,
avrebbe semplicemente confermato quell'autorizzazione all'E. T. A. L.,
che già aveva formato oggetto del provvedimento assessoriale del 1949,
che non è stato invece impugnato, e dal comportamento del Governo
rispetto ad altre Regioni.
Nel merito, ai rilievi dell'Avvocatura dello Stato la difesa della
Regione oppone l'infondatezza del presupposto da cui muove il
ricorrente, quello cioè che il decreto impugnato riguardi
principalmente il giuoco d'azzardo, mentre invece l'autorizzazione alla
sub-concessionaria società "A. Zagara" comprenderebbe una serie di
attività di carattere turistico, tra le quali l'apertura del Kursaal e
l'esercizio del giuoco.
La difesa della Regione ricorda che l'E. T. A. L., ente istituito
con decreto legge 31 maggio 1935, n. 1410, con lo scopo di gestire
alberghi e di svolgere ogni attività turistica, nel 1937 fu
autorizzato ad esercitare a Tripoli il giuoco d'azzardo, che, con
decreto interministeriale del 30 aprile 1947, emanato in base alla
facoltà concessa dalla legge 18 maggio 1942, n. 669, e dal decreto
legge 22 aprile 1943, n. 560, l'E. T. A. L. fu autorizzato ad
esercitare in Italia la sua attività, e che in relazione a questo
provvedimento fu emanato il decreto dell'Assessore del 1949 concernente
l'autorizzazione a costruire il Kursaal a Taormina. Ne trae quindi la
conseguenza che l'autorizzazione ad esercitare il giuoco deriverebbe
all'E. T. A. L., e poi alla sub-concessionaria società Zagara, dalle
leggi e dal decreto anzidetto e non già dai provvedimenti regionali,
che si sarebbero limitati, il decreto dell'Assessore, a stabilire il
luogo dove l'E. T. A. L. avrebbe potuto esercitare la propria
attività, e, il decreto del Presidente, a confermare quanto già
precedentemente disposto.
Né, secondo la difesa della Regione, avrebbe rilevanza il fatto
che, con provvedimento ministeriale del 1951, l'autorizzazione all'E.
T. A. L. fu revocata, perché tale revoca non produrrebbe la
caducazione automatica del decreto emanato dall'Assessore regionale nel
1949.
Si fa notare d'altra parte che tutti i provvedimenti emanati dallo
Stato di autorizzazione a costruire e gestire Kursaal, non avrebbero
avuto come oggetto l'autorizzazione specifica a derogare alla
disciplina del giuoco contenuta nel Codice penale, bensì in generale
lo svolgimento di attività turistiche, e ricorda in proposito i
decreti legge relativi alle autorizzazioni concesse ai comuni di San
Remo, di Campione e di Venezia, nei quali in sostanza si sarebbero date
maggiori facoltà ai comuni in materia turistica. Dal che deriverebbe
che anche i provvedimenti emanati dagli organi regionali non avrebbero
carattere diverso e che i provvedimenti stessi riguarderebbero la
materia del turismo.
Si conclude quindi chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile, o in subordine infondato nel merito.
Con memoria depositata il 1 ottobre 1959 l'Avvocatura dello Stato,
a conferma ed illustrazione di quanto dedotto nel ricorso, osserva che,
poiché il giuoco d'azzardo costituisce reato previsto dal Codice
penale (artt. 718 e segg.), si tratterebbe di materia penale, circa la
quale alla Regione, come ha più volte affermato la Corte
costituzionale, non spetta alcuna potestà normativa. Sarebbe invece
riservato allo Stato di provvedere al riguardo con atto di carattere
legislativo, come dimostrerebbero i decreti legge emanati nella
materia. Contesta inoltre che l'esercizio del giuoco possa essere
compreso in un attività turistica, la quale dovrebbe essere intesa,
conformemente al sistema seguito dalla legislazione statale, in senso
proprio, con esclusione quindi di qualsiasi provvedimento che abbia
oggetto diverso. E, per quanto attiene alla Regione, se ne avrebbe
espressa conferma nel decreto legislativo 9 aprile 1956, n. 510, di
attuazione dello Statuto siciliano in materia di turismo, con il quale
sono state trasferite alla Regione le attribuzioni del Commissario del
turismo, già stabilite dal decreto legislativo del 12 settembre 1947,
n. 941. Attribuzioni che riguarderebbero esclusivamente attività
turistiche; di guisa che la competenza della Regione, nella materia
anzidetta, non potrebbe essere più estesa di quella devoluta al
Commissario nel territorio dello Stato. Né potrebbe parlarsi, aggiunge
l'Avvocatura, di una conferma di precedenti autorizzazioni al riguardo,
poiché, a prescindere dal decreto dell'Assessore del 1949, che non
sarebbe stato mai registrato e non avrebbe quindi avuto effetto, quando
fu emanato il decreto del Presidente della Regione del 1959, all'E. T.
A. L. era stata già revocata l'autorizzazione ad esercitare in Italia
le attività già svolte nella Libia. E si pone pure in rilievo che la
facoltà concessa dalla legge del 18 maggio 1942, n. 669, e dal decreto
legge 22 aprile 1943, n. 560, al Ministro dell'Africa italiana,
d'intesa con i Ministri delle finanze e delle corporazioni, di
autorizzare gli enti operanti nell'Africa orientale e nella Libia ad
esercitare la loro attività in Italia, con osservanza delle
disposizioni vigenti, avrebbe avuto soltanto l'effetto di derogare ai
limiti territoriali fissati per lo svolgimento dell'attività
dell'ente, lasciando peraltro integra la competenza ordinaria per la
concessione di speciali autorizzazioni. Ritiene quindi che,., nel caso
dell'E. T. A. L., sarebbe stata necessaria un ulteriore autorizzazione
specifica da parte dell'organo competente, che non sarebbe né
l'Assessore né il Presidente della Regione. L'Avvocatura insiste
quindi nelle conclusioni già proposte.
Anche la Regione ha depositato, nella stessa data del 1 ottobre
1959, una memoria, nella quale illustra l'inammissibilità del ricorso
sotto gli aspetti già dedotti.
Sostiene inoltre l'inammissibilità del ricorso anche perché
mancherebbero gli estremi del conflitto di attribuzione, dato che lo
Stato sostiene che il decreto del Presidente della Regione derogherebbe
alle norme del Codice penale in materia di giuoco (tesi infondata in
merito, secondo la Regione), assumendo che in tale materia non potrebbe
provvedere in via amministrativa neppure il Governo dello Stato. La
Regione perciò non avrebbe sotto questo aspetto invaso la competenza
dello Stato.
Nel merito la difesa della Regione ribadisce, svolgendole
ampiamente, le due tesi già prospettate nelle deduzioni a confutazione
del ricorso.
La prima, rilevando in sostanza che l'organizzazione di un casinò
o di un Kursaal, come oggetto di concessione amministrativa, esulerebbe
dalla materia penale. Tale organizzazione, come si desumerebbe da tutta
la legislazione italiana in materia che la difesa della Regione esamina
analiticamente, non riguarderebbe il giuoco d'azzardo in sé
considerato, ma riguarderebbe piuttosto un'attività turistica ed
alberghiera che funzionerebbe in comuni che fossero stazioni di cura,
di soggiorno e di turismo. Secondo tale tesi quindi l'esercizio del
giuoco rientrerebbe fra le attività (da utilizzarsi da turisti e
forestieri) comprese nella complessa organizzazione del Kursaal,
autorizzato a svolgere le attività stesse in determinati comuni, cui
verrebbero conferite facoltà più ampie in materia di turismo.
Ed anche per la Regione siciliana, che in materia di turismo ha
competenza esclusiva, i provvedimenti emanati rifletterebbero
un'organizzazione del tipo di quella accennata, come si dedurrebbe dai
decreti dell'Assessore del 1949 e del 1950, data la località cui essi
si riferiscono.
La seconda tesi è prospettata in subordine, nel senso che il
decreto impugnato, ed a maggior ragione quello emanato dal Presidente
della Regione, non avrebbero per oggetto un'autorizzazione per
l'esercizio del giuoco all'ente E. T. A. L. e alla società
sub-concessionaria Zagara. L' E. T. A. L. infatti, in base al decreto
legge del 1935 che lo aveva istituito, già era autorizzato a gestire
un Kursaal e a gestirlo in Libia in base ai decreti del governatore del
1937; e con il decreto interministeriale del 1947 era stato poi
autorizzato a svolgere la propria attività in Italia. Ne conseguirebbe
che il decreto dell'Assessore del 1949 per il suo contenuto e per il
collegamento con i provvedimenti già emanati dallo Stato,
riguarderebbe l'autorizzazione all'E. T. A. L. ad esercitare in
Taormina quelle stesse attività che avevano formato oggetto delle
precedenti autorizzazioni. Questo essendo il contenuto del decreto
emanato dall'Assessore nel 1949 sarebbe da escludere altresì che anche
il decreto del Presidente della Regione, ora impugnato, contenga
un'autorizzazione all'esercizio del giuoco.
La difesa della Regione insiste quindi nelle conclusioni già
prese, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e in
subordine sia rigettato. Considerato in diritto :
I due ricorsi, discussi nella stessa udienza, per la loro
connessione, devono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Come si è già accennato in precedenza, la Regione ha impugnato il
decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1959, n. 1098,
perché avrebbe violato la sfera di competenza costituzionale
attribuita alla Regione, in quanto il Governo dello Stato avrebbe
esercitato il potere di annullamento d'ufficio su atti propri della
Regione medesima, mentre tale potere spetterebbe al Governo regionale;
perché il decreto del Capo dello Stato avrebbe inciso nella materia
del turismo che rientra nella potestà normativa esclusiva attribuita
alla Sicilia dall'art. 14, lett. n, dello Statuto speciale; e perché
inoltre, alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che precedette
l'emanazione del decreto di annullamento, non sarebbe stato invitato a
partecipare il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 21 dello
stesso Statuto.
È da premettere, come pure rileva la difesa della Regione, che,
dati i termini nei quali è stato proposto il ricorso, esulano
dall'ambito dell'attuale controversia la questione se spetti o meno al
Governo dello Stato il potere di annullamento d'ufficio degli atti
amministrativi nei confronti delle altre Regioni, e nei confronti degli
enti locali che svolgono la loro attività nel territorio regionale. Il
tema del dibattito quindi, per quanto attiene all'accennato potere di
annullamento, resta circoscritto ai rapporti tra lo Stato e la Regione
siciliana.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso l'Avvocatura dello Stato
rileva che, nella questione generale che forma oggetto del primo
motivo, si possono individuare due distinte censure. In quanto cioè,
da un lato, la Regione rivendica ai propri organi il potere di
annullare d'ufficio gli atti amministrativi da essa emanati, e in
quanto, dall'altro, si duole che il Governo dello Stato abbia
esercitato tale potere nei confronti dell'Amministrazione regionale,
con un atto di controllo non consentito dal sistema statutario. E
mentre, in relazione al primo aspetto, non dubita dell'ammissibilità
del ricorso, poiché risulterebbe sicuramente delineato il conflitto di
attribuzione, quale è configurato nell'art. 39 della legge 11 marzo
1953, n. 87, dubita invece che il conflitto possa riscontrarsi sotto il
secondo aspetto. Deduce in proposito che, dovendosi ammettere che il
potere generale di annullamento spetta al Governo dello Stato, la
questione se questo potere possa correttamente esercitarsi anche
rispetto agli atti amministrativi emanati dalla Regione, potrebbe dar
luogo ad un giudizio ordinario circa la legittimità degli atti
medesimi, e non ad una controversia di carattere costituzionale di
competenza di questa Corte.
L'eccezione non appare fondata. Anzitutto essa presuppone già
risoluto, nel senso sostenuto dalla difesa dello Stato, il problema,
che attiene invece al merito, se il potere di annullamento d'ufficio,
di cui all'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale
(approvato con decreto del 3 marzo 1934, n. 383) spetti alla Regione,
per quanto riguarda i propri atti, e non al Governo dello Stato. E da
tener presente, in secondo luogo, che la difesa della Regione, come
risulta diffusamente chiarito nella memoria, ha impugnato il decreto
del Presidente della Repubblica, sostenendo, non soltanto che spetta
agli organi regionali l'anzidetto potere, ma altresì che il Governo
dello Stato, esercitandolo nei confronti della Regione, avrebbe
illegittimamente interferito nella sfera di competenza propria della
medesima, mediante un atto di controllo sugli atti amministrativi
regionali il quale, in base a disposizioni dello Statuto speciale, non
potrebbe spettare al Governo dello Stato. Ora non pare dubitabile che,
in queste censure, dato che la Regione rivendica di fronte allo Stato
la propria autonomia costituzionalmente garantita, che afferma essere
stata lesa dal provvedimento statale, si riscontrino gli estremi del
conflitto di attribuzione ai sensi e per gli effetti preveduti
dall'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione
all'art. 134 della Costituzione.
Il primo motivo del ricorso pertanto, considerato sotto gli aspetti
cui si riferisce l'Avvocatura, deve ritenersi ammissibile.
Ma è anche ammissibile il secondo motivo, necessariamente
collegato al primo, in quanto la difesa della Regione, come si è
accennato, deduce che il Governo, in particolare, avrebbe esercitato il
controllo mediante il decreto di annullamento incidendo in una materia,
quella turistica, che la Regione sostiene rientri nella sua esclusiva
competenza legislativa e amministrativa. Peraltro, pure relativamente a
tale doglianza, si profila, nella memoria dell'Avvocatura, un'eccezione
di inammissibilità (sollevabile del resto anche di ufficio) che
riguarda la configurabilità del conflitto e quindi la competenza di
questa Corte. Rispondendo ad una argomentazione della Regione,
prospettata nel senso che lo Stato con l'esercizio del potere di
annullamento verrebbe ad eludere, in certi casi, l'accennata
competenza, l'Avvocatura osserva che "l'argomentazione sarebbe fondata
soltanto nella ipotesi in cui il vizio dell'atto annullato riguardasse
la competenza costituzionale, e sempre quando la Stato rivendicasse a
sé il potere che ritenesse non rientrare nella competenza della
Regione". Nella specie per altro, si chiarisce, gli organi regionali,
con i provvedimenti annullati, avrebbero derogato all'art. 718 del
Codice penale che vieta il giuoco d'azzardo. Di guisa che, in relazione
ai provvedimenti annullati con il decreto ora impugnato, non sorgerebbe
alcuna questione costituzionale da decidersi in sede di conflitto di
attribuzione, sia perché i provvedimenti anzidetti sarebbero viziati
da "illegittimità ordinaria", sia perché i provvedimenti stessi non
avrebbero invaso la sfera di competenza riservata all'Amministrazione
dello Stato, perché neppure a quest'ultima sarebbe consentito derogare
alle norme del Codice penale, occorrendo invece un provvedimendo di
carattere legislativo.
Senonché, circa il primo punto, occorre tener presente che la
censura è dedotta dalla ricorrente con particolare riferimento alla
motivazione del decreto di annullamento ora impugnato. Dalla quale
risulta che è stata ritenuta la illegittimità dei provvedimenti
emanati dal Presidente e dall'Assessore regionale, in quanto "tali
decreti erano intesi a consentire un'attività vietata dagli articoli
718-725 del Codice penale". Ora la Regione (riferendosi espressamente
a quanto dedotto nel ricorso proposto per lo Stato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri) oppone che i provvedimenti anzidetti avevano
per oggetto la costruzione di un Kursaal in Taormina, con una
organizzazione complessa di carattere prevalentemente turistico ed
alberghiero (materia questa di esclusiva competenza della Regione), e
non comportavano perciò alcuna deroga alla legge penale, anche se, in
questa organizzazione, era compreso il giuoco d'azzardo. Ai fini
dell'ammissibilità del secondo motivo del ricorso quindi, non si può
fondatamente disconoscere che, anche sotto tale aspetto, si configuri
un conflitto di attribuzione di competenza di questa Corte. Poiché
appunto la Regione, come si è detto, sostiene che il contenuto dei
provvedimenti annullati rientri nella sua competenza esclusiva, violata
dal decreto di annullamento.
Per quanto riguarda il secondo punto dell'argomentazione
prospettata dalla difesa dello Stato, è da osservare, sempre ai fini
dell'ammissibilità del ricorso, che ammesso che alle norme del Codice
penale si possa derogare soltanto con legge dello Stato e non con un
provvedimento amministrativo, ciò non importa tuttavia che,
nell'ipotesi dianzi configurata, si esca dall'ambito dell'art. 39 della
legge 11 marzo 1953, n. 87. Questo dispone, com'è noto, che lo Stato,
e per esso il Presidente del Consiglio dei Ministri, può proporre il
ricorso per il regolamento di competenza davanti questa Corte, quando
la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata
dalla Costituzione allo Stato medesimo. Sfera di competenza che, data
l'ampia formulazione della legge, non può che riferirsi allo Stato
considerato nella sua unità organica. Nei giudizi promossi ai sensi
del citato art. 39 lo Stato, attraverso l'organo costituzionalmente
qualificato, agisce o contraddice nei confronti della Regione, a tutela
dell'ordinamento giuridico generale stabilito dalla Costituzione e
quindi a tutela dei poteri allo Stato stesso conferiti. Di guisa che il
conflitto è configurabile, non soltanto quando si assume che la
Regione, con un suo atto amministrativo, abbia interferito nella sfera
di competenza propria del Governo, organo del potere esecutivo, ma
anche quando, come nel caso, si deduce che l'atto regionale abbia
inciso sulle attribuzioni del potere legislativo. Se fosse esatta la
tesi, cui accenna la difesa dello Stato, alla competenza della Corte
costituzionale si apporterebbero limitazioni non autorizzate dalla
formulazione della legge, che, come si è detto, è ampia e
comprensiva, con palese e non ammissibile deviazione dal sistema
relativo al regolamento costituzionale dei rapporti fra lo Stato e le
Regioni.
Nel merito, circa la prima questione sottoposta all'esame di questa
Corte, la difesa della Regione, come si è accennato, sostiene che il
potere di annullare di ufficio, in sede governativa, gli atti del
Presidente e degli Assessori regionali, sarebbe trasferito al Governo
regionale. Potere, che, a quanto si assume, avrebbe caratteristiche
analoghe a quello conferito al Governo dello Stato dall'art. 6 del
testo unico del 1934, per l'organo cui tale potere sarebbe devoluto,
per le differenze sostanziali fra l'atto emanato nell'esercizio del
potere medesimo e l'annullamento ordinario in via gerarchica, per le
formalità che ne condizionerebbero l'emanazione e per gli atti che
potrebbero formarne oggetto.
Tale tesi peraltro non può ritenersi fondata. Le sentenze di
questa Corte nn. 24 del 1957 e 23 del 1959, pure ricordate dalle parti,
sebbene concernenti, la prima, la dichiarazione di illegittimità di
una disposizione legislativa regionale sarda attributiva alla Regione
dell'accennato potere di annullamento nei confronti degli atti degli
enti locali, e, la seconda, l'applicazione di tale potere, da parte del
Governo, ad un provvedimento di un comune della provincia di Bolzano,
enunciano tuttavia principi di portata più generale, che chiariscono e
precisano i caratteri fondamentali del potere di annullamento di
ufficio disciplinato dal predetto testo unico del 1934.
Nella sentenza n. 24, infatti, si è posto in rilievo che detto
potere eccezionale, pur rientrando nella categoria degli atti di
controllo in largo senso, "presuppone per il suo esercizio una
valutazione dell'interesse generale, che può essere fatta soltanto
dagli organi supremi del potere esecutivo, e deve essere circondato da
particolari garanzie, appunto in considerazione della sua
eccezionalità, quali la pronuncia per decreto del Capo dello Stato,
sentito il parere del Consiglio di Stato". Nella successiva sentenza n.
23 del 1959, questi principi sono stati confermati, osservando che il
potere di annullamento degli atti amministrativi illegittimi, quando lo
esigano ragioni di interesse generale, è istituto che risale alla
fondazione dello Stato italiano, e che, fin da allora, nonostante
l'originaria mancanza di una norma di legge che lo disciplinasse, è
stato costantemente considerato come manifestazione essenziale della
legalità e dell'unitarietà di direzione dell'ordinamento
amministrativo dello Stato, e riconosciuto altresì applicabile a tutti
gli atti amministrativi, da qualsiasi autorità statale o autarchica
promanassero. Se ne è perciò dedotto che questo speciale istituto,
preordinato alla tutela della legalità e dell'interesse generale, "non
soltanto non contrasta con i principi costituzionali relativi
all'organizzazione amministrativa dello Stato e alle autonomie locali,
ma si inserisce in piena armonia nel sistema, concepito dall'art. 5
della Costituzione, nel quale il decentramento organico e istituzionale
è ordinato in modo da non contrastare col carattere unitario dello
Stato". E si aggiunge infine che, "a meno che urti con altri precetti,
non può ledere le autonomie il ripristino da parte dello Stato della
legalità turbata da atti degli enti pubblici".
Ora la tesi sostenuta dalla Regione è in contrasto con tali
principi che devono essere confermati. E, in base ai principi stessi,
resta altresì superata l'obiezione con la quale si pone il dubbio, non
fondato, che la norma del citato art. 6 contenga un principio generale
(in relazione agli atti amministrativi ai quali è stato ritenuto
applicabile), il quale trascende l'ambito della materia cui si
riferisce l'accennato testo unico, secondo l'opinione accolta dalla
dottrina e dalla costante giurisprudenza. Il richiamo quindi
dell'anzidetta disposizione, contenuto nelle leggi ricordate negli
scritti difensivi della Regione - in quella del 17 luglio 1890, n.
6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art.
52), nel testo unico del 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonifiche
(art. 101) e nel testo unico del 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi
sanitarie - non significa, come si sostiene, che l'accennato potere,
per l'eccezionalità che lo contraddistingue, possa esercitarsi
soltanto nei casi espressamente contemplati. Ma deve essere considerato
quale applicazione del principio generale di cui è fatto cenno. Ed
infatti la disposizione dell'art. 357 del testo unico delle leggi
sanitarie, stabilisce che, per quanto concerne gli annullamenti di
ufficio, si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della
legge comunale e provinciale. Che d'altra parte il potere di
annullamento, di cui si tratta, abbia carattere eccezionale, è
generalmente riconosciuto, ma non nel senso sostenuto dalla difesa
della Regione. L'eccezionalità invero si ricollega al fatto che
l'esercizio del potere stesso è attribuito ad un organo diverso da
quelli cui è devoluto il potere ordinario di annullamento e che il
Governo può discrezionalmente avvalersene soltanto quando, per la
tutela dell'interesse generale, si manifesta la necessità di
ripristinare la legalità turbata da atti amministrativi illegittimi
(come ha già posto in rilievo la sentenza di questa Corte n. 23 del
1959), e non abbiano regolarmente funzionato gli organi ordinari di
controllo. Il che non esclude quindi che l'annullamento di ufficio
possa esercitarsi anche al di fuori dei casi preveduti espressamente da
norme legislative.
Con quanto si è finora osservato peraltro non si nega che il
Governo della Regione siciliana, come ogni altra autorità
amministrativa, possa annullare o revocare gli atti della propria
amministrazione, ma si intende ribadire, in relazione all'attuale
controversia, il concetto che l'accennato potere attribuito in base
all'art. 6 del testo unico del 1934, come è disciplinato dalla legge
statale, non può ritenersi attribuito alla Regione, essendo demandato
al Governo dello Stato, con particolari modalità, in considerazione
dell'interesse generale che ne condiziona e ne giustifica l'esercizio.
Per quanto riguarda l'altra questione, collegata con la prima,
relativa alla illegittimità dell'esercizio di tale potere nei
confronti dei provvedimenti emanati dal Presidente della Regione e
dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo, è da ricordare che la
questione stessa, come pure si è già accennato, è prospettata negli
scritti difensivi della Regione e nella discussione orale, sotto due
profili diversi. Sotto un primo profilo, di carattere generale, si fa
rilevare che nessun atto di controllo può essere esercitato da organi
centrali dello Stato riguardo all'attività amministrativa propria
della Regione siciliana. Ciò, in quanto, nello Statuto speciale, si
trova delineato un sistema autonomo e compiuto di controllo sugli atti
emanati dagli organi regionali. Sistema che renderebbe incompatibile
con l'autonomia, garantita alla Regione da norme di carattere
costituzionale, qualsiasi intervento da parte del Governo dello Stato.
Sotto un profilo particolare (prospettato nel secondo motivo) la
Regione osserva d'altra parte, come si è già rilevato, che l'atto di
controllo non può essere dissociato dalla materia oggetto dei
provvedimenti annullati, e che perciò, in quanto incide nella materia
del turismo, il decreto impugnato avrebbe invaso la sfera di competenza
della Regione.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, all'esame dell'accennata
questione particolare osterebbe la considerazione che l'attività di
controllo in genere ed il potere governativo di annullamento in specie,
sono distinti ed autonomi rispetto alla materia oggetto del
provvedimento annullato. Senonché, nei giudizi per conflitto di
attribuzione, come è espressamente stabilito dall'art. 39 della legge
11 marzo 1953, n. 87, un atto amministrativo dello Stato, o della
Regione, può essere impugnato quando abbia invaso la competenza
costituzionale dell'uno o dell'altra. Siffatta violazione peraltro può
sussistere in relazione all'atto per sé considerato e con riguardo
all'oggetto cui l'atto si riferisce. Ora il decreto del Presidente
della Repubblica è stato impugnato, sia per se stesso, è opportuno
qui ripeterlo, sostenendosi che il potere di annullamento spetta agli
organi regionali, e che comunque il Governo dello Stato ha esercitato
un controllo illegittimo sugli atti amministrativi della Regione, e sia
per il suo contenuto, in quanto avrebbe interferito in materia
riservata alla Regione.
Ciò chiarito ed essendosi ritenuta infondata la prima delle tre
tesi prospettate dalla difesa regionale, ad avviso della Corte, per
decidere l'attuale controversia, si può prescindere dall'esaminare la
seconda, circa l'ammissibilità di un controllo da parte del Governo
dello Stato sugli atti amministrativi della Regione siciliana; problema
che perciò rimane del tutto impregiudicato. Infatti alla dichiarazione
d'illegittimità del decreto del Presidente della Repubblica si
perviene, nel caso concreto, per l'assorbente motivo che il Governo,
con un atto di controllo in sede amministrativa, ha interferito in una
questione di rilevanza costituzionale attinente al regolamento dei
rapporti fra lo Stato e la Regione siciliana. Questione che, come si è
in precedenza accennato esaminando le eccezioni di inammissibilità del
ricorso, dà luogo ad un conflitto di attribuzione, la cui risoluzione
perciò non può spettare che a questa Corte. Alla quale il sistema
instaurato dalla Costituzione attribuisce competenza esclusiva, con
pienezza di effetti della decisione, dato che l'articolo 38 della
ricordata legge stabilisce che la Corte, quando risolve il conflitto,
non soltanto dichiara il potere al quale spettano le attribuzioni in
contestazione, ma annulla altresì l'atto viziato da incompetenza. Ora
il decreto del Presidente della Repubblica è in evidente contrasto con
tale sistema, il quale prevede un controllo di carattere
giurisdizionale che, per la materia che forma oggetto del dibattito e
per la natura dell'organo cui è attribuito, esclude necessariamente -
come pure riconosce l'Avvocatura - l'intervento di qualsiasi altro
organo dello Stato. Controllo pertanto che, mentre rappresenta la
suprema garanzia circa il regolamento dei rapporti fra lo Stato e le
Regioni, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, costituisce, in pari
tempo, anche la più alta tutela dell'autonomia alle Regioni stesse
attribuita dalla Costituzione e dagli Statuti.
Per tali considerazioni il ricorso della Regione, sotto l'aspetto
ora esaminato, deve ritenersi fondato e, per conseguenza deve essere
annullato il decreto del Presidente della Repubblica.
Resta assorbito il terzo motivo dedotto, del resto, in linea
subordinata.
Occorre pertanto esaminare il ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, contro il decreto del Presidente della Regione
28 maggio 1959, n. 283.
La difesa della Regione deduce pregiudizialmente quattro motivi di
inammissibilità.
Col primo sostiene il difetto d'interesse, da parte dello Stato, ad
ottenere l'annullamento del decreto anzidetto, che, si assume, sarebbe
stato impugnato soltanto nella parte che riguarda l'autorizzazione
all'esercizio del giuoco d'azzardo. Autorizzazione che sarebbe
contenuta invece nel precedente provvedimento dell'Assessore per il
turismo e lo spettacolo in data 27 aprile 1949, n. 1, confermato, su
questo punto, dal successivo provvedimento del Presidente. Donde
l'inutilità di un'eventuale pronunzia di annullamento di quest'ultimo
decreto, perché rivivrebbe quello emanato dall'Assessore, non
impugnato e non più impugnabile per decorrenza del termine. L'assunto
non è fondato.
Con la legge 18 maggio 1942, n. 669, contenente norme relative alla
gestione, nel territorio dello Stato, durante la guerra, delle
attività economiche esercitate nell'Africa orientale, si stabilì che
gli enti, istituiti per l'esercizio delle attività anzidette,
potevano, col consenso dei Ministri per l'Africa italiana, per le
finanze e per le corporazioni, esercitarle anche al di fuori del
territorio stesso, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in
materia. Con decreto legge del 22 aprile 1943, n. 560, tale
disposizione fu estesa anche agli enti che svolgevano la loro attività
nella Libia. E pertanto, con decreto interministeriale del 30 aprile
1947, l'Ente turistico ed alberghiero della Libia (E. T. A. L.),
istituito con decreto del 31 maggio 1935, n. 1410, con sede in Tripoli,
fu autorizzato ad esercitare in Italia gestioni alberghiere e le altre
attività economiche previste dall'articolo primo del ricordato decreto
del 1935. Riferendosi appunto - come risulta dalle premesse - al
predetto decreto ministeriale, l'Assessore della Regione siciliana, nel
1949, autorizzò lo stesso E. T. A. L. a svolgere, in Taormina, i
programmi inerenti al proprio scopo e, anche a mezzo di dipendenti e di
sub-concessionari, tutte le attività connesse con lo scopo anzidetto,
già esercitate in Libia, compreso il giuoco d'azzardo.
L'autorizzazione ministeriale, peraltro, venute a cessare le ragioni
che l'avevano giustificata, fu revocata con successivo decreto del 3
maggio 1951 e cessò di avere effetto dalla data del decreto stesso.
Quando perciò è stato emanato il decreto del Presidente della
Regione, ora impugnato, cioè nel 1959, l'E. T. A.L. non avrebbe più
potuto esercitare alcuna attività nel territorio dello Stato (anche
ammesso che vi fosse compreso il giuoco d'azzardo), e non avrebbe più
potuto quindi neppure esercitarla in Sicilia, dato che all'estensione
dell'attività anzidetta faceva espresso riferimento, come presupposto
necessario, il provvedimento dell'Assessore. Il quale pertanto (a parte
che è rimasto privo di efficacia, non essendo stato registrato alla
Corte dei conti) non può rivivere in seguito all'eventuale
annullamento del decreto impugnato.
È pure infondato il secondo motivo di inammissibilità, con il
quale si deduce che il decreto del Presidente della Regione non sarebbe
impugnabile, in quanto, nella parte che ha formato oggetto del ricorso
(l'autorizzazione ad esercitare il giuoco d'azzardo), avrebbe
integralmente confermato il contenuto di quello precedente emanato
dall'Assessore.
Questa Corte, con la sentenza n. 44 del 1957, ha chiarito "che nei
giudizi di legittimità costituzionale, anche proposti in via
principale, non possono avere rilievo istituti, come quelli
dell'inammissibilità del ricorso per acquiescenza, e per il carattere
confermativo del provvedimento impugnato, quali sono stati specialmente
elaborati dalla giurisprudenza amministrativa". Il principio, già
applicato ai giudizi per conflitto di attribuzione con la sentenza n.
82 del 1958, deve essere ora confermato. In questi giudizi infatti,
promossi dallo Stato o dalle Regioni, si discute della legittimità di
atti amministrativi, i quali, per se stessi singolarmente considerati,
costituiscono manifestazioni concrete ed autonome del potere che lo
Stato o le Regioni, a seconda dei casi, assumono di loro spettanza, in
base alla Costituzione o agli Statuti speciali. Di guisa che la
proposizione del ricorso in relazione a ciascun provvedimento è
legittimata, indipendentemente dal fatto che non sia stato impugnato un
precedente provvedimento di contenuto sostanzialmente identico. Né vi
contrasta la sentenza di questa Corte n. 32 del 1958, perché, nel caso
allora esaminato (proroga del termine per l'adozione del libretto
personale per i lavoratori agricoli in alcune provincie), il ricorso è
stato dichiarato inammissibile, in quanto l'atto successivamente
emanato aveva carattere meramente accessorio di quello precedente non
impugnato. Non si può quindi porre in dubbio l'ammissibilità
dell'attuale ricorso. È pure da notare comunque che il decreto del
Presidente della Regione, oltre ad essere stato emanato da un'autorità
diversa, riguarda anche un diverso soggetto, cioè la società "A.
Zagara" e non più l'ente pubblico E.T.A.L. cui si riferisce il decreto
precedente, e che richiama, è vero, le disposizioni già comprese in
quest'ultimo e nelle modificazioni, ma le adotta integrandole e
modificandole (art. 2), anche in qualche parte riguardante l'esercizio
del giuoco d'azzardo.
Per quanto concerne poi l'acquiescenza derivante dal comportamento
dello Stato, per respingere l'eccezione basta considerare che il
difetto di impugnazione di provvedimenti emanati da altra Regione nella
materia del giuoco, non può ovviamente ritenersi incompatibile con la
proposizione del ricorso relativamente ad atti promananti, come nel
caso, da una Regione diversa; e che lo Stato non aveva alcuna ragione
di impugnare il decreto dell'Assessore, in quanto era rimasto
giuridicamente privo di effetto per mancata registrazione.
Deduce infine la difesa della Regione l'inammissibilità del
ricorso per mancanza degli estremi del conflitto di attribuzione, in
relazione alla tesi sostenuta dalla difesa dello Stato, che cioè il
decreto del Presidente della Regione conterrebbe una deroga ad una
norma penale, circa la quale neppure il potere esecutivo sarebbe
competente a provvedere.
La questione peraltro è stata già esaminata in relazione ai
motivi di inammissibilità nei riguardi del ricorso proposto dalla
Regione. Non è perciò il caso di ripetere le osservazioni già
esposte in proposito, per respingere ora, pure sotto questo profilo,
l'eccezione di inammissibilità.
Nel merito l'Avvocatura sostiene, come si è in precedenza
accennato, che il decreto del Presidente della Regione avrebbe, come
principale e preminente oggetto, l'esercizio del giuoco d'azzardo, e
che tutte le altre attività turistiche, alberghiere e sportive, cui si
riferisce il decreto stesso, sarebbero a questo subordinate. Con la
conseguenza quindi dell'illegittimità totale (e in questo senso
appunto conclude la difesa dello Stato) del decreto anzidetto, perché
l'esercizio del giuoco d'azzardo è vietato dal Codice penale e il
derogare a tale divieto esulerebbe dalla competenza regionale.
A tale tesi la Regione oppone in sostanza che, quando si tratta di
una fattispecie complessa quale l'organizzazione di un Kursaal, la cui
istituzione sia stata autorizzata nei comuni considerati stazioni di
cura, di soggiorno o di turismo (come appunto quello di Taormina),
nell'organizzazione stessa resterebbero assorbite tutte le attività
turistiche, alberghiere, artistiche e sportive, compreso l'esercizio
del giuoco d'azzardo, che, per se stesso, isolatamente considerato, non
sarebbe consentito. Di guisa che la disciplina giuridica della
fattispecie anzidetta sarebbe quella propria della organizzazione e non
quella particolare inerente alla attività vietata. Il decreto del
Presidente della Regione quindi, avendo come oggetto l'istituzione del
Kursaal, con tutte le attività di cui si è fatto cenno, resterebbe
nell'ambito della competenza regionale, poiché riguarderebbe la
materia del turismo. Come parimenti all'incremento del turismo,
ampliando la competenza originariamente spettante ai comuni, si
riferirebbero, secondo la difesa della Regione, anche i provvedimenti
emanati dallo Stato a favore dei comuni di S. Remo, di Campione e di
Venezia (decreti 22 dicembre 1927, n. 2448, 2 marzo 1933, n. 201, e 16
luglio 1936, n. 1404). In base ai quali provvedimenti, nei detti
comuni, si è pure consentito, comprendendolo nel complesso delle
attività turistiche, anche l'esercizio del giuoco d'azzardo.
Senonché può ammettersi che, nel decreto del Presidente della
Regione, in quanto ha autorizzato la società "A. Zagara" a costruire
in Taormina un Kursaal, alberghi ed altri locali adatti a
manifestazioni artistiche, culturali e sportive e ad esercitare
molteplici attività, compreso l'esercizio del giuoco d'azzardo, si
possa riscontrare un'organizzazione complessa e multiforme. Può pure
ritenersi che un'organizzazione siffatta possa essere ricondotta ad un
concetto unitario da un punto di vista tecnico ed economico, per
l'attuazione e lo sviluppo di un determinato programma, preordinato
allo sviluppo turistico nel comune di Taormina. Ciò non significa
però che, dal punto di vista giuridico ed al fine specifico
dell'attuale giudizio, ciascuna delle dette attività, sol perché
compresa nell'accennata organizzazione, venga ad assumere fisionomia
diversa da quella che le è propria, e che quindi anche il giuoco
d'azzardo, considerato come reato, possa diventare un'attività
senz'altro consentita. Se ciò fosse esatto sarebbe del tutto agevole
eludere la legge, tutte le volte che si istituissero organizzazioni
analoghe a quella cui si è accennato, il che ovviamente non è
ammissibile. Ne deriva che, nel complesso contenuto del decreto ora
impugnato, le varie attività che la società "A. Zagara" è
autorizzata a svolgere, devono essere mantenute distinte e
distintamente considerate. Ciò dimostra che non può essere neppure
accolta la tesi inversa dedotta dalla difesa dello Stato, che
porterebbe all'annullamento totale del decreto, nel senso di un
assorbimento di tutte le altre attività in quella concernente
l'esercizio del giuoco.
Ora non può sorgere dubbio (e non è infatti contestato) che, per
tutte quelle attinenti allo sviluppo e al potenziamento del turismo,
alle quali si riferisce anche il decreto del Presidente della
Repubblica del 9 aprile 1956, n. 510 (che ha trasferito
all'Amministrazione regionale le attribuzioni del Commissariato per il
turismo), la competenza a provvedere spetti esclusivamente alla Regione
in base all'art. 14, lett. n, dello Statuto speciale. Non altrettanto
deve dirsi invece per quanto concerne il giuoco d'azzardo, il cui
esercizio (contrariamente a quanto rileva la difesa della Regione) è
pure autorizzato dal predetto decreto del Presidente della Regione, che
ne disciplina le modalità e stabilisce, fra l'altro, anche le
percentuali dovute alla Regione, al Comune di Messina e al Comune di
Taormina. È certo infatti che tale autorizzazione trascende la sfera
di competenza attribuita alla Regione dallo Statuto speciale, poiché,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che deve essere
confermata (sentenze n. 6 del 1956, nn. 21, 23 e 58 del 1957), in base
agli artt. 3, 5 e 25 della Costituzione, è precluso non soltanto alla
Sicilia, ma anche alle altre Regioni, di emanare provvedimenti nella
materia penale, la quale invece è riservata alla competenza esclusiva
dello Stato. E la preclusione non sussiste soltanto nel senso (già
esaminato da questa Corte) che le Regioni non possono né creare nuove
figure di reati, né richiamare, per violazione di norme regionali,
sanzioni penali già comminate da leggi dello Stato, ma anche quando,
come appunto si è verificato nella specie, il provvedimento è inteso
a rendere lecita un'attività, cioè l'esercizio del giuoco d'azzardo,
che dalla legge dello Stato è considerata illecita e passibile di
sanzione penale. Anche in questa ipotesi, infatti, derogando alle
disposizioni della legge penale, le Regioni vengono ad interferire in
una materia che, sotto ogni aspetto, è sottratta alla loro competenza,
per le ragioni che questa Corte ha già esposto nelle sentenze sopra
ricordate.
Da quanto si è finora osservato consegue che il decreto impugnato,
nella parte che concerne l'esercizio e la disciplina del giuoco
d'azzardo, non può ritenersi legittimo.
Appena occorre aggiungere che non ha fondamento la tesi dedotta
dalla Regione in linea subordinata, nel senso cioè che
l'autorizzazione ad esercitare il giuoco non deriverebbe direttamente
dai provvedimenti emanati dalla Regione, bensì dall'autorizzazione
già concessa all'E.T.A.L. per esercitare il giuoco nella Libia. Di
guisa che il contenuto del decreto dell'Assessore del 1949
consisterebbe nel permesso rilasciato all'E. T. A. L. di esercitare
anche in Sicilia quelle attività, per le quali già aveva ottenuto
l'autorizzazione da organi dello Stato, autorizzazione che il decreto
del Presidente della Regione avrebbe semplicemente confermato.
Peraltro l'infondatezza di tali rilievi risulta palese da quanto si
è in precedenza osservato riguardo all'autonomia del decreto del
Presidente della Regione rispetto al decreto dell'Assessore.
L'autorizzazione alla società "A. Zagara" perciò è contenuta
esclusivamente nel decreto anzidetto e non in quello precedente
dell'Assessore e non si può ricollegare al provvedimento ministeriale
a favore dell'E. T. A. L. successivamente revocato.
È da notare infine che la difesa della Regione in qualche accenno
negli scritti difensivi, e particolarmente nella discussione orale, ha
prospettato anche la tesi che il decreto oggetto del ricorso potrebbe
trovare giustificazione, in relazione al sistema adottato dallo Stato,
in una perequazione di trattamento rispetto agli altri comuni cui si
riferiscono i provvedimenti statali. Si deve però osservare che le
ragioni per le quali è dichiarata, nell'attuale giudizio,
l'illegittimità del decreto del Presidente della Regione, nella parte
sopra indicata, portano, dal punto di vista processuale, a ritenere
superata detta questione prospettata pure in subordine, la soluzione
della quale comunque presupporrebbe l'indagine circa la legittimità
dei provvedimenti statali emanati a favore di altri comuni; indagine
che esula dai limiti dell'attuale controversia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sui due ricorsi riuniti, proposti rispettivamente
dalla Regione siciliana, con atto notificato il 20 luglio 1959, e dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto notificato il 4 agosto
1959:
a) respinge le eccezioni di inammissibilità rispettivamente
dedotte dalla Regione e dal Presidente del Consiglio;
b) in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione siciliana,
dichiara che non spetta allo Stato annullare il decreto emanato
dall'Assessore regionale per il turismo e lo spettacolo in data 27
aprile 1949, n. 1, e il successivo decreto emanato dal Presidente della
Regione in data 28 maggio 1959, n. 203-A, e per conseguenza annulla il
decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1959, n.
1098;
c) in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, dichiara che non spetta alla Regione siciliana
emanare provvedimenti in materia di giuochi d'azzardo in deroga a norme
penali, e per conseguenza annulla il decreto del Presidente della
Regione siciliana in data 28 maggio 1959, n. 203-A, nella parte in cui
autorizza l'apertura di una casa da giuoco in Taormina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1959.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte