Sentenza n. 58/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/1963 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 283/1901
- art. 7legge 283/1901
- art. 8legge 283/1901
- art. 9legge 283/1901
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,
7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e della legge 28 giugno
1928, n. 1415, promossi con le sottoelencate ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 luglio 1961 dal Pretore di Casoli nel
procedimento civile vertente tra Taraborrelli Domenico e D'Orazio
Sergio, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 26 aprile 1962 dal giudice conciliatore di
Venezia nel procedimento civile vertente tra Marinello Bruno e Visnardi
Bruno, iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile in materia di lavoro tra Taraborrelli
Domenico e D'Orazio Sergio, in corso dinanzi al Pretore di Casoli, il
procuratore del convenuto sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n.
283, e della intera legge 28 giugno 1928, n. 1415, in riferimento allo
art. 33, quinto comma, della Costituzione.
Con ordinanza del 3 luglio 1961 il Pretore riteneva la questione
rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata, e
disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
Nella ordinanza si osserva che le norme impugnate, in virtù delle
quali persone in possesso del solo diploma di scuola media superiore
possono essere autorizzate ad esercitare il patrocinio legale nelle
Preture, violano il principio stabilito dall'art. 33, quinto comma,
della Costituzione, secondo il quale "non è consentito l'esercizio di
alcuna attività professionale senza l'esame statale di abilitazione".
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 16 settembre
1961, n. 232.
Analoga questione veniva sollevata di ufficio, nel procedimento
civile tra Marinello Bruno e Visnardi Bruno, dal giudice conciliatore
di Venezia, con ordinanza del 26 aprile 1962, regolar mente notificata
e comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 28 luglio
1962.
Non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :
Le due questioni, data l'identità dell'oggetto, vanno decise con
unica sentenza. Le norme impugnate riguardano l'esercizio del
patrocinio presso le Preture e presso gli uffici di conciliazione da
parte di soggetti che, pur non essendo avvocati o procuratori
esercenti, si trovino in possesso di determinati requisiti (notai,
laureati in legge, studenti universitari che abbiano superato gli esami
in talune discipline); ovvero, essendo in possesso di requisiti minori
(licenza liceale, di istituto tecnico, licenza normale superiore,
diploma di segretario comunale, ex funzionari di cancellerie e
segreterie giudiziarie), abbiano conseguita l'abilitazione al
patrocinio nei modi prescritti dall'art. 7 della legge 7 luglio 1901,
n. 283.
La Corte ritiene infondata la proposta questione di legittimità
costituzionale. Le disposizioni impugnate, nell'ammettere al patrocinio
davanti alle Preture o agli uffici di conciliazione i soggetti sopra
indicati, alle condizioni prevedute dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della
citata legge 7 luglio 1901 e dalla legge 28 giugno 1928, n. 1415, non
sono in contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Esse
riguardano forme particolari di patrocinio, relative a giudizi davanti
ai conciliatori, e, a date condizioni, anche davanti ai Pretori, nei
quali è consentito che anche le stesse parti possono direttamente
sostenere le proprie ragioni, e per cui non è richiesta una speciale
preparazione tecnica. Tali forme di patrocinio possono ragionevolmente
ritenersi non incluse fra quelle per cui l'art. 33 della Costituzione
prevede l'esame di Stato.
Le stesse considerazioni possono valere, analogamente, per quella
special forma di patrocinio consentita, davanti alle Preture del
distretto di Corte di appello, ai laureati in giurisprudenza che siano
praticanti procuratori (art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578).
Per questa categoria vale anche la considerazione che trattasi
evidentemente di un'attività preparatoria e di tirocinio che precede
il vero e proprio esercizio professionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
decidendo sui due giudizi riuniti di cui in epigrafe,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6,7,8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e della legge
28 giugno 1928, n. 1415, proposta con le ordinanze del Pretore di
Casoli e del conciliatore di Venezia, in riferimento all'art. 33,
quinto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI- GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte