Sentenza n. 58/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1964 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 1014/1960
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della
legge 16 settembre 1960, n. 1014, promosso con ordinanza emessa il 29
novembre 1963 dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento
civile vertente tra Salvo Giuseppe e Nicolaci Tommasa contro
l'Esattoria comunale di Furnari, iscritta al n. 211 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 21 del 25 gennaio 1964.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Salvo Giuseppe e
Nicolaci Tommasa;
udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per Salvo Giuseppe e Nicolaci
Tommasa.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento di esecuzione esattoriale promosso, per
debito di imposta, dall'Esattoria comunale di Furnari nei confronti dei
signori Giuseppe Salvo e Tommasa Nicolaci, il Pretore di Barcellona
Pozzo di Gotto, con ordinanza 29 novembre 1963, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 16 settembre 1960,
n. 1014, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata.
Il Pretore osserva che, pur potendo dubitarsi, nel caso, della
propria competenza, il giudizio su di essa non è pregiudiziale al
giudizio relativo alla fondatezza della predetta questione di
legittimità costituzionale; questione che non sarebbe manifestamente
infondata poiché l'art. 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014,
lascia alla discrezionalità dell'Amministrazione comunale la
determinazione delle eccedenze da applicare "sulle aliquote massime
delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo
fissato dalla stessa legge": secondo il Pretore, tale norma
intaccherebbe arbitrariamente la sfera patrimoniale del soggetto, che
invece non può essere colpita se non attraverso un meccanismo di
imposizione disciplinato in modo tassativo dal legislatore e perciò
conoscibile a priori dal contribuente; il cui diritto, avendo tutela
nella riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione, non
troverebbe sufficiente garanzia nella predisposizione dei controlli
amministrativi previsti dalla legge e neanche nella fissazione di
minimi e massimi di imposta, entro i quali può spaziare a piacimento
la discrezionalità amministrativa.
La difesa dei signori Salvo e Nicolaci, con atto depositato il 3
gennaio 1964, afferma anch'essa l'incostituzionalità dell'art. 27
della legge n. 1014 del 1960. Questa disposizione non farebbe altro che
rinnovare l'efficacia dell'art. 332, quinto comma, della legge comunale
e provinciale, già dichiarato illegittimo con la sentenza 30 gennaio
1962, n. 2, della Corte costituzionale: infatti la norma denunciata
consente ai Comuni di pretendere per altri 10 anni quelle eccedenze di
sovrimposta che essi avevano potuto applicare solo in virtù di tale
articolo. Ma poiché questo è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo, il sistema, di cui esso era il portatore, non potrebbe
essere rinnovato senza violare l'art. 136, primo comma, della
Costituzione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato con atto depositato il 28 dicembre 1963,
innanzi tutto rileva la stranezza dell'ordinanza di rinvio (anche senza
elevare formalmente un'eccezione pregiudiziale): nella quale ordinanza
il Pretore, pur dubitando d'essere competente nel giudizio di merito,
solleva la questione di legittimità costituzionale prima d'aver
giudicato della propria competenza.
Quanto poi alla norma impugnata, la difesa del Presidente del
Consiglio nega che essa contrasti con l'art. 23 della Costituzione:
infatti il limite massimo delle eccedenze da applicare risulta fissato
tassativamente dalla legge, coincidendo per il primo anno con la misura
già autorizzata dalla Commissione centrale per la finanza locale per
il 1960 e, per ciascuno degli anni successivi, nel decimo della misura
dell'anno precedente: con ciò l'imposizione del tributo non sarebbe
lasciata all'arbitrio della pubblica Amministrazione sia perché non
può andare oltre quel massimo, sia perché si può applicare
l'eccedenza solo nei casi di provata necessità di bilancio: quanto
basta perché la riserva di legge sia salva secondo quello che è
l'insegnamento della Corte costituzionale e contro l'opinione del
giudice di merito.
3. - I signori Salvo e Nicolaci hanno depositato il 19 maggio 1964
una memoria, nella quale respingono l'eccezione di inammissibilità,
proposta, sì e no, dal Presidente del Consiglio:
infatti, a loro avviso, il Pretore ha largamente motivato la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale e la Corte
costituzionale non usa delibare le questioni di competenza risolte dai
giudici a quo.
Quanto al merito, nella memoria si afferma che la norma impugnata,
consentendo le supercontribuzioni, si ricollega a esigenze di bilancio
e non, come dovrebbe ex art. 53 della Costituzione, alla capacità
contributiva del cittadino; esigenze che molti Comuni, durante l'iter
dell'approvazione della norma, hanno artificiosamente esagerato,
sfuggendo così, almeno per 10 anni in virtù di tale norma
transitoria, al limite preciso posto dallo stesso legislatore del 1960:
cosa che è stata possibile, poiché , data la materia, il controllo
della Giunta provinciale amministrativa (voluto dalla norma impugnata)
è di fatto illusorio, e che ha prodotto, fra l'altro, una stridente
disparità rispetto agli altri Comuni che non hanno avuto l'accortezza
di gonfiare le spese e il passivo dei loro bilanci.
4. - Nella discussione orale la difesa delle parti private ha
riaffermato e difeso le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - stato denunciato l'art. 27 della legge 16 settembre 1960, n.
1014, che consente ai Comuni (e alle Provincie) l'applicazione di
"eccedenze, sulle aliquote massime delle sovrimposte, in misura
superiore al limite massimo fissato" dalla stessa legge.
Nonostante il dubbio espresso dall'Avvocatura dello Stato la
questione è ammissibile. Infatti essa è stata proposta da un organo
giurisdizionale che ne ha motivato la rilevanza. Il problema relativo
alla competenza di tale organo, nella materia che ha formato oggetto
del giudizio di merito, non può essere affrontato da questa Corte, che
è chiamata a giudicare su un piano diverso; né doveva essere risolto
preventivamente in quel giudizio, se è vero che la soluzione dei
problemi di competenza non è necessariamente pregiudiziale rispetto
alla denuncia dei vizi di costituzionalità (si veda la sentenza 26
giugno 1962, n. 65, della Corte costituzionale).
2. - Nel merito la questione è infondata.
La legge n. 1014 del 1960 è stata emanata allo scopo di apportare,
in attesa d'una radicale riforma dell'ordinamento finanziario locale,
una prima sistemazione nei bilanci delle Provincie e dei Comuni:
perciò essa, fra l'altro, ha sottratto agli enti locali talune spese
relative a servizi di interesse esclusivamente statale; ha soppresso
alcuni tributi oramai anacronistici e l'addizionale dell'imposta sul
reddito agrario; ha promosso una più equa distribuzione delle
sovrimposte comunali e provinciali perché non ne restassero
eccessivamente gravati i redditi fondiari rispetto agli altri redditi;
infine ha tolto limitazioni vecchie e antiquate alla potestà di
imposizione tributaria delle Provincie e dei Comuni, sostituendole
però, in ossequio ai principi costituzionali, con la fissazione di
limiti massimi, precisi e invalicabili, per la misura delle aliquote
(artt. 19, 20 e 23).
Uno di questi è diretto a modificare l'art. 332 della legge
comunale e provinciale del 1934, secondo cui le Provincie e i Comuni,
su autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale,
potevano applicare eccedenze sulle imposte e sovrimposte senz'altro
limite che quello delle necessità di bilancio: il legislatore del
1960, avvertendo l'incostituzionalità di tale norma due anni prima
della pronuncia di questa Corte (sentenza n. 2 del 1962), introduceva
appunto la regola che le eccedenze possano essere autorizzate dalla
Commissione centrale solo entro la misura del cento per cento sulle
tariffe massime delle imposte e sovrimposte (art. 23). Ma, se questa
regola avesse avuto immediata applicazione, ne avrebbero sofferto
gravemente le finanze di moltissimi Comuni che avevano impostato i
propri bilanci sul gettito delle eccedenze applicate in misura ben più
ampia. Di qui l'emanazione della norma impugnata (art. 27), che dà
alle amministrazioni locali un termine massimo (dieci anni) perché si
adeguino gradualmente a quel limite (cento per cento).
La norma non rinnova il vecchio sistema, che lasciava alla
discrezionalità delle amministrazioni l'imposizione di eccedenze e
violava la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione
(citata sentenza n. 2 del 1962); ma fa parte d'una nuova disciplina che
pone limiti precisi a quella potestà e di essi assicura la graduale
attuazione. Per il primo anno di applicazione della legge (1961) il
legislatore ha per così dire congelato, quanto alle eccedenze, la
situazione di fatto, che risultava dalle autorizzazioni date rispetto
al 1960, ed ha consolidato le relative poste dei bilanci (melius, ne ha
voluto il consolidamento su cifre non più alte di quelle del 1960).
Per ogni anno successivo ha disposto una riduzione non inferiore al
dieci per cento, sì che al massimo dopo un decennio le amministrazioni
si saranno uniformate alla regola fiscale di non superare la misura
stabilita dalla legge. Perciò l'art. 27, quando sia situato nel
complesso della nuova disciplina e guardato nella sua funzione di
graduale e, ovviamente, non prorogabile adeguamento dell'attività di
imposizione ai nuovi principi, è piuttosto un mezzo per attuare una
precisa volontà legislativa che per sfuggire alla riserva di legge
prevista dall'art. 23 della Costituzione.
È vero che le amministrazioni locali, in virtù della norma
impugnata, hanno potuto e possono applicare le eccedenze in misura di
gran lunga minore di quella massima fissata dalla medesima norma; ma
questo potere di spaziare fra un massimo ed un minimo di imposizione,
fra loro ben lontani, non può essere considerato, nel caso in esame,
motivo di illegittimità costituzionale; infatti da un lato, una volta
adottata la misura minore, le amministrazioni non possono più
accrescerla nell'anno successivo ma anzi devono ulteriormente ridurla
di almeno il dieci per cento, dall'altro, così facendo, si mettono sul
piano d'un più celere adeguamento al nuovo limite: il che è modo di
attuazione della precisa volontà legislativa invece che esercizio di
poteri non delimitati dalla legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 (recante norme per
contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali),
proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte