Sentenza n. 58/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 26 gennaio
1961, n. 29 (norme per la disciplina della riscossione del carichi in
materia di tasse e di imposte indirette sugli affari), e 28 marzo 1962,
n. 147 (interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29,
circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed
imposte indirette sugli affari di natura complementare), promosso con -
ordinanza emessa il 18 maggio 1966 dalla Commissione provinciale delle
imposte di Venezia sul ricorso di Grisolia Enrico e Giomo Angelo contro
l'Ufficio del registro di Venezia, iscritta al n. 179 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 258 del 15 ottobre 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato;
udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del
Giudice Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione
finanziaria dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - I signori Enrico Grisolia e Angelo Giomo in una denunzia di
successione dichiaravano il valore dell'asse ereditario di lire
6.120.000, che in seguito l'Ufficio accertava nel maggiore importo di
lire 13.950.000. In data 30 luglio 1964, mentre pendeva un ricorso
dinanzi alla competente Commissione provinciale delle imposte,
l'accertamento si concludeva con l'adesione del contribuenti ad un
concordato per un valore tassabile di lire 9.306.000, sul quale lo
stesso giorno veniva pagata l'imposta complementare di successione di
lire 1.680.000.
In prosieguo, l'Ufficio finanziario, in sede di verifica, ritenendo
non completamente soddisfatti i diritti dell'Amministrazione,
notificava ai contribuenti un'ingiunzione fiscale per il pagamento di
lire 301.775, a titolo di interessi moratori in ragione del tre per
cento per ogni semestre, in applicazione delle leggi 26 gennaio 1961,
n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147, per il periodo dal 16 marzo 1961, data
di entrata in vigore della prima legge, al 30 luglio 1964, data
dell'avvenuto pagamento dell'imposta complementare.
Con atto del 15 gennaio 1966, gli intimati proponevano opposizione
dinanzi alla Commissione provinciale delle imposte di Venezia,
deducendo che nei loro confronti non poteva farsi valere la citata
legge n. 29 del 1961, sia perché la sua applicazione sarebbe
subordinata all'emanazione di un provvedimento del fisco che nella
specie non sarebbe stato emanato, essendosi l'accertamento definito con
il concordato, sia perché si tratterebbe di un rapporto sorto
anteriormente all'entrata in vigore della legge; sia, infine, per la
natura transattiva del concordato che precluderebbe ogni possibile
richiesta di interessi moratori.
Con ordinanza del 18 maggio 1966, l'adita Commissione sollevava di
ufficio la questione di legittimità costituzionale delle citate leggi
n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962, nel loro complesso e in particolare
per quanto concerne le norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge
del 1961 n. 29, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Si
osserva nell'ordinanza che, con le leggi denunziate, si è venuta a
costituire a favore della Pubblica Amministrazione un'ingiustificata
posizione di privilegio rispetto ad ogni altro creditore, tenuto conto
che l'art. 75 della legge tributaria sulle successioni, approvata con
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, già prevede l'applicazione di una
sopratassa, avente natura esclusivamente risarcitoria, nell'ipotesi di
tardivo pagamento del tributo; e poiché gli interessi moratori,
previsti dalle leggi denunziate, avrebbero, secondo la Commissione, la
stessa funzione risarcitoria in relazione ai medesimi presupposti, si
verificherebbe una disparità di trattamento nei pagamenti a danno di
quella particolare categoria di debitori rappresentata dai
contribuenti, e ciò anche a voler prescindere da quanto dispone nei
loro confronti la legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente le norme
generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 15 ottobre 1966.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita
l'Amministrazione finanziaria dello Stato ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati dall'Avvocatura
generale dello Stato, con atto di deduzioni e di intervento depositato
il 19 luglio 1966, nel quale si chiede che la questione sia dichiarata
non fondata.
Osserva l'Avvocatura che il principio della parità di trattamento,
che segna un limite invalicabile per il legislatore ordinario, concerne
esclusivamente le posizioni giuridiche soggettive del cittadini e non
può riguardare la Pubblica Amministrazione quando agisce
nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni e, in particolare,
nell'esercizio della potestà di imposizione tributaria. Richiamandosi
alla giurisprudenza di questa Corte sul preminente interesse generale
alla riscossione del tributi, che attiene al regolare funzionamento
della vita della comunità e ne condiziona l'esistenza, deduce
l'Avvocatura che tutte le sanzioni di carattere pecuniario, per la loro
duplice funzione di stimolare gli obbligati a compiere i loro doveri
tributari e di risarcire all'Ente pubblico le dannose conseguenze
derivanti dalla violazione di questi doveri, sono poste a garanzia del
predetto interesse generale alla riscossione del tributi, e non violano
il principio di eguaglianza.
L'Avvocatura generale contesta infine la pretesa identità di
funzione indiscriminatamente attribuita nell'ordinanza di rimessione
agli interessi moratori e alla sopratassa, precisando che soltanto gli
interessi moratori hanno natura civilistica e lo scopo di risarcire il
danno provocato dal ritardo nel pagamento del debito di imposta; mentre
la sopratassa avrebbe una prevalente funzione sanzionatoria e natura
amministrativa, come risulterebbe dalla considerazione che essa è
posta a carico del trasgressore per le violazioni delle leggi
finanziarie, nonché dalla sentenza n. 76 del 6 dicembre 1965 di questa
Corte, nella quale si è precisato che la particolare disciplina
della sopratassa trae la sua giustificazione dal fatto che essa
"colpisce l'inadempimento non rispetto ad ogni tipo di tributo, ma solo
rispetto a quei tributi che hanno certi presupposti e determinate
caratteristiche".
Alla pubblica udienza del 9 aprile 1968 l'Avvocatura generale dello
Stato ha insistito nelle sue tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Si è sollevata questione di legittimità costituzionale delle
leggi n. 29 del 26 gennaio 1961 e n. 147 del 28 marzo 1962, che
pongono gli interessi di mora a carico del contribuente in ritardo nel
pagamento delle imposte indirette, indipendentemente dall'applicazione
di ogni penalità o sopratassa prevista dalle singole leggi tributarie.
Se ne denuncia il contrasto con il principio di eguaglianza, di cui
all'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto
alla disciplina dettata in via generale per i debitori in mora: si
deduce che, in materia di imposte successorie, la sopratassa comminata
dall'art. 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, avrebbe una funzione
esclusivamente risarcitoria del danno subito dall'Amministrazione
finanziaria, per lo stesso tardivo pagamento del tributo, sicché
l'onere degli interessi si risolverebbe in una duplicazione di
risarcimento.
L'assunto è infondato.
La sopratassa prevista dall'art. 75 della legge tributaria delle
successioni non è commisurata all'entità del ritardo
nell'adempimento, ma soltanto all'ammontare del tributo non pagato; pur
essendo, al pari degli interessi moratori, accessoria al debito di
imposta, è una vera e propria sanzione amministrativa (sentenza di
questa Corte 6 luglio 1965, n. 76; cfr. anche sentenza 21 giugno 1966,
n. 76) e, come tale, può essere ed è oggetto di condono (legge 31
ottobre 1963, n. 1458). Sua prevalente funzione non è, pertanto,
quella di risarcire il danno all'erario, ma di stimolare la diligenza
del contribuente, colpendone l'inerzia, quando questi non provveda a
pagare il tributo entro il termine stabilito nel pubblico interesse.
2. - D'altra parte, la disciplina contenuta nelle leggi denunciate,
per la particolarità dei suoi fini e presupposti, è diversa da quella
civilistica, dettata per le altre obbligazioni pecuniarie. Infatti, gli
interessi moratori, dovuti a titolo di risarcimento, ammettono la prova
del maggior danno, prescindono da qualsiasi colpa del debitore e
maturano giorno per giorno. Invece, gli interessi di mora sulle
imposte indirette, data la speciale natura del credito cui si
riferiscono, escludono ogni ulteriore risarcimento e, in quanto non
sono computati per il semestre nel corso del quale avviene il
pagamento, contribuiscono essi pure a sollecitare il contribuente ad
adempiere l'obbligo tributario. Inoltre, anche secondo la
giurisprudenza, sono dovuti sul tributo complementare che non siasi
potuto liquidare per mancanza o insufficienza di elementi,
esclusivamente se ciò sia imputabile a comportamento colposo del
contribuente (articolo unico, secondo comma, legge n. 147 del 1962)
3. - Giusta espressa riserva contenuta nelle leggi denunciate, per
la mora sui tributi indiretti sono da applicare anche le sanzioni
pecuniarie previste dalle singole leggi tributarie, tra le quali, per
l'imposta successoria, la sopratassa, di cui al citato art. 75 del R.D.
n. 3270 del 1923, nella misura del ventiquattro per cento del tributo.
In tal modo, nel sistema attuale, si assomma, a carico del
contribuente, una serie di misure che possono nel complesso anche
apparire eccessive, ma la eventuale revisione rientra nei compiti del
legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 (norme per la disciplina della
riscossione del carichi in materia di tasse e di imposte indirette
sugli affari) e 28 marzo 1962, n. 147 (interpretazione autentica della
legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di
mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura
complementare), proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dall'ordinanza 18 maggio 1966 della Commissione provinciale delle
imposte di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte