Sentenza n. 58/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
citata
- art. 2d.P.R. 5/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Calabria, notificato il 12 novembre 1973, depositato in cancelleria il
26 successivo ed iscritto al n. 14 del registro 1973, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministro per i
trasporti dell'11 agosto 1973, n. UF/498/RC concernente la riserva allo
Stato di funzioni amministrative su tranvie e linee automobilistiche di
interesse regionale.
Visto l'atto di costituzione del Ministro per i trasporti e per
l'aviazione civile, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Ministro per i
trasporti e per l'aviazione civile.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 12 novembre 1973 il Presidente della
Regione Calabria ha proposto conflitto di attribuzione in relazione
alla circolare del Ministro per i trasporti dell'11 agosto 1973, n.
UF/498/RC, trasmessa dal Commissariato del Governo il 12 settembre e
pervenuta il 14 settembre 1973. Con detta circolare il Ministro per i
trasporti, sulla base del parere della seconda sezione del Consiglio di
Stato 30 gennaio 1973, n. 2131, ha dettato una serie di criteri
interpretativi del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, concernente il
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in
materia di tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale e di
navigazione e porti lacuali e dei relativi personali e uffici.
Si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale
dello Stato, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile,
deducendo l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione
Calabria solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
relazione alla circolare del Ministro per i trasporti dell'11 agosto
1973, n. UF/498/RC, con la quale, sulla base di parere dato dal
Consiglio di Stato - sezione II - in data 30 gennaio 1973, n. 2131, il
Ministro ha stabilito una serie di criteri interpretativi del d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 5, "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario
delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti
lacuali, e dei relativi personali ed uffici".
La Regione ricorrente denuncia la riserva a favore della
Amministrazione statale, ai sensi della circolare impugnata, delle
funzioni seguenti
a) vigilanza e controlli sulla sicurezza degli impianti e dei
veicoli;
b) accertamento dell'idoneità del personale addetto all'impianto e
all'esercizio dei trasporti su fune;
c) limitazioni alla possibilità di trasferimento alle Regioni
delle linee ferroviarie di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 5 del 1972;
d) assenso previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 771 del 1955, per la
concessione di autolinee interferenti con servizi di trasporto ad
impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato;
e) accertamento delle contravvenzioni previste dalle leggi speciali
relative ai diversi modi di trasporto;
f) servizi automobilistici integrativi delle ferrovie calabro-lucane.
Le questioni sopra elencate concernono la interpretazione di alcune
norme del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, relative al trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali, in base
alla delega conferita al Governo dall'art. 17 della legge 16 maggio
1970, n. 281, per l'attuazione del disposto degli artt. 117 e 118 della
Costituzione. Giova esaminare partitamente le singole questioni,
nell'ordine in cui sono state proposte.
2. - L'art. 9 del d.P.R. n. 5 del 1972 dispone che "restano ferme
le attribuzioni degli organi statali in materia di... sicurezza degli
impianti, dei veicoli e dei natanti"; la circolare ministeriale
dichiara al riguardo che "devono intendersi riservate allo Stato tutte
le funzioni in materia di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei
natanti, sia per quanto riguarda la normativa sia per quanto riguarda i
controlli e la vigilanza".
La Regione contesta come "estensiva" questa interpretazione
dell'art. 9, ricordando anzitutto che la Commissione parlamentare per
le questioni regionali, nel parere espresso sullo schema del decreto
legislativo in questione, ha ritenuto che debba rimaner ferma la
competenza dello Stato per la normativa riferentesi alla incolumità ed
alla sicurezza, "ma siano delegate alle Regioni le funzioni
amministrative conseguenti"; e osservando inoltre che, in base al
sistema creato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, per le
funzioni attinenti alle materie ivi elencate il trasferimento è la
regola, mentre la riserva allo Stato è l'eccezione, in rapporto ad
interessi nazionali o ad esigenze unitarie, che non sussisterebbero in
ordine al disposto dell'art. 9 del d.P.R. n. 5. La Regione obbietta in
secondo luogo che secondo la normativa anteriormente in vigore (artt.
21, 26, 43, 50 d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771), i compiti di vigilanza e
controllo sulla sicurezza degli impianti e dei veicoli erano esercitati
dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, uffici integralmente trasferiti alle Regioni
ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.P.R. n. 5; ed in terzo luogo, che
l'art. 3, lett. c, ha trasferito alle Regioni "la vigilanza sulla
regolarità dell'esercizio", funzione che risulterebbe svuotata di
contenuto dalla riserva allo Stato della vigilanza sulla sicurezza
degli impianti e dei veicoli. Quest'ultima, nella disposizione
dell'art. 9, dovrebbe essere intesa solo come "potere di dettare norme,
o se si vuole anche direttive", con esclusione quindi delle funzioni
amministrative: e pertanto viene denunziata la violazione dell'art. 117
della Costituzione, in relazione agli artt. 3, 7, 9, 11 e 14 del d.P.R.
14 gennaio 1972, n. 5.
La interpretazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 5, prospettata dalla
Regione, è priva di fondamento. Deve anzitutto precisarsi che l'art. 9
concerne esclusivamente la titolarità delle funzioni amministrative
riservate agli organi statali, senza alcuna possibilità di riferimento
della disposizione alla competenza legislativa dello Stato; che d'altra
parte non si può intendere l'art. 3, lett. c, come limitativo della
portata dell'art. 9, perché, come è stato dichiarato con chiarezza
dal Consiglio di Stato nel suo parere, gli artt. 3 e 9 si riferiscono a
funzioni amministrative affatto distinte e diverse. La regolarità
dell'esercizio concerne infatti gli aspetti amministrativi della
gestione, mentre le attribuzioni in tema di sicurezza degli impianti e
dei veicoli "sono, invece, intese alla protezione dell'interesse
generale della incolumità dei cittadini; esse vanno ricondotte alla
materia della "pubblica sicurezza", e, quindi, la loro titolarità
spetta allo Stato". Ciò risulta anche dal dettato dell'art. 9 che,
dopo fatte salve le attribuzioni dello Stato in tema di pubblica
sicurezza in genere, aggiunge la espressa riserva per quelle
concernenti la sicurezza degli impianti, veicoli e natanti.
Anche il richiamo al parere della Commissione parlamentare non
risulta probante nel senso voluto dalla Regione, non tanto perché
suggerisce non il trasferimento bensì la delega alle Regioni delle
funzioni amministrative statali, quanto perché espressamente prevede
al n. 2 la possibilità dello "scorporo delle funzioni statali in
materia di motorizzazione civile", che "potranno essere assegnate ai
già esistenti uffici provinciali che saranno da conservare". Deve
inoltre ricordarsi che l'art. 14, lett. a, del d.P.R. n. 5 ha bensì
disposto il trasferimento alle Regioni delle direzioni compartimentali
MCTC, ma con espressa "esclusione di centri prove autoveicoli e
dispositivi", ciò che conferma il sicuro intento di riservare agli
uffici statali le funzioni relative alla sicurezza degli impianti e dei
veicoli.
3. - La Regione denunzia violazione dell'art. 117 della
Costituzione, in relazione agli artt. 3, 7, 9, 11 e 14 del d.P.R. n.
5, per avere la circolare ministeriale compreso, tra i compiti connessi
alla sicurezza degli impianti, veicoli e natanti, anche quelli relativi
all'accertamento della idoneità del personale addetto. Secondo la
difesa della Regione, mentre non è contestabile la competenza statale
al rilascio dei documenti abilitanti alla guida degli autoveicoli in
servizio pubblico, sulla base degli accertamenti tecnici previsti dal
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), dovrebbe invece
riconoscersi la competenza regionale per l'abilitazione del personale
addetto ai trasporti su fune. Al riguardo, l'art. 33 del d.P.R. 18
ottobre 1957, n. 1367 (regolamento per le funicolari aeree in servizio
pubblico destinate al trasporto di persone), si limita a stabilire i
requisiti di idoneità per il direttore e per il capo del servizio, da
nominarsi previo benestare dell'ispettorato compartimentale o ufficio
distaccato MCTC, mentre gli agenti dell'impianto che esplichino
funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio debbono essere
riconosciuti idonei in base ad esame a cui è prevista la
partecipazione sola facoltativa d'un ingegnere dell'ispettorato
compartimentale o ufficio distaccato MCTC. Non preesistendo per questo
personale una competenza di organi statali al momento dell'entrata in
vigore del d.P.R. n. 5 del 1972, non sarebbe possibile il richiamo
all'art. 9, che certo non ha attribuito ai detti organi competenze
nuove; né potrebbe richiamarsi in senso contrario il decreto 30
dicembre 1971 del Ministro dei trasporti, che ha disciplinato
l'accertamento della idoneità del personale destinato a funzioni di
sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico, istituendo un
certificato nazionale di idoneità previo esame con prove tecniche e
pratiche, perché tale decreto dovrebbe ritenersi palesemente
illegittimo, sia per incompetenza del Ministro a modificare il
regolamento governativo del 1957, ed inosservanza delle forme previste
dall'art. 113 del t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, sia anche per violazione
della competenza regionale.
Anche questa pretesa della Regione non merita accoglimento. A parte
ogni questione circa la legittimità del d.m. 30 dicembre 1971 (la cui
applicazione è stata temporaneamente sospesa con successivo d.m. 29
gennaio 1973), ovviamente non proponibile in questa sede con la
richiesta di declaratoria in via incidentale, data la natura dell'atto,
sembra evidente che l'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 del 1972,
con l'espressa riserva allo Stato delle attribuzioni concernenti la
sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, comprende anche
l'accertamento della idoneità tecnica del personale addetto ad
impianti di trasporto con funzioni di sicurezza, "non essendo
dissociabile la sicurezza - come ha osservato il Consiglio di Stato -
dalla idoneità dell'agente addetto al mezzo di trasporto, che, anzi,
ne costituisce il presupposto". Ed è superfluo aggiungere che tale
accertamento di idoneità psicofisica e tecnica risponde ad un
interesse di carattere generale della collettività, che trascende la
competenza delle Regioni relativa all'esercizio dei trasporti
d'interesse regionale, riconosciuta dall'art. 117 della Costituzione.
4. - L'art. 2 del d.P.R. n. 5 del 1972 dichiara che le linee
ferroviarie in concessione, o in gestione commissariale governativa,
nonché le ferrovie secondarie gestite dall'azienda autonoma FF.SS.,
che a giudizio del Governo della Repubblica non siano più utili alla
integrazione della rete primaria nazionale "possono essere trasferite,
con legge dello Stato, alla Regione nel cui territorio si svolgono". La
Regione ricorrente lamenta che la circolare ministeriale abbia
affermato, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato,
che la norma dell'art. 2, non rientrando le ferrovie tra le materie
elencate nell'art. 117 della Costituzione, "deve essere intesa come
diretta ad indicare al legislatore un orientamento di preferenza per
l'ulteriore delega alle Regioni (anziché per il trasferimento) di
funzioni statali in materia di ferrovie in concessione e in gestione
governativa". E poiché l'art. 2 parla di trasferimento e non di
delega, si assume che la circolare ministeriale "si risolve in una
inammissibile critica al decreto delegato", con violazione dell'art.
117 della Costituzione.
La difesa dello Stato ha posto in dubbio l'interesse della Regione
a sollevare la questione in ordine a tale interpretazione dell'art. 2,
contenuta in una circolare, e quindi priva di qualsiasi efficacia
vincolante, anche come mero orientamento, nei confronti del
legislatore, unico destinatario della norma. Deve riconoscersi che
questo punto della circolare non presenta materia attuale di conflitto,
non avendo nessuna incidenza sulla attribuzione delle funzioni
amministrative prevista dal d.P.R. n. 5 del 1972, oggetto del ricorso,
e non può conseguentemente dar luogo, allo stato, ad alcuna pronuncia
di questa Corte.
5. - La Regione ricorrente contesta l'applicabilità nei suoi
confronti della disposizione dell'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28
giugno 1955, n. 771, per cui la concessione di linee automobilistiche
il cui percorso interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto
ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato è subordinata al
preventivo assenso del Ministero dei trasporti. Questa disposizione,
tuttora vigente per le autolinee di concessione comunale, non potrebbe
più applicarsi nei confronti delle Regioni per effetto dell'avvenuto
trasferimento delle funzioni amministrative esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di linee automobilistiche
di interesse regionale, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 5 del 1972.
L'assenso ministeriale dovrebbe ritenersi incompatibile con la
autonomia amministrativa delle Regioni in tema di concessione delle
linee automobilistiche di loro competenza, e le esigenze di
coordinamento delle attività amministrative regionali con quello dello
Stato, o di altre Regioni, dovrebbero comunque attuarsi, ai sensi
dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (ora dell'art. 3 della
legge 22 luglio 1975, n. 382), solo mediante direttive di carattere
generale, e non con provvedimenti di assenso caso per caso, lesivi
della competenza delle Regioni. La circolare ministeriale, in cui si
afferma l'ulteriore vigenza del disposto dell'art. 46 anche nei
confronti delle Regioni, confliggerebbe con l'art. 117 della
Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 9 del d.P.R. n. 5 del 1972.
Anche questa censura non appare fondata, perché, come ha osservato
la difesa dello Stato, il decreto delegato di trasferimento nulla ha
innovato rispetto ai poteri proprii dello Stato, e per esso del
Ministero dei trasporti, in materia di coordinamento tra strada e
rotaia. Benché detto decreto non contenga un'espressa riserva allo
Stato dell'attribuzione relativa al rilascio dell'assenso previsto
dall'art. 46 del d.P.R. n. 771 del 1955, il Consiglio di Stato ha
giustamente rilevato che essa è "funzionalmente ricollegata alla
materia delle linee ferroviarie, che non rientra tra quelle demandate
alla potestà legislativa ed amministrativa regionale". Occorre d'altra
parte ricordare che l'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 ha mantenuto
ferme, in linea generale, tutte le attribuzioni degli organi statali
"che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al
presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della
Costituzione".
Non sussiste nemmeno la denunciata violazione del disposto
dell'art. 3 del decreto delegato, col quale sono state trasferite alle
Regioni le funzioni riguardanti la concessione all'impianto ed
esercizio delle linee automobilistiche, già attribuite ad organi
statali: altro è la concessione, ed altro il controllo della
compatibilità di una nuova linea automobilistica il cui percorso
interferisca con servizi ferroviari di competenza dello Stato. E si
può infine osservare che nell'ipotesi in cui il Ministro dei trasporti
rifiutasse senza giusti motivi l'assenso alla istituzione di una linea
automobilistica di interesse regionale, la Regione avrebbe ogni
possibilità di tutela nella competente sede giurisdizionale
amministrativa.
6. - La Regione denuncia la lesione della propria competenza
amministrativa anche per quanto concerne la riserva agli organi statali
dell'accertamento delle contravvenzioni previste dalle leggi speciali
relative ai vari modi di trasporto. L'accertamento di dette
contravvenzioni non rientrerebbe nelle funzioni di polizia giudiziaria
in senso proprio, né avrebbe ad oggetto reati, trattandosi più
semplicemente di attività di polizia amministrativa, "funzionalmente
connessa con il rapporto di concessione, onde si reprimono per tale
via le infrazioni alle regole circa la sicurezza e la regolarità dei
trasporti". La competenza ad accertare infrazioni di carattere penale
non potrebbe essere attribuita ad organi amministrativi né regionali
né statali, come invece dispongono le leggi speciali in questione, ad
esempio l'art. 36, terzo comma, della legge 28 settembre 1939, n. 1822,
per cui "l'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai
funzionari dell'Ispettorato generale MCTC", i quali, se fossero agenti
di polizia giudiziaria dovrebbero essere a disposizione dell'autorità
giudiziaria, ai sensi dell'art. 109 della Costituzione, "il che non
è".
Anche questa censura è priva di fondamento: come ha esattamente
dichiarato il Consiglio di Stato, "l'accertamento delle contravvenzioni
alle leggi speciali riguardanti i servizi di trasporto e l'iniziativa
dei relativi procedimenti penali costituiscono tipiche funzioni di
polizia giudiziaria", e come tali sono espressamente riservate agli
organi dello Stato dal primo comma dell'art. 9 del d.P.R. n. 5 del
1972.
Inesattamente la difesa della Regione fa richiamo all'articolo 36,
terzo comma, della legge n. 1822 del 1939 sulla disciplina degli
autoservizi di linea (ora abrogato e sostituito dall'art. 1, terzo
comma, della legge 29 ottobre 1949, n. 826), per sostenere che tutte le
contravvenzioni, il cui accertamento è ivi attribuito alla competenza
esclusiva dei funzionari dell'ispettorato MCTC, hanno natura di mera
polizia amministrativa. L'art. 36, come risulta anche dagli artt. 20 e
seguenti della stessa legge, ha ad oggetto le infrazioni alle
disposizioni dirette a garantire "la regolarità e la sicurezza
dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici", e pertanto,
mentre deve riconoscersi che la vigilanza sulla regolarità
dell'esercizio è stata trasferita alle Regioni a norma dell'art. 3,
lett. c, del decreto delegato n. 5, si deve invece ritenere che la
vigilanza sulla sicurezza spetta alla competenza degli organi statali,
i quali, nell'esercizio di detta funzione, svolgono attività di
polizia giudiziaria, ed assumono la qualifica di ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del codice di
procedura penale, in posizione di dipendenza funzionale rispetto
all'autorità giudiziaria.
Nei limiti sopra indicati, - e la circolare ministeriale fa
espresso riferimento proprio e soltanto "all'accertamento dei reati
previsti nelle leggi speciali relative ai vari modi di trasporto" -,
deve escludersi che sussista alcuna lesione della competenza attribuita
alle Regioni dal ricordato art. 3, lett. c, del decreto n. 5 del 1972.
Occorre del resto aggiungere che la riserva di competenza degli organi
statali quanto alle funzioni di polizia giudiziaria non esclude né
impedisce che l'accertamento delle contravvenzioni possa avvenire anche
su rapporto degli organi regionali così come di altri organi di
polizia statale, spettando peraltro all'autorità giudiziaria di
richiedere agli ispettorati MCTC i necessari e dovuti accertamenti a
premessa del promovimento dell'azione penale, così come questa Corte
ha avuto occasione di precisare con sentenza n. 218 del 1975.
7. - La Regione denuncia infine la violazione dell'art. 117 della
Costituzione in relazione agli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 5 del 1972, in
quanto la circolare ministeriale esclude dal trasferimento le autolinee
integrative delle ferrovie calabro-lucane. Poiché l'art. 1, lett. b,
del decreto delegato ha disposto il trasferimento alle Regioni di tutte
le linee automobilistiche di servizio pubblico, "anche se sostitutive
di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle
ferrovie dello Stato definitivamente soppresse", e ciò sebbene le
autolinee sostitutive siano assoggettate in via di principio alla
disciplina propria dei servizi ferroviari, la Regione osserva che non
vi sarebbe motivo di imporre un diverso trattamento per le cosiddette
autolinee integrative di servizi ferroviari, le quali non esistono come
categoria a sé stante, ma sono ordinari servizi automobilistici,
disciplinati dalla legge generale sulle autolinee del 28 settembre
1939, n. 1822; e appunto per questo il decreto di trasferimento non ne
avrebbe fatto espressa menzione, comprendendole nella categoria
generale delle "linee automobilistiche di servizio pubblico".
Nella specie, si tratterebbe di una vasta rete di linee
automobilistiche d'interesse esclusivamente regionale, di sviluppo
incomparabilmente superiore a quello delle ferrovie calabro-lucane, la
cui assunzione da parte dello Stato avrebbe avuto origini del tutto
contingenti, per essere state rilevate in base a titolo diverso dal
riscatto delle anzidette ferrovie, e con carattere provvisorio. Non vi
sarebbe quindi plausibile ragione per sottrarre alla competenza
regionale tanta parte dei servizi automobilistici locali, conservando
una gestione governativa in aperto contrasto con il disposto dell'art.
1 del decreto di trasferimento.
Occorre precisare al riguardo che le ferrovie calabro-lucane furono
oggetto di riscatto e gestione commissariale a norma della legge 23
dicembre 1963, n. 1855, la quale prevedeva all'art. 3 il contemporaneo
rilievo, dalla stessa data del 1 gennaio 1964, degli autoservizi di
linea integrativi di dette ferrovie; e che con successiva legge 18
marzo 1968, n. 368, il Ministero dei trasporti è stato autorizzato a
procedere al rinnovamento, ammodernamento e potenziamento di tutti i
"servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa
delle ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi", al fine di
porli in grado di soddisfare nella maniera più razionale e
conveniente, secondo un piano quadriennale e per l'importo di sedici
miliardi di lire "le esigenze del traffico nel quadro dello sviluppo
economico e sociale delle Regioni interessate". L'art. 6 di questa
legge ha inoltre autorizzato il Ministero dei trasporti ad esercitare
per mezzo della stessa gestione governativa anche altri autoservizi
integrativi della rete ferroviaria o servizi di trasporto filoviario,
"al fine di realizzare il coordinamento della rete delle ferrovie
calabro-lucane con altri servizi di trasporto, eliminando situazioni
concorrenziali e servizi superflui".
Con riferimento a questa speciale situazione, il Consiglio di Stato
nel già ricordato parere ha osservato che se in via generale le
cosiddette autolinee integrative dei servizi ferroviari sono soggette
alla medesima disciplina giuridica delle autolinee ordinarie, "tale
regola non può essere, peraltro, considerata valida per le autolinee
integrative delle ferrovie calabro-lucane", in quanto, come risulta
chiaramente dalla lettera e dalla ratio delle citate leggi del 1963 e
del 1968, esse sono state assunte direttamente dallo Stato a mezzo
della gestione governativa "alla pari delle linee ferroviarie; sono
state, cioè, inserite in un contesto unitario, soggetto al diverso
regime giuridico delle linee ferroviarie in gestione commissariale, e
che, comunque, per il suo carattere interregionale, trascende gli
interessi di una singola Regione".
Queste argomentazioni appaiono ineccepibili, specie in
considerazione del fatto che la legge n. 368 del 1968 ha disposto
l'attuazione di un piano organico di rinnovamento, ammodernamento e
potenziamento dell'intero complesso di servizi affidato alla gestione
governativa, talché lo scorporo delle linee automobilistiche aventi
carattere integrativo della rete ferroviaria in questione potrebbe
compromettere il conseguimento delle finalità di interesse pubblico,
statale e regionale, anzi interregionale, volute dal legislatore. Non
sussiste dunque la prospettata violazione dell'art. 117 della
Costituzione, in relazione all'art. 1 del decreto delegato n. 5, così
come non è violato il disposto dell'art. 2 del decreto stesso, dato
che spetta proprio al legislatore, e ad esso soltanto, di provvedere,
se e quando lo ritenesse opportuno, all'eventuale trasferimento alle
Regioni Calabria e Lucania dell'intera rete ferroviaria e autoviaria in
discorso, secondo quanto è stato suggerito dalla Commissione
parlamentare per le questioni regionali, al n. 4, lett. b, del suo già
ricordato parere.
Devesi infine osservare che qualora sussistessero in Calabria
singole linee automobilistiche d'interesse regionale, in gestione
governativa ma non aventi carattere integrativo rispetto alla rete
delle ferrovie calabro-lucane, di fronte ad eventuali situazioni
anomale e prive di giustificazione la Regione potrebbe sempre
rivendicare il proprio titolo ad ottenere il trasferimento ai sensi
dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 5 del 1972 nella competente sede
giurisdizionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla
Regione Calabria in ordine all'applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 5;
dichiara che spettano allo Stato, a norma di detto decreto
presidenziale, le funzioni amministrative seguenti:
- vigilanza e controlli sulla sicurezza degli impianti e dei
veicoli;
- accertamento dell'idoneità del personale addetto all'impianto e
all'esercizio dei trasporti su fune;
- assenso per la concessione di autolinee regionali interferenti
con servizi di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo
Stato;
- accertamento delle contravvenzioni in materia di sicurezza dei
servizi pubblici, previste dalle leggi speciali relative ai diversi
mezzi di trasporto;
- gestione dei servizi automobilistici integrativi delle ferrovie
calabro-lucane.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte