Sentenza n. 58/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/12 del
codice civile, in relazione all'art. 82 del codice di procedura civile,
promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1978 dalla Corte di
cassazione, nel procedimento civile vertente tra Ferrara Mario ed altra
contro Tumbiolo Liana ed altro, iscritta al n. 687 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 73 del 14 marzo 1979.
Visto l'atto di costituzione di Ferrara Mario ed altra nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Francesco Paolo Cordova, per Ferrara Mario ed altra, e
il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 5 maggio 1978 la Corte di cassazione ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 314/12 c.c. (in relazione
all'art. 82 c.p.c.), nella parte in cui determina in 30 giorni il
termine per proporre opposizione alla dichiarazione di adottabilità di
un minore, "senza prevedere alcuna dilazione per coloro che... debbano
richiedere il gratuito patrocinio, e senza comunque far salvi gli
effetti dell'opposizione proposta personalmente entro il predetto
termine".
Premette in fatto il giudice a quo che i ricorrenti - le cui
opposizioni erano state respinte una nel merito, e l'altra in rito
perché in origine sottoscritta personalmente dalla parte, e poi
riproposta fuori termine con l'ausilio di un difensore di fiducia -
avevano fatto valere i seguenti motivi di ricorso:
1) i giudici di merito avevano errato nel dichiarare
l'inammissibilità del primo atto di opposizione, proposto senza il
patrocinio legale, perché il procedimento de quo avrebbe natura
camerale e non richiederebbe l'ausilio del difensore;
2) anche ammettendosene la natura contenziosa, l'opposizione non
costituirebbe l'atto introduttivo di tale fase processuale, bensì
quello conclusivo della precedente e potrebbe quindi esser
sottoscritta dalla parte;
3) in ogni caso v'era stata nullità della notifica del decreto di
adottabilità perché privo delle indicazioni stabilite dall'art.
314/11, ultimo comma, c.c., secondo cui è prescritto sia dato avviso
ai genitori e ai parenti del diritto di proporre opposizione nelle
forme e nei termini di cui all'art. 314/12 del codice civile.
L'ordinanza di rimessione prosegue osservando che proprio da
quest'ultimo motivo di ricorso aveva tratto il convincimento della
necessità di sollevare di ufficio la questione di legittimità sopra
indicata, per la mancata considerazione della condizione degli
opponenti non abbienti.
Ribadisce la Corte di cassazione che il giudizio di opposizione
alla dichiarazione di adottabilità ha natura contenziosa - così
come già ripetutamente affermato da precedenti decisioni (sentenze
nn. 1154/72; 2514/74; 1165/77) - rafforzando il suo convincimento non
tanto per motivi dommatico/giuridici, quanto per ragioni di carattere
funzionale in relazione alle quali una diversa conclusione in ordine
alla necessità del patrocinio legale deve considerarsi incompatibile
con l'intenzione del legislatore e con la logica di tutto il sistema
creato dalla legge sull'adozione speciale. Attesa l'importanza del bene
primario tutelabile con l'opposizione alla dichiarazione di
adottabilità, e sulla base della considerazione che molto spesso i
genitori o i parenti - eventuali opponenti - non sono in grado di
esprimere per iscritto i motivi dell'opposizione, il giudice a quo
deduce l'assoluta irrinunciabilità del patrocinio legale, cui i non
abbienti devono sopperire mediante l'istituto del gratuito patrocinio.
L'ordinanza di rimessione conclude argomentando come segue: 1) il
termine perentorio di trenta giorni per proporre opposizione con il
necessario ausilio del patrocinio legale, disposto per persone che, per
le loro condizioni culturali ed economiche, non sono in grado, nella
stragrande maggioranza dei casi, di comprendere che l'opposizione
presentata personalmente è inammissibile, anche a cagione della
genericità delle indicazioni contenute nell'avviso loro notificato,
rende estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa,
violando l'art. 24 Cost., sicché occorrerebbe prevedere una dilazione
del termine utile per coloro che si rivolgono al gratuito patrocinio,
ed altresì che la tempestiva proposizione personale della opposizione
interrompa il decorso del termine finché gli opponenti non siano stati
avvertiti esplicitamente, ex articolo 314/11 c.c., della necessità
del patrocinio legale; 2) la previsione di un termine unico ed
indilazionabile violerebbe l'art. 3 Cost., perché gli abbienti
potrebbero usufruire dell'intero periodo di 30 giorni, e i non abbienti
solo dei pochi giorni che residuassero dopo la nomina del difensore
ottenuto tramite l'ammissione al gratuito patrocinio.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di deduzioni del 3 aprile 1979, chiedendo dichiararsi la
infondatezza della questione.
La difesa dello Stato osserva che la questione è infondata, una
volta che si consideri che il termine di 30 giorni è un termine non
brevissimo, ma abbastanza comune e generalizzato per le impugnazioni
avverso provvedimenti giudiziali disciplinate dal codice di procedura
civile.
Altri termini più brevi sono stati ripetutamente riconosciuti
legittimi dalla Corte costituzionale, con numerose decisioni, sempre
in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
L'Avvocatura generale non disconosce la difficoltà in cui si
trovano persone indigenti e prive di ogni conoscenza delle leggi
processuali per proporre opposizione avverso la dichiarazione di
adottabilità del minore: deduce tuttavia che tale situazione si ripete
ogni qualvolta dette persone devono osservare dei termini processuali
di siffatta ampiezza. Da ciò deriverebbe, quindi, l'opportunità di un
intervento legislativo per semplificare la procedura prevista dagli
artt. 314/11 c.c. e seguenti, ma non un vizio di illegittimità della
norma impugnata posto che, come rilevato dalla Corte costituzionale,
la dichiarazione di adottabilità non è necessariamente collegata alla
condizione economica familiare, ma all'abbandono del minore.
Per quanto concerne la disparità in cui vengono a trovarsi gli
abbienti rispetto ai non abbienti, provvede una esplicita norma
costituzionale, realizzata attraverso l'istituto del gratuito
patrocinio.
Si sono costituiti in giudizio i coniugi Ferrara, rappresentati e
difesi dagli avvocati Vittorio Umiltà e Francesco P. Cordova, con
atto di deduzioni depositato il 13 gennaio 1979, chiedendo dichiararsi
l'illegittimità della norma impugnata.
La difesa della parte privata, nel prendere atto del consolidato
orientamento della Cassazione in ordine alla natura contenziosa del
procedimento di opposizione alla dichiarazione di adottabilità,
svolge varie considerazioni generali sulla gravità degli effetti della
mancata opposizione al decreto del tribunale che dichiara adottabili i
minori, con conseguente perdita dei figli da parte dei genitori che,
per essere semianalfabeti, non sono in grado di comprendere il
significato della comunicazione che ricevono. Soggiunge che il testo
della comunicazione non spiega ai destinatari "in che termine, a che
organo, in che forma l'opposizione può essere proposta" e soprattutto
non contiene l'espresso avvertimento che l'opposizione avrebbe dovuto
essere sottoscritta da un legale, prescrizione non espressamente
dettata dalla legge.
La difesa della parte privata riporta, inoltre, gli stessi
argomenti svolti nella ordinanza di rimessione a dimostrazione della
fondatezza della questione sottoposta all'esame di questa Corte,
asserendo anche che se il legislatore avesse previsto la nomina di un
difensore di ufficio, o termini più ampi, non si verificherebbero
conseguenze così gravi in danno di genitori ignari delle leggi, la
cui tutela non può ritenersi assicurata dall'istituto del gratuito
patrocinio. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art.
24 Cost. l'art. 314/12 c.c. - in relazione all'articolo 82 c.p.c. -
nella parte in cui determina il termine perentorio di 30 giorni per
proporre opposizione contro il decreto di adottabilità del minore con
l'inderogabile ausilio di un legale, senza prevedere alcuna dilazione
nei confronti di coloro che devono chiedere il gratuito patrocinio, e
senza far salvi mediante interruzione del termine, gli effetti
dell'opposizione proposta tempestivamente di persona dagli opponenti.
Il giudice a quo prospetta il dubbio che sia reso troppo difficile
l'esercizio del diritto di difesa da parte di soggetti che, attese le
loro misere condizioni economiche, non sarebbero in grado di valersi
nei termini prescritti dell'opera di un difensore.
La norma impugnata è censurata anche per aver previsto un unico
termine di 30 giorni a favore dei non abbienti, come degli abbienti,
assumendo che da ciò possa derivare un'ingiustificata disparità di
trattamento nell'esercizio del diritto di difesa, perché in concreto
i primi avrebbero a disposizione, per difendersi, soltanto i pochi
giorni che residuassero dopo la concessione del gratuito patrocinio,
con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.
2. - Le questioni non sono fondate.
Va premesso che la stessa Cassazione, nel rimettere gli atti a
questa Corte, ha ribadito il principio secondo cui, per la
proposizione dell'opposizione al decreto dichiarativo dello stato di
adottabilità dei minori, è necessario il ministero di procuratore
legale, non soltanto in relazione alla ravvisata natura contenziosa di
tale procedimento, ma altresì per la estrema importanza del bene
primario tutelabile mediante l'opposizione, trattandosi del
mantenimento o della perdita del legame del minore con la famiglia
d'origine.
La questione è prospettata, in sostanza, per l'asserita eccessiva
brevità del termine in riferimento ai non abbienti, i quali sono
costretti a ricorrere al gratuito patrocinio e necessitati ad ottenere
in tempo utile la nomina di un difensore.
Secondo quanto più ampiamente esposto nella sentenza di questa
Corte n. 57/79, il termine di 30 giorni, fissato dalla norma
impugnata, va considerato congruo e non contrastante con l'art. 24
della Costituzione. Per giunta, in subiecta materia, l'ammissione al
gratuito patrocinio è disposta dal Presidente del tribunale per i
minorenni (art. 9 r.d. 20-9-1934, n. 1579), con una procedura che può
espletarsi in pochissimi giorni, lasciando anche ai non abbienti un
sufficiente margine di tempo perché il diritto di difesa possa esser
esercitato in maniera soddisfacente.
In realtà, secondo quanto sembra emergere da questo come da altri
casi, è prevalentemente l'ignoranza delle disposizioni processuali
che induce gli interessati a non svolgere quel minimo di attività che
consentirebbe loro di non far decorrere il termine in esame. In
relazione alle condizioni personali degli eventuali opponenti, che
nella generalità dei casi versano in misere condizioni economiche e
sono culturalmente sprovveduti, sarebbe quindi assai opportuno che
l'avviso del loro diritto a proporre opposizione nelle forme e nei
termini di cui agli artt. 314/12 e segg. c.c (notificato
contestualmente al decreto di adottabilità), venisse completato di
dettagliate ed esplicite indicazioni, idonee a rendere in concreto più
facilmente esercitabile il diritto di difesa.
3. - Per quanto attiene, infine, alla dedotta violazione dell'art.
3 della Costituzione, è sufficiente rilevare, dopo quanto già
osservato, che la diversità di situazioni in cui vengono a trovarsi
gli abbienti e i non abbienti, in ordine al diritto di difesa, è
espressamente presa in considerazione dall'art. 24, terzo comma, della
Costituzione. Alla disparità in questione è apprestato un apposito
rimedio, il ricorso al gratuito patrocinio, considerato idoneo, dallo
stesso sistema costituzionale, ad eliminare gli inconvenienti
lamentati. Non risulta pertanto giustificabile la previsione di
termini soggettivamente differenziati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 314/12, primo comma, del codice civile - in relazione
all'art. 82, ultimo comma, c.p.c. - sollevate. in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza della Corte di
cassazione in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte