Sentenza n. 58/1982
Altra decisione · depositata il 25/03/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
citata
- art. 140Codice penale
- art. 485Codice di procedura penale
- art. 124legge 689/1981
- art. 133legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia contro il
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 aprile 1981,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 aprile
1981, iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1981, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Giudice istruttore
del Tribunale di Patti in data 20 febbraio 1981, con il quale è stata
disposta la sospensione provvisoria dai pubblici uffici di Germana'
Antonino Maria, membro dell'Assemblea regionale;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore
Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 3 aprile 1981, il Presidente della Giunta
Regionale Siciliana sollevava conflitto di attribuzioni contro il
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo a questa Corte
l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del giudice
istruttore presso il Tribunale di Patti in data 20 febbraio 1981, con
il quale era stata disposta - ai sensi dell'art. 140 c.p. - la
sospensione provvisoria dai pubblici uffici di Germana' Antonino Maria,
membro dell'Assemblea regionale, e demandata al P. M. l'esecuzione di
esso anche nei confronti dell'Assemblea medesima: provvedimento che ad
avviso del ricorrente era costituzionalmente illegittimo per violazione
degli artt. 1, 3, 8, 9 e 20 dello Statuto della Regione Sicilia nonché
"del principio della divisione dei poteri tra la giurisdizione penale
dello Stato e la funzione governativa e legislativa della Regione
siciliana".
Premesso di non voler contestare la giurisdizione del giudice
penale su membri dell'Assemblea né il connesso potere di far valere
anche nei loro confronti eventuali giudicati - nel qual caso
l'inabilitazione all'esercizio di pubbliche funzioni discende dalla
legge - il Presidente della Giunta osservava però che nel caso in
questione la estromissione dall'Assemblea di un suo membro avveniva per
effetto di un provvedimento cautelare (tale definito con sentenza di
questa Corte n. 78 del 1969) di natura sostanzialmente amministrativa,
della cui esecuzione l'Assemblea stessa era resa responsabile coatta.
Il potere del giudice penale veniva cioè trasferito dalla sfera
giuridica dell'imputato - cui non può ordinarsi, perché tuttora
capace, di astenersi dall'esercizio del pubblico ufficio - a quella
dell'organo legislativo (e/o dell'organo di governo, ove si fosse
trattato di un membro della Giunta); organo che veniva così costretto
ad alterare la propria struttura adottando un provvedimento di
provvisoria espulsione in esecuzione dell'ordine impartitogli (art. 587
c.p.p.).
Dopo aver segnalato - richiamando anche la sentenza n. 81 del 1975
di questa Corte - la pericolosità di simili conseguenze, il ricorrente
sosteneva trattarsi di un provvedimento incompatibile con le
prerogative costituzionali dell'Assemblea, non essendo nel nostro
ordinamento, costituzionale previsto "sotto alcuna forma l'esercizio
della giurisdizione penale acarico degli organi legislativi (e di
governo) come tali, cioè in quanto istituzioni politiche globali
costituzionalmente ordinate"; e dovendo il termine "pubblici uffici" di
cui all'art. 140 c.p. - da interpretare in armonia e non in contrasto
con le norme costituzionali - essere inteso come riferentesi ai soli
uffici amministrativi. Tale norma non potrebbe quindi essere applicata
all'Assemblea regionale siciliana, che "non è soggetta ad interventi
coattivi di un organo esterno e non può subire mutamenti istituzionali
se non per ragioni costituzionali ed in forza di disposizioni
costituzionali; quali quelle indicate dallo Statuto a causa e
giustificazione dello scioglimento dell'Assemblea (e della conseguente
caduta del governo regionale) (art. 8 Stat. Sic.)".
A sostegno, infine, dell'istanza di sospensione, il ricorrente
deduceva che il provvedimento era tale da comportare "un rischio di
grave e irreparabile danno per l'espletamento della funzione
legislativa della Regione siciliana, in quanto altera la legittima
composizione dell'organo legislativo regionale, esponendo al rischio di
annullamento giurisdizionale (in sede costituzionale e non) i
provvedimenti legislativi adottati dalla Regione siciliana dopo la
estromissione coatta dell'on. Germana' dall'Assemblea". Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, promosso
dal Presidente della giunta regionale siciliana, nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, si nega che spetti al G. I. del
Tribunale di Patti quale organo giurisdizionale dello Stato, di
ordinare la sospensione cautelare di membri della Assemblea regionale
siciliana e si chiede che questa Corte annulli l'ordinanza del 20
febbraio 1981 di quel giudice istruttore nella parte in cui dispone la
sospensione provvisoria ex art. 140 c.p. del sig. Germana' Antonino
Maria da tutti i pubblici uffici e quindi anche da quello di membro
dell'Assemblea regionale.
Il ricorso, tempestivamente proposto ed ammissibile, in quanto
ricorrono i richiesti requisiti soggettivi ed oggettivi, merita
accoglimento. Ciò per le ragioni medesime sviluppate da questa Corte
con la sentenza n. 183 del 1981, con la quale è stata decisa la
fattispecie per questa parte del tutto identica riguardante altro
provvedimento giurisdizionale adottato anche esso ex art. 140 c.p. nei
confronti di un deputato regionale siciliano.
Alle argomentazioni in quella sede svolte e qui confermate si può
ora aggiungere che, con la legge 24 novembre 1981 n. 689 (art. 124) è
stato sostituito interamente il testo, tra gli altri, dell'art. 140 del
codice penale che, nella formulazione ora vigente, al secondo comma,
recita "La sospensione provvisoria (dai pubblici uffici) non si applica
agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare". Il
legislatore, cioè, ha esteso ad un'area più ampia di quella
costituzionalmente imposta, ma nella quale è sicuramente compreso
l'ufficio pubblico di deputato o consigliere regionale, di regioni a
statuto differenziato o ordinario, l'inapplicabilità della misura
cautelare della sospensione provvisoria dagli uffici medesimi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta agli organi giurisdizionali dello Stato la
facoltà di sospendere provvisoriamente dal loro ufficio - in
applicazione degli artt. 140 cod. pen. e 485 cod. proc. pen., nei
testi vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre
1981, n. 689 (artt. 124 e 133) - i deputati dell'Assemblea regionale
siciliana; e di conseguenza annulla l'ordinanza del G. I. del Tribunale
di Patti, resa in data 20 febbraio 1981, nella parte in cui ordina che
Antonino Maria Germana' sia provvisoriamente privato dell'esercizio del
pubblico ufficio di deputato regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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