Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

citata

  • art. 1d.P.R. 636/1972
  • art. 46d.P.R. 636/1972
  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1981 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto

da Ubiali Alcide, iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 del 1983

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore dott. Francesco Saja.

Ritenuto che durante un procedimento iniziato con ricorso di Ubiali

Alcide la Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con

ordinanza del 23 settembre 1981 (in G. U. n. 315 dei 1983, reg. ord. n.

595 del 1983) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 D.P.R. 29

settembre 1973, n. 602, che esclude il potere della Commissione

tributaria di sospendere la riscossione coattiva delle imposte dirette,

in quanto dispone l'iscrizione nei ruoli di un terzo del tributo

corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio, ancorché penda

il giudizio di primo grado;

che al giudice rimettente sembrava che la detta norma contrastasse

con l'art. 3 Cost., discriminando i contribuenti meno abbienti e quindi

più esposti al rischio di gravi pregiudizi patrimoniali per il

pagamento di imposte non dovute, nonché con gli artt. 24 e 113 Cost.

per la diminuita tutela giurisdizionale del contribuente stesso;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta

chiedendo che sia dichiarata la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che la questione sollevata con riferimento agli artt.

24 e 113 Cost. è manifestamente infondata in quanto già decisa da

questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha dichiarato la

non fondatezza nella considerazione che la tutela cautelare non

costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di

cui alle citate norme della Costituzione, stante la discrezionalità

del legislatore ordinario in materia;

che le stesse considerazioni valgono evidentemente ad escludere la

fondatezza della questione concernente un preteso irrazionale deteriore

trattamento del contribuente meno abbiente (art. 3 Cost.);

che le ordinanze nn. 80 e 367 del 1983 hanno dichiarato

manifestamente infondata la stessa questione, mentre l'ordinanza n. 168

del 1983 ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa

agli artt. 1 e 46 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sostanzialmente

coincidente con quella attualmente in esame.

Visti gli artt. 23 e 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sollevata

dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con l'ordinanza

indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte