Sentenza n. 58/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/03/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 28/1976
- art. 2d.P.R. 28/1976
- art. 3d.P.R. 28/1976
- art. 4d.P.R. 28/1976
- art. 5d.P.R. 28/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4
e 5 d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28 (Disposizioni integrative e correttive
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, concernente riordinamento dei fondi
di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali),
promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1977 dal TAR per il Lazio
sul ricorso proposto da Capobianchi Pietro ed altri contro Cassa
sovvenzioni per il personale dell'amministrazione finanziaria ed altri,
iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1980.
Visto l'atto di costituzione dei Ministeri delle Finanze, Tesoro e
Bilancio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1977 (pervenuta alla Corte
costituzionale l'11 ottobre 1979; comunicata il 3 agosto 1979 e
notificata il 25 settembre 1979; pubblicata nella G. U. n. 8 del 9
gennaio 1980 e iscritta al n. 794 R.O. 1979) sul ricorso, notificato il
26 maggio 1977, di Capobianchi Pietro e di altri otto soci della Cassa
Sovvenzioni avverso i provvedimenti con i quali il Presidente della
Cassa Sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria per
un verso aveva loro negato un piccolo prestito e per altro verso aveva
ai medesimi comunicato che erano cessati dalla qualità di soci della
Cassa stessa ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28
(Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
648, concernente riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione
delle tabelle dei tributi speciali) il TAR Lazio - Sezione seconda
giudicò rilevante e, in riferimento agli artt. 77, 3 e 53 Cost., non
manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità degli artt.
1, 2, 3, 4, e 5 (per la parte relativa alla incompatibilità tra
iscrizione al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle
Finanze e della Intendenza di Finanza e iscrizione alla Cassa
Sovvenzioni) d.P.R. 28/1976.
Argomentata la rilevanza della questione dalle diverse conseguenze,
derivanti nel caso concreto ai ricorrenti dalla sussistenza della
qualità di soci della Cassa, basava il TAR il sospetto di violazione
dell'art. 77 per eccesso di delega su ciò che la volontarietà della
iscrizione alla Cassa induceva a dubitare della natura di ente
mutualistico della stessa e, comunque, che, essendo la Cassa a motivo
della sua personalità giuridica ente distinto dai soci, l'art. 2
d.P.R. 28/1976, con privare della qualità di soci il personale
iscritto di diritto al Fondo di Previdenza, non le si poteva riferire,
di guisa che esorbitava la menzionata disposizione dall'ambito della
delega legislativa che era da ritenersi circoscritto alle norme
riguardanti gli enti mutualistici. Sulla sospettata violazione del
principio di eguaglianza, e quindi dell'art. 3, osservava il TAR che la
disparità di trattamento tra il personale dei ruoli centrali e delle
Intendenze di Finanza iscritto alla Cassa Sovvenzioni e cessato dalla
qualità di socio della Cassa stessa a seguito del d.P.R. 28/1976 ed il
personale dell'amministrazione delle imposte dirette e delle tasse e
imposte indirette sugli affari, che aveva potuto conservare
l'iscrizione alle preesistenti casse di previdenza in una con l'altra
di diritto ai fondi di previdenza di nuova istituzione, non veniva meno
a motivo della diversità delle fonti di finanziamento delle varie
Casse vuoi perché tali fonti erano in sostanza omogenee, vuoi perché
la Cassa Sovvenzioni a differenza delle altre fruirebbe non solo dei
proventi di cui all'art. 21 del Regolamento generale delle Lotterie
Nazionali ma anche dei proventi di cui all'art. 16, comma secondo, l.
26 maggio 1966, n. 344, vuoi, infine, perché - quale che sia la natura
giuridica della Cassa - la conservazione, nei dipendenti del Ministero
delle Finanze e del Bilancio, della qualità di soci non eliminava la
denunciata inesistenza di un razionale criterio discretivo tra
dipendenti dei diversi Ministeri. Sempre ad avviso del giudice a quo,
la svalutazione monetaria faceva sì che, avendo ciascuno degli
impiegati, che cessava dalla qualità di socio, diritto di percepire
una indennità di liquidazione determinata dal Comitato liquidatore
sulla base della consistenza patrimoniale della Cassa al 31 dicembre
1972, e, pertanto, costoro erano assoggettati ad una sorta di prelievo
di carattere tributario, privo dei requisiti previsti nell'art. 53
Cost..
2.1. - Avanti la Corte l'Avvocatura generale dello Stato ha
spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri e si
è costituita nell'interesse dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze e
per il Bilancio e la Programmazione Economica mediante unico atto
depositato il 28 gennaio 1980, con il quale ha concluso per la
infondatezza della proposta questione sul riflesso I) in merito
all'art. 77 Cost. che, sebbene il criterio ispiratore del d.P.R.
648/1972 fosse indirizzato alla soppressione degli enti mutualistici
alimentati sia dalle contribuzioni degli iscritti sia da proventi
pubblici mediante la loro sostituzione con fondi a carattere
obbligatorio e gratuito alimentati esclusivamente con proventi
pubblici, non fu tale soppressione possibile per la Cassa Sovvenzioni
per essere questa destinata anche a personale di altri Ministeri
(Tesoro e Bilancio) non considerati nella delega, e, pertanto, il
decreto delegato si limitò a prevedere che la iscrizione di diritto al
nuovo fondo di previdenza non poteva coesistere con la iscrizione in
altri fondi consimili (art. 6, comma secondo, d.P.R. 648/1972) e cioè
a dichiarare l'incompatibilità tra le iscrizioni, ma, poiché la norma
non regolava gli effetti della astratta previsione di incompatibilità,
si rese necessaria la emanazione - ai sensi dell'art. 17, comma secondo
della legge di delega 825/1971 - del decreto 3 gennaio 1976, n. 28,
concernente lo stesso oggetto del d.P.R. 648/1972, che era compreso
nell'area della delega legislativa, per essere la soluzione normativa
adottata ai fini del riordinamento (incidenze sulle posizioni dei
singoli soci anziché soppressione dell'ente) necessitata in cospetto
della peculiare destinazione dei servizi della Cassa Sovvenzioni
(concernente anche il personale del Ministero del Tesoro e del
Bilancio), II) in merito all'art. 3 Cost. IIa) che la diversità di
trattamento delle due categorie di personale, denunciata dal TAR Lazio,
sarebbe giustificata dalla sostanziale diversità delle situazioni, in
cui versano Casse e singoli soci, per essere la Cassa Sovvenzioni
alimentata non solo dalle contribuzioni degli iscritti ma anche dai
proventi pubblici e la Cassa di mutualità tra il personale delle
imposte dirette e la Cassa di Previdenza mutualità ed assistenza fra
il personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari
in atto alimentate esclusivamente dalle contribuzioni degli iscritti in
quanto i tributi speciali - per l'innanzi devoluti alla Cassa per le
imposte dirette - sono destinati dal d.P.R. 648/1972 ai fondi di nuova
istituzione e IIb) la permanenza (sia pure accanto ai contributi
associativi) di fonti pubblicistiche di finanziamento della Cassa
Sovvenzioni (da qualificarsi, secondo il parere 519/1974 del 23 ottobre
1974, espresso dal Consiglio di Stato, ente pubblico), e l'estrema
difficoltà di modificarne la struttura finanziaria o l'ambito
soggettivo di destinazione della relativa attività impedirebbero di
ipotizzare contrasto con il principio di eguaglianza, III) in ordine
all'art. 53 che, IIIa) una volta stabilita l'incompatibilità
dell'iscrizione alla Cassa Sovvenzioni con l'iscrizione al Fondo di
previdenza, istituito a decorrere dal 1 gennaio 1973 (art. 6 d.P.R.
648/1972), il venir meno delle qualità di socio doveva essere con
efficacia retroattiva fissato alla data del 31 dicembre 1972, alla
quale non poteva non essere valutata anche la consistenza patrimoniale
dell'ente ai fini della liquidazione dell'indennità spettante ai soci
cessati, e IIIb), pertanto, non era dato ipotizzare una sorta di
prelievo fiscale, privo dei requisiti richiesti dall'art. 53, perché
per il periodo successivo al 31 dicembre 1972, sotto la qual data
doveva essere valutata la consistenza patrimoniale della Cassa, operava
la ripetuta incompatibilità, cui seguiva la cessazione della qualità
di socio.
2.2. - Nell'adunanza del 20 febbraio 1985 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
3. - Il TAR Lazio - Sezione seconda sottopone a questa Corte la
questione sul se siano costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2,
3, 4 e 5 d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28 (Disposizioni integrative e
correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 648, concernente il riordinamento dei fondi di previdenza e
armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali) per la parte
relativa alla incompatibilità tra iscrizione al fondo di previdenza
per il personale del Ministero delle Finanze e delle Intendenze di
Finanze e iscrizione alla Cassa Sovvenzioni, a) in riferimento all'art.
77 Cost. in quanto le norme denunciate incidono direttamente sulle
posizioni giuridiche dei singoli appartenenti alla Cassa e,
conseguentemente, esorbitano dai limiti della legge di delega 9 ottobre
1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria), b) in riferimento all'art. 3 Cost. in quanto
introducono irragionevole disparità di trattamento tra il personale
dei ruoli centrali dell'amministrazione finanziaria e delle Intendenze
di Finanze ed il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette e
delle tasse e imposte indirette sugli affari e violano, di conseguenza,
il principio costituzionale di eguaglianza, c) in riferimento all'art.
53 Cost. in quanto stabiliscono che l'indennità di liquidazione
spettante agli impiegati che cessano dalla qualità di soci della Cassa
Sovvenzioni sia determinata tenendo conto della consistenza
patrimoniale e del valore degli immobili della Cassa stessa al 31
dicembre 1972 e istituiscono perciò, in presenza del fenomeno della
svalutazione monetaria, un prelievo fiscale privo dei requisiti
prescritti dalla disposizione costituzionale per ultima assunta a
parametro.
4. - La pur complessa questione è manifestamente infondata.
Premesso che il d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28, avente per oggetto
disposizioni correttive e integrative del d.P.R. 648/1972, è stato
adottato dal Governo sulla base di quegli artt. 11, comma secondo e 17,
comma secondo, l. 825/1971 che ha conferito al Governo medesimo la
legittimazione ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria, il
decreto legislativo di più fresca data si appalesa come la necessaria
integrazione del meno recente a chi consideri che quello altro non fece
che puntualizzare gli effetti della astratta previsione di
incompatibilità tra la iscrizione di diritto al nuovo fondo di
previdenza e l'iscrizione in altri fondi similari con la caducazione
della iscrizione e non con la soppressione degli altri fondi (soluzione
che esondava dalla premessa fermata nel d.P.R. 648/ 1972) .
Non meno manifestamente infondata è l'assunzione a parametro
dell'art. 3: la differente disciplina positiva rinviene razionale
spiegazione nella differenza di situazioni giuridiche in cui versano
gli enti de quibus e, quindi, i singoli soci perché mentre le altre
Casse, chiamate a raffronto, percepiscono le sole contribuzioni degli
iscritti, la Cassa Sovvenzioni fruisce anche di proventi pubblici (la
quale fruizione si giustifica anche per la natura pubblica riconosciuta
alla Cassa dal Consiglio di Stato con parere n. 519/1974 del 23
ottobre 1974).
Del pari manifestamente inidoneo a fondare il proposto incidente è
il richiamo dell'art. 53 Cost. non solo perché questa norma non
sembra sussumere la specie in esame per non riferirsi alle spese
pubbliche e alle capacità contributive di coloro che sono tenuti a
concorrere alle spese medesime ma anche perché stante
l'incompatibilità tra l'appartenenza alla Cassa Sovvenzioni e
l'iscrizione al Fondo di previdenza, istituito a far tempo dal 1
gennaio 1973 (art. 6 d.P.R. 648/1972), la cessazione della qualità di
socio doveva essere fissata al 31 dicembre 1972, sotto la quale data
era da valutare la consistenza patrimoniale dell'ente ai fini della
liquidazione delle indennità spettanti a coloro che erano spogliati
della veste di socio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 (per la parte relativa
all'incompatibilità tra iscrizione al Fondo di previdenza per il
personale del Ministero delle Finanze e delle Intendenze di Finanze e
iscrizione alla Cassa Sovvenzioni) d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28
sollevata in riferimento agli artt. 77, 3 e 53 Cost. dal TAR Lazio -
Sezione seconda con ordinanza 7 dicembre 1977 (n. 794 R.O. 1979).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte