Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

citata

  • art. 10legge 865/1971
  • art. 11legge 865/1971
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 53 del

d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi

nel Mezzogiorno) e degli artt. 4, 16 e 17 della legge 25 giugno 1865,

n. 2359 (Disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica

utilità), promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1992 dal

Consiglio di Stato - sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto

dal Prefetto di Cosenza contro Bianco Angelo ed altri, iscritta al n.

597 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, nel corso di un giudizio

d'impugnazione di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale

della Calabria - sezione di Catanzaro, che aveva annullato un decreto

di espropriazione di terreni destinati ad opere per lo sviluppo

industriale, con ordinanza in data 1 dicembre 1992 (R.O. n.

597/1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale "dell'art. 53

del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e dei connessi artt. 51 dello stesso

d.P.R. e 4, 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella parte

in cui non dispongono, nei confronti dei soggetti espropriandi, forme

di comunicazione personale dei procedimenti espropriativi avviati";

che, ad avviso del collegio remittente, la normativa impugnata

si porrebbe in contrasto con il principio di buon andamento

dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) per la mancata

partecipazione al procedimento dei privati direttamente interessati,

nonché con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione)

sotto il profilo della minore tutela, per i proprietari espropriandi,

della effettività del principio partecipativo, rispetto alla

disciplina dettata dagli artt. 10 e 11 della legge 22 ottobre 1971,

n. 865 in ordine ai procedimenti ablatori ivi previsti;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la inammissibilità o la infondatezza della causa;

Considerato che non si rinviene nell'ordinanza alcun elemento per

stabilire se da parte dell'espropriante siano state fornite agli

espropriandi indicazioni utili al fine di consentire l'esercizio

della facoltà di formulare osservazioni prima dell'adozione del

provvedimento di espropriazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 18

giugno 1986, n. 6);

che, pertanto, non è possibile stabilire la rilevanza della

questione, che è, quindi, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 6 marzo

1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel

Mezzogiorno) e 4, 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359

(Disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte