Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1996 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 703 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1995

dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Benigno

Vito ed altra e Oliverio Mario, iscritta al n. 313 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 1

marzo 1995, dubita della legittimità costituzionale - in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 703 del codice di

procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità

dell'art. 669-terdecies del medesimo codice ai procedimenti

possessori nella fase sommaria;

che, a parere del rimettente, il richiamo contenuto nel secondo

comma della norma impugnata ("Il giudice provvede ai sensi degli

artt. 669-bis e seguenti") non consentirebbe di estendere l'istituto

della reclamabilità ai provvedimenti possessori, sia in ragione del

dato testuale, non comprensivo dell'intero procedimento cautelare

uniforme, sia per la natura non cautelare dei provvedimenti in

parola;

che, in conseguenza, sarebbe ravvisabile una disparità di

trattamento rispetto ai provvedimenti emessi nei procedimenti

nunciatori, la reclamabilità dei quali è espressamente prevista,

nonché una limitazione del diritto di difesa;

Considerato che questa Corte ha già posto in evidenza come

l'istituto della reclamabilità assuma un valore caratterizzante del

(nuovo) regime del procedimento cautelare uniforme disegnato dal

legislatore del 1990, il quale ha inteso ridurre la stabilità dei

provvedimenti anche attraverso il controllo di un giudice diverso

sull'operato di chi ha emesso i provvedimenti stessi, controllo

ritenuto "fattore di maggior garanzia" (sentenza n. 253 del 1994);

che pertanto, pur ammessa la selettività del rinvio che la

denunciata norma opera rendendo applicabile alla fase sommaria

possessoria la disciplina del procedimento cautelare uniforme,

certamente in tale rinvio deve comprendersi la possibilità d'una

revisio prioris instantiae, siccome appunto compenetrata con la

logica del nuovo modello procedimentale;

che un'interpretazione restrittiva come quella prospettata dal

rimettente frustrerebbe l'intento di assicurare una disciplina

omogenea - essa sì coerente con il sistema ex artt. 3 e 24 della

Costituzione - alle misure cautelari ed anticipatorie, che

costituisce la ratio della riforma del 1990;

che, infatti, questa Corte ha già dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies cod.

proc. civ. - sollevata muovendo dal presupposto che questo non

ammettesse il reclamo avverso l'ordinanza di diniego dell'interdetto

- proprio sulla premessa della trasposizione nel procedimento

possessorio di tutto il contenuto degli artt. 669-bis e seguenti "in

assenza di espresse riserve o comunque di incompatibilità

applicative" (sentenza n. 501 del 1995);

che la proponibilità del reclamo avverso i provvedimenti

possessori interdittali "nei casi e nei modi in cui lo è nel

procedimento cautelare", affermata nella sentenza da ultimo citata -

successiva all'emissione dell'ordinanza di rimessione - priva dunque

di fondamento la questione con questa sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte