Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 1,

lettera a), 19 e 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse il 6

aprile 1998 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di

Ravaglia Marco, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1998 ed il 15 luglio 1998 dal pretore di

Genova, sezione staccata di Recco, nel procedimento penale a carico

di Pipitone Giovanni, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1998

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di un procedimento instaurato a séguito

di opposizione a decreto penale di condanna proposta da un

automobilista, imputato del reato di inversione di marcia del veicolo

in area autostradale - il pretore di Genova, con ordinanza emessa il

6 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 176,

commi 1, lettera a), 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui assoggetta al

medesimo trattamento sanzionatorio penale e amministrativo le

condotte in esso descritte, commesse in qualsiasi tratto di

autostrada e, quindi, anche sugli svincoli, in particolare - come

nella fattispecie oggetto del giudizio principale - nei piazzali

antistanti i caselli di ingresso;

che, a giudizio del rimettente, la norma impugnata sarebbe lesiva

del principio di uguaglianza, poiché: a) accomuna in un analogo

trattamento condotte che possono assumere eccezionale gravità, in

quanto atte a creare gravissimo pericolo alla circolazione (quali le

inversioni di marcia attraverso i by pass esistenti lungo il

tracciato autostradale), ed altre condotte (come quella ascritta

all'imputato) che non possono in alcun modo connotarsi per analoghi

caratteri di pericolosità; b) tratta in maniera più severa la

fattispecie de qua rispetto ad altre analoghe condotte, contrarie a

norme di comportamento dettate dal codice della strada, altrettanto

se non addirittura più gravi sul piano della pericolosità (tra le

quali il rimettente cita, in particolare: l'inversione di marcia

nello svincolo autostradale, prima del cartello d'inizio

dell'autostrada; la retromarcia in autostrada; l'inversione di marcia

nelle strade urbane ed extraurbane in corrispondenza di intersezioni,

curve o dossi; il sorpasso in caso di scarsa visibilità o in

corrispondenza di intersezioni; la circolazione contromano in

generale e quella in corrispondenza di curve, in casi di scarsa

visibilità o in strade con carreggiate separate);

che, sempre secondo il rimettente, la norma censurata

contrasterebbe anche col principio di ragionevolezza, in quanto la

disparità di trattamento evidenziata sub a) non può essere

attenuata dalla possibilità per il giudice di graduare in concreto

la pena, prevista in maniera assai severa e sproporzionata rispetto

al fatto commesso;

che, nel corso di altro analogo procedimento penale, con

ordinanza emessa il 15 luglio 1998, il pretore di Genova, sezione

distaccata di Recco, ha sollevato con identiche motivazioni la

medesima questione di legittimità costituzionale delle menzionate

disposizioni dell'art. 176 del codice della strada;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di

inammissibilità o di infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i dubbi di legittimità costituzionale investono la

medesima norma e sono prospettati con identiche motivazioni, per cui

i relativi giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che, in generale, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte

sanzionatorie del legislatore, è possibile soltanto ove "l'opzione

normativa contrasti in modo manifesto con il canone della

ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come

espressione di un uso distorto della discrezionalità, che raggiunga

una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una

figura, per così dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque,

di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna

alla funzione legislativa" (sentenza n. 313 del 1995; nello stesso

senso, da ultimo, ordinanza n. 297 del 1998);

che, in particolare per quanto riguarda le disposizioni come

sopra denunciate, questa Corte ha già dichiarato la non fondatezza

(con la sentenza n. 373 del 1996) e successivamente la manifesta

infondatezza (con le ordinanze nn. 89, 190 e 422 del 1997 e n. 235

del 1998, tutte ignorate dai rimettenti) di analoghe questioni,

sempre ribadendo che non spetta ad essa di rimodulare le scelte

punitive adottate dal legislatore nella sua sfera discrezionale, né

di stabilire la quantificazione delle sanzioni, e rilevando che il

lamentato trattamento punitivo non può essere comparato con quello

non omogeneo previsto dallo stesso codice della strada per la

violazione di altre diverse condotte;

che, tanto premesso, per superare i dubbi prospettati dal

rimettente basta ora osservare come la censurata norma coerentemente

sanzioni (peraltro consentendo una congrua graduabilità, tra un

minimo ed un massimo) condotte ritenute dal legislatore idonee a

determinare situazioni di gravissimo pericolo (cfr. la citata

sentenza n. 373 del 1996), ad evitare le quali egli ha previsto un

divieto assoluto che appare correlato alla regola della

unidirezionalità obbligatoria della circolazione, non certo

irragionevolmente imposta in qualunque punto dei tratti autostradali,

proprio per le evidenti caratteristiche di questi rispetto alle

strade comuni;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 1,

lettera a), 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal pretore di Genova e dal pretore di Genova,

sezione distaccata di Recco, rispettivamente con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte