Sentenza n. 58/2000
Altra decisione · depositata il 15/02/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati in data 25
giugno 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti della dott.ssa Gemma Cotti
Cometti, promosso con atto del Tribunale di Bergamo, notificato il 3
maggio 1999, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritto
al n. 18 del registro conflitti 1999.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avv. Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Bergamo, II sezione penale, ha proposto - con
ordinanza in data 8 ottobre 1998, nel corso di un giudizio nei
confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione
aggravata in danno della dr.ssa Gemma Cotti Cometti - conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, chiedendo l'annullamento della deliberazione, adottata
dall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 1998, con la quale è stata
dichiarata l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal
parlamentare.
1.1. - Il Tribunale di Bergamo premette che si procede in sede
penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per le
dichiarazioni da lui rese nel corso del programma "Sgarbi
quotidiani", trasmesso dall'emittente televisiva Canale 5, con le
quali egli avrebbe affermato che la dott.ssa Cotti Cometti aveva
"prosciolto il magistrato Romeo Simi De Burgis con sentenza resa per
mero favoritismo verso il collega, "per solidarietà" nella logica
della "tutela reciproca" e "nel clima in cui i giudici
proteggevano i giudici" , contrapponendo alla stessa dott.ssa Cotti
Cometti il sostituto procuratore dott. Francesco Piantoni,
strumentalmente presentato come "paladino della giustizia giusta" per
aver proposto appello contro tale sentenza".
Ad avviso del Tribunale non esisterebbe nessuna connessione tra
dette dichiarazioni e l'attività parlamentare del deputato Vittorio
Sgarbi e, quindi, mancherebbe il nesso funzionale tra le prime e la
seconda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce
condizione dell'insindacabilità delle opinioni ai sensi dell'art.
68, primo comma, della Costituzione. In tal senso, secondo il
Collegio, avrebbe particolare importanza la considerazione che il
nesso funzionale è stato escluso dalla stessa Giunta per le
autorizzazioni a procedere, che ha proposto di dichiarare che i fatti
per i quali è in corso il procedimento penale non concernono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
funzioni. In particolare, la Giunta aveva sottolineato che, "anche ad
ammettere la possibile partecipazione alla trasmissione televisiva
nella duplice qualità di parlamentare e di conduttore" tuttavia nel
caso in esame il deputato Vittorio Sgarbi "aveva mosso accuse
specifiche gratuite ed immotivate, non suffragate da alcun riscontro
e senza alcun rilevante collegamento con l'attività parlamentare.
Nel corso della trasmissione, infatti, egli, senza alcun concreto
riferimento al dibattito politico in atto sulla Giustizia, si era
limitato a dare lettura di brani estrapolati" da un libro, nel quale
erano contenute affermazioni riguardanti la dott.ssa Cotti Cometti,
che apparivano gravi e da "riportare a intenti polemici del tutto
avulsi dalla funzione parlamentare, anche se latamente intesa".
1.2. - Secondo il Tribunale, la delibera sarebbe viziata in quanto,
nel respingere la motivata proposta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere, la Camera non avrebbe considerato che
l'insindacabilità non riguarderebbe tutta l'attività politica
svolta dal parlamentare, pena la vanificazione del nesso funzionale
stabilito dall'art. 68, primo comma, della Costituzione ed "il
rischio di trasformare la prerogativa in privilegio personale". Nel
caso in esame, a suo avviso, le dichiarazioni rese dal deputato
costituirebbero meri apprezzamenti personali espressi, alla stregua
di un qualunque privato cittadino, in riferimento ai protagonisti di
una specifica vicenda giudiziaria. Inoltre, anche ritenendo che
l'insindacabilità possa concernere opinioni espresse al di fuori
delle Camere, la partecipazione del parlamentare alla trasmissione
televisiva comunque non configurerebbe un'attività riconducibile
all'esercizio delle funzioni parlamentari. Infatti, precisa
testualmente l'ordinanza, egli è intervenuto alla trasmissione quale
"conduttore/entertainer di un programma televisivo denominato
"Sgarbi quotidiani" , nel corso del quale egli aveva l'obbligo -
sulla base di uno specifico contratto stipulato con la Reti
Televisive Italiane S.p.a. cui fa capo "Canale 5" - di commentare
ed esprimere le proprie opinioni su argomenti di attualità e su
quanto riportato dalla stampa in generale", sicché, sottolineano
ancora testualmente i giudici, "poiché per tali prestazioni era,
altresì, contrattualmente prevista una determinata retribuzione",
dovrebbe ritenersi che egli ha partecipato alla trasmissione quale
privato cittadino.
2. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di
consiglio, il conflitto è stato dichiarato ammissibile (ordinanza n.
130 del 16 aprile 1999).
Dopo l'avvenuta notifica alla Camera dei deputati, il 3 maggio
1999, ed il deposito in cancelleria, il 19 maggio 1999, l'ordinanza
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33,
prima serie speciale, del 18 agosto 1999.
3. - La Camera dei deputati si è ritualmente costituita in
giudizio, chiedendo che il conflitto sia dichiarato infondato.
Secondo la difesa della Camera, lo stesso capo di imputazione
formulato nei confronti del parlamentare dimostrerebbe che le
dichiarazioni da lui rese non riguardano vicende private, ma
costituiscono oggetto della denuncia di un fatto costituente
esercizio di funzione pubblica, nella specie giudiziaria, sul quale
il controllo parlamentare, anche sotto forma di pubblica denunzia,
non può ritenersi interdetto. Il deputato, con riferimento ad una
vicenda giudiziaria, si sarebbe limitato ad apprezzare
l'atteggiamento del P.m. ed a criticare quello del giudice,
formulando una critica che, ad avviso della Camera, "non era andata
oltre la media delle cose".
Secondo la resistente, la condotta del deputato Vittorio Sgarbi
risulta chiarita dalla discussione in Assemblea e, in particolare,
dall'intervento del deputato Michele Saponara, specie nella parte in
cui questi ha sottolineato che, qualora un parlamentare esprima un
giudizio, sottoponendo all'attenzione dell'opinione pubblica il modo
in cui i magistrati giudicano altri magistrati, egli tiene una
condotta che non può non essere ricondotta alla funzione
parlamentare.
Le critiche, sostiene la difesa della Camera, hanno riguardato la
condotta di funzionari pubblici e sono perciò riconducibili alla
funzione parlamentare, anche perché la circostanza che il deputato
Vittorio Sgarbi riceveva "un emolumento per le sue conferenze
televisive non sembra far venire meno la competenza della Camera". A
suo avviso, il nesso di funzione non viene meno nel caso in cui "il
parlamentare si esprime attraverso un quotidiano o la televisione e
riceve una retribuzione, in quanto la prestazione tecnica della
redazione dell'articolo o della conduzione della trasmissione, ben
può essere pagata, senza inquinare di interessi privati la funzione
pubblica, la quale, come funzione parlamentare si caratterizza per i
contenuti del colloquio che stabilisce o tenta di stabilire con
l'opinione pubblica; contenuti che possono essere di iniziativa
politica, di esercizio di funzione ispettiva, di mera denuncia
diretta a provocare un dibattito politico e così via".
3.1. - La difesa della resistente sostiene che, secondo la
giurisprudenza costituzionale, spetta alla Camera di appartenenza del
parlamentare il potere di valutare la condotta contestata ad un
proprio membro, al fine di accertarne l'insindacabilità e, nel
giudizio promosso dall'autorità giudiziaria, la Corte deve accertare
se sia stato o meno seguito un procedimento corretto ovvero manchino,
o siano stati arbitrariamente valutati, i presupposti della
dichiarazione d'insindacabilità, tra essi quello del collegamento
delle opinioni espresse con la funzione parlamentare. Nel caso in
esame, non si verterebbe in nessuna di queste ultime ipotesi, dato
che sarebbe stato accertato che il deputato Vittorio Sgarbi aveva
affrontato il tema della trasparenza nella celebrazione di un
processo che vedeva un magistrato quale imputato e, quindi, la
delibera impugnata ha correttamente affermato che rientra nella
funzione parlamentare la critica del mancato rinvio a giudizio.
3.2. - In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa della Camera
dei deputati ha depositato memoria con la quale insiste per il
rigetto del conflitto.
Secondo la resistente, nella fattispecie in esame il parlamentare
avrebbe agito denunciando la violazione dei principi costituzionali
che stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti
giudiziari - strumentale alla trasparenza della funzione
giurisdizionale - e l'obbligatorietà dell'azione penale. La denuncia
rientrerebbe "nell'ambito del mandato parlamentare del quale fa
parte", sempre a suo avviso, anche la funzione ispettiva. Inoltre, la
prerogativa dell'insindacabilità riguarderebbe comunque l'intera
attività politica del parlamentare e quest'ultima "va identificata
nei fatti in cui si svolge ed i limiti vanno ricercati nelle
esperienze già acquisite, nei fini che vengono via via rilevati,
nella plausibilità delle censure e delle proposte, nelle circostanze
che di volta in volta possono averla ispirata e persino imposta".
Denunce quale quella contestata al deputato Vittorio Sgarbi non
potrebbero, quindi, ritenersi interdette; esse realizzerebbero la
funzione di controllo attribuita al parlamentare e costituirebbero
uno dei modi con i quali questi esercita il suo diritto-dovere di
richiamare l'attenzione dei cittadini sulle eventuali irregolarità
degli apparati dello Stato, attraverso un colloquio con gli elettori
su fatti reali. Nel quadro di tali principi, l'atto con il quale è
stato sollevato il conflitto sarebbe carente, in quanto non
conterrebbe una puntuale esplicitazione della vicenda che lo ha
originato, ma si limiterebbe a sintetizzare le fasi del processo.
La Camera dei deputati conclude, infine, chiedendo che la Corte
"dichiari l'appartenenza alla Camera dei deputati del potere
esercitato, perché ha agito nei limiti delle sue funzioni, delle
previsioni dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e degli
estremi di fatto legittimamente acquisiti" e, conseguentemente,
annulli l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto,
dichiarando che l'azione penale non può essere proseguita. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha ad
oggetto la deliberazione con la quale la Camera dei deputati, nella
seduta del 25 giugno 1998, ha dichiarato che i fatti per i quali era
in corso innanzi al Tribunale di Bergamo, II sezione penale, il
giudizio per diffamazione aggravata nei confronti del deputato
Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari e, conseguentemente, sarebbero insindacabili ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il Tribunale di Bergamo sostiene che detta deliberazione violerebbe
la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in
quanto la Camera dei deputati non avrebbe correttamente esercitato il
potere ad essa spettante, di dichiarare l'insindacabilità delle
dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi. A suo avviso, la Camera
avrebbe arbitrariamente ritenuto insindacabili le dichiarazioni,
omettendo di considerare che esse costituirebbero meri apprezzamenti
personali e che non sarebbe "riscontrabile alcuna connessione con
atti tipici della funzione parlamentare" e neppure "un qualche
intento divulgativo di una scelta o di un'attività
politico-parlamentare" come ha riconosciuto la stessa Giunta per le
autorizzazioni a procedere, sottolineando che esse erano "da
riportare a intenti polemici del tutto avulsi dalla funzione
parlamentare, anche se latamente intesa". Il Tribunale di Bergamo
chiede, quindi, che la Corte annulli la deliberazione di
insindacabilità adottata dalla Camera.
2. - In linea preliminare deve essere confermata l'ammissibilità
del conflitto di attribuzione in esame, già dichiarata da questa
Corte in sede di sommaria delibazione con l'ordinanza n. 130 del
1999.
Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, devono infatti ritenersi
legittimati ad essere parti del presente conflitto sia il Tribunale
di Bergamo, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione
di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, sia la Camera dei
deputati, dato che essa è competente a dichiarare in modo definitivo
la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità
ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (tra
le più recenti, sentenze nn. 417, 329 del 1999 e 289 del 1998).
Sotto il profilo oggettivo, avendo il Tribunale denunciato la lesione
della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita,
parimenti sussiste la materia del conflitto (ex plurimis sentenza n.
11 del 2000).
La forma dell'ordinanza utilizzata dalla seconda sezione penale del
Tribunale di Bergamo non può, infine, di per sé sola, comportare la
irricevibilità del conflitto, in quanto l'atto, possedendo nella
specie tutti i requisiti stabiliti dagli artt. 37 della legge n. 87
del 1953 e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte, può considerarsi, per le ragioni indicate nelle decisioni n.
10 e n. 11 del 2000 di questa Corte, idoneo a conseguire lo scopo cui
è preordinato e a consentire la valida instaurazione del
contraddittorio.
3. - Nel merito il ricorso è fondato.
Il conflitto di attribuzioni in esame si incentra su alcune
dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi nel corso di un programma
televisivo e per le quali è pendente il giudizio per il reato di
diffamazione aggravata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ad essa spetta di
esaminare, come giudice dei conflitti, non certo il merito del
giudizio penale, ma piuttosto, trattandosi di un conflitto per
menomazione, se dal potere esercitato dalla Camera di appartenenza in
base all'art. 68, primo comma, della Costituzione sia derivata o meno
la lamentata, illegittima interferenza nella sfera di attribuzione
dell'autorità giudiziaria ricorrente.
In particolare, trattandosi, nella specie, di opinioni espresse al
di fuori dell'ambito dei lavori parlamentari, va riscontrata
l'esistenza del nesso funzionale, che deve consistere non già in una
semplice forma di collegamento - di argomento o di contesto - fra
attività parlamentare e dichiarazioni, ma più precisamente nella
"identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di
attività parlamentare" (sentenza n. 10 del 2000). Pertanto la
riproduzione all'esterno delle Camere di dichiarazioni già espresse
in un atto parlamentare è insindacabile "solo ove sia riscontrabile
corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non
essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di
tematiche" (sentenza n. 11 del 2000).
In questo senso, nella vicenda in esame, si era mossa la Giunta per
le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, la quale,
nella seduta del 12 settembre 1996, aveva approvato la proposta di
dichiarare che le opinioni del deputato Sgarbi non erano state
espresse nell'esercizio delle proprie funzioni, poiché "si era in
presenza di affermazioni gravi da riportare a intenti polemici del
tutto avulsi dalla funzione parlamentare anche se latamente intesa".
Vero è però che tale proposta era stata respinta dall'Assemblea,
nella seduta del 25 giugno 1998, senza peraltro che risultasse
un'esplicita argomentazione contraria, se non quella di un
componente, il quale appunto riteneva apprezzabile che "un
parlamentare possa esprimere un giudizio e sottoporre all'attenzione
dell'opinione pubblica il modo in cui i magistrati giudicano altri
magistrati; si tratta di una presa di posizione che non può non
essere ricondotta alla funzione di parlamentare".
Da queste delibere emerge comunque in modo chiaro che le
dichiarazioni in questione, rese fuori delle Camere, non riproducono
il contenuto di nessuno specifico atto parlamentare, cosicché non
sono identificabili come espressione di attività parlamentare del
deputato Sgarbi. Manca dunque, ai fini del riconoscimento
dell'insindacabilità, il requisito del nesso funzionale tra opinioni
espresse dal parlamentare ed esercizio delle relative funzioni;
"requisito che, come più volte affermato da questa Corte costituisce
l'indefettibile presupposto di legittimità della deliberazione
parlamentare di insindacabilità" (sentenza n. 329 del 1999).
Per queste ragioni le opinioni espresse, nella fattispecie in
esame, dal deputato Sgarbi non possono ritenersi rese nell'esercizio
delle funzioni parlamentari e quindi rispetto ad esse non è
applicabile l'immunità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione. La Camera dei deputati, adottando la deliberazione in
oggetto ha pertanto interferito, in modo illegittimo, nella sfera di
attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente e conseguentemente
deve essere disposto l'annullamento della predetta deliberazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi,
in ordine alle quali è stato promosso davanti al Tribunale di
Bergamo il giudizio penale indicato in epigrafe; di conseguenza
annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella
seduta del 25 giugno 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte