Sentenza n. 580/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60Legge sull’equo canone
- art. 8legge 253/1950
- art. 2-quinquieslegge 236/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di
immobili urbani") e dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253
("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"),
modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 19 giugno 1974, n.
236, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1974, n.
351 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani"),
promossi con ordinanze emesse il 27 gennaio 1982 dal Pretore di
Firenze, il 29 novembre 1982 dal Pretore di Firenze, il 29 aprile
1983 dal Pretore di Monza, il 25 maggio 1983 dal Pretore di Firenze e
il 25 febbraio 1984 dal Pretore di Sassari, iscritte rispettivamente
al n. 297 del registro ordinanze 1982, ai nn. 373, 793 e 882 del
registro ordinanze 1983 e al n. 496 del registro ordinanze 1984 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno
1982, n. 260 dell'anno 1983 e nn. 60, 67 e 266 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di quattro giudizi relativi ad opposizione
all'esecuzione di provvedimenti di rilascio emessi sulla base della
necessità del locatore, i Pretori di Firenze, Monza e Sassari hanno
rilevato il venir meno delle situazioni di fatto sulle quali la
dedotta necessità era stata fondata, sollevando di conseguenza
questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 27
luglio 1978, n. 392.
Le fattispecie, caratterizzate da eventi diversi, quali la morte
del destinatario dell'alloggio, ovvero l'acquisto di altro immobile
sono tutte riconducibili all'ipotesi di sopravvenuta cessazione dello
stato di necessità anteriormente al rilascio dell'immobile. I
giudici rimettenti osservano come la mancata previsione della perdita
di efficacia del provvedimento realizzi un'ingiustificata disparità
di trattamento, rispetto a quei conduttori ai quali è consentito,
successivamente alla esecuzione dello sfratto, richiedere il
ripristino del rapporto ove il locatore non abbia adibito l'immobile
all'uso per il quale aveva agito. Tali limiti posti alla tutela del
conduttore verrebbero altresì a comprimere il diritto di difesa.
2. - Identica questione circa l'illegittimità - in relazione ai
medesimi parametri costituzionali - dell'art. 8 della legge 23 maggio
1950, n. 253 (modificato dall'art. 2-quinquies del d.-l. 19 giugno
1974, n. 236, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto
1974, n. 351) è stata sollevata dal Pretore di Firenze con ordinanza
emessa in data 27 gennaio 1982.
3. - È intervenuta in tutti i giudizi l'Avvocatura dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha
concluso per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Le cinque ordinanze sollevano questioni strettamente
collegate ed i relativi giudizi di legittimità costituzionale
possono perciò essere riuniti.
2. - Una volta accertata giudizialmente l'esistenza di una delle
cause di recesso dal rapporto locatizio, quest'ultimo con la
declaratoria di risoluzione e l'ordine di rilascio che ne consegue,
è definitivamente cessato. La relativa pronuncia non può essere
quindi vanificata ogni volta in cui venga meno, successivamente alla
formazione del titolo, la situazione di fatto dedotta in giudizio
sulla quale era fondato il recesso del locatore, costituita, nei
giudizi a quibus, da necessità abitative proprie o dei figli.
Non è in altri termini ipotizzabile che il contenuto della
sentenza resti condizionato al permanere della necessità, senza con
ciò vulnerare i principi generali in tema di cosa giudicata.
3. - A fini del tutto diversi è ispirata la ratio del meccanismo
ripristinatorio, ovvero risarcitorio, prevista dall'art. 60 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, attraverso il quale si persegue
l'intento di sanzionare il comportamento doloso o colposo del
locatore, il quale, avendo ottenuto la disponibilità dell'immobile,
non lo adibisca poi all'uso per cui aveva agito entro il termine di
sei mesi.
Mediante tale azione si realizza la specifica ed idonea tutela di
un diritto nuovo ed autonomo rispetto al precedente rapporto. Ne
consegue che risultano sostanzialmente differenti la situazione
soggettiva del conduttore nei cui confronti sia stato emesso
provvedimento di rilascio e che è tenuto ad ottemperarvi, rispetto
alla posizione di colui che, riconsegnato l'immobile, convenga in
giudizio il locatore ex art. 60 sul presupposto che il mancato
utilizzo dell'immobile medesimo nel senso originariamente prospettato
sia a quest'ultimo imputabile.
Identiche considerazioni vanno svolte in relazione all'art. 8
della legge 23 maggio 1950, n. 253 (modificato dall'art. 2-quinquies
del d.-l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni,
nella legge 12 agosto 1974, n. 351), disposizione strettamente
analoga, per quanto qui interessa, al citato art. 60.
Le sollevate questioni concernenti violazioni degli artt. 3 e 24
della Costituzione sono pertanto prive di fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 27 luglio 1978,
n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata
dai Pretori di Firenze, Monza e Sassari con le ordinanze di cui in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253
("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"),
modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 19 giugno 1974, n.
236, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1974, n.
351, sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:580 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte