Sentenza n. 580/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice
di procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 luglio 1988 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Tomat Milvi e La Cecilia Antonio
iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 prima serie speciale
dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 4 aprile 1989 dal Pretore di Monza nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra la Banca Credito Romagnolo
S.p.A., Bonaccorsi Michelangelo ed altra, iscritta al n. 359 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35 prima serie speciale dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 11 luglio 1988 il Pretore di Roma, in
sede di esecuzione per il soddisfacimento di un credito derivante da
assegno di mantenimento, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 545 del codice di procedura civile nella parte in cui non
prevede alcun limite alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti
ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale,
nonostante l'assimilabilità della loro posizione, per il carattere
continuativo delle prestazioni, assorbenti la quasi totalità
dell'attività lavorativa, a quella dei lavoratori subordinati.
2. - L'intervenuta Avvocatura Generale dello Stato prospetta
l'infondatezza della questione rilevando che il lavoro subordinato e
quello autonomo integrano situazioni diverse, fra loro non
comparabili, e - soprattutto - che la sussistenza dei presupposti sui
quali il giudice a quo fonda le proprie osservazioni (vale a dire
l'assorbimento pressoché totale dell'attività lavorativa ed il
compenso acquisito costituente fonte principale se non esclusiva
dell'entrata dei medici convenzionati) è apoditticamente affermata,
posto che, come risulta dal regime di incompatibilità contenuto
negli accordi collettivi nazionali, i medici convenzionati possono
svolgere altre attività e percepire quindi ulteriori emolumenti.
3. - In data 4 aprile 1989 il Pretore di Monza, in sede di
esecuzione sui crediti che il dr. Michelangelo Bonaccorsi vanta nei
confronti della U.S.L. n. 66, alla quale è legato da un rapporto
convenzionato, ha sollevato analoga questione di legittimità
dell'art. 545 del codice di procedura civile, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i limiti di
pignorabilità dei crediti ivi menzionati si estendano anche ai
crediti derivanti dai rapporti di lavoro non subordinato di cui
all'art. 409, n. 3, c.p.c.
4. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il
Pretore di Monza svolge, in sintesi, le seguenti argomentazioni:
dal punto di vista processuale l'attuale legislazione in tema di
controversie di lavoro (art. 409 del codice di procedura civile) ha
ritenuto di assimilare i rapporti di lavoro "subordinato privato" a
quello dei "dipendenti degli enti pubblici economici" e dei
"dipendenti degli enti pubblici"; nella medesima disciplina sono
stati inseriti (art. 409 n. 3 del codice di procedura civile) anche
"i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri
rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di
opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se
non a carattere subordinato". Le ragioni di tale scelta normativa
sono state autorevolmente indicate nella decisione della Suprema
Corte di Cassazione del 25 marzo 1976 n. 1972 che ha individuato la
volontà del legislatore con riferimento a tali rapporti "sul
presupposto di una sostanziale assimilazione dei nuovi rapporti a
quelli di lavoro subordinato";
dal punto di vista sostanziale vi sono numerosissimi indicatori
della disciplina, sia della legge, che della contrattazione
collettiva prevista dalla legge (con efficacia normativa erga omnes),
che possono far ritenere che tale rapporto, "continuativo e
coordinato", possa essere considerato, ai fini delle esigenze che
sottendono l'art. 545 del codice di procedura civile (tutela delle
esigenze di vita del debitore che si procuri da vivere con la propria
attività lavorativa personale), analogo a quello del lavoratore
"dipendente".
5. - L'intervenuta Avvocatura si limita ad osservare che la
circostanza che quel medico possa trovarsi a vivere con i soli
proventi della convenzione è evenienza di mero fatto, inidonea a
distinguere la sua posizione da quella di qualsiasi altro medico
professionista che, non avendo altre entrate, viva soltanto dei
proventi del proprio lavoro. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 545 del codice di procedura civile, nella parte in cui non
prevede alcun limite alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti
ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale,
nonostante debba - a suo avviso - ritenersi che la loro posizione,
per il carattere continuativo delle prestazioni assorbenti la quasi
totalità dell'attività lavorativa, sia assimilabile a quella dei
lavoratori subordinati.
Questione sostanzialmente identica è stata sollevata dal Pretore
di Monza il quale, in sede di esecuzione sui crediti spettanti ad un
sanitario legato da un rapporto a convenzione con una Unità
Sanitaria Locale, dubita della legittimità del medesimo art. 545, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede che i limiti di pignorabilità ivi indicati si estendano
anche ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro non subordinato
indicati all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile.
I relativi giudizi concernono la medesima norma di legge e pongono
la medesima questione; possono quindi essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - La questione non è fondata.
Giova premettere che la responsabilità patrimoniale del debitore
inadempiente, sancita dall'art. 2740 del codice civile, costituisce
una norma di ordine generale, rivolta cioè a tutti, ed è, in linea
di principio, illimitata, nel senso che tutti i beni compresi nel
patrimonio del debitore costituiscono la garanzia per l'adempimento
delle sue obbligazioni e possono quindi essere oggetto di
soddisfacimento da parte del creditore.
Solo alcuni limiti sono posti dalla legge con riguardo a
determinati beni ed a talune situazioni, come nelle ipotesi previste
dall'art. 545 del codice di procedura civile, il quale, al fine di
non privare il debitore di ciò che è necessario per la sua
esistenza, sottrae in parte all'azione esecutiva i crediti dei
prestatori di lavoro in rapporto di lavoro privato, con ciò
intendendo però stabilire soltanto dei limiti ad un particolare
mezzo di esecuzione ma non certo introdurre una deroga al principio
della responsabilità patrimoniale, la quale resta pertanto piena ed
illimitata.
Ora, mentre tale eccezione non appare irragionevole in rapporto
alla situazione dei lavoratori dipendenti, i quali, nella
generalità, traggono da una unica fonte, facilmente individuabile ed
aggredibile in sede esecutiva, i mezzi ordinari di sostentamento per
le necessità della vita, del tutto differente, e quindi non
comparabile agli effetti di cui all'art. 3 della Costituzione, appare
la posizione dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale. Costoro, al pari di ogni altro lavoratore autonomo, sono
sostanzialmente liberi nelle loro prestazioni professionali e possono
quindi svolgere, al di fuori del rapporto di convenzione, ulteriore
attività privata, come può evincersi dall'esame dell'art. 4 del
d.P.R. 8 giugno 1987 n. 289 che reca le norme sull'incompatibilità
inserite nell'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Che poi, in talune ipotesi, le prestazioni dei medici
convenzionati possano essere tali da assorbire la quasi totalità
della loro attività lavorativa, costituisce una circostanza inidonea
a distinguere, se non in punto di mero fatto, la posizione di detti
lavoratori da quella di ogni altro lavoratore autonomo che viva con i
proventi della propria attività.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura
civile, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Roma e dal Pretore di Monza con le ordinanze in epigrafe
indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:580 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte