Corte costituzionale

Ordinanza n. 580/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 26/1979
  • art. 203legge 95/1979
  • art. 1legge 26/1979

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 30

gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con

modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 203 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

2 dicembre 1999 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a

carico di P. O., iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di P. O. e del Commissario

straordinario della Pianelli & Traversa S.a.s. in amministrazione

straordinaria nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avv. Giuseppe Zanalda per il Commissario straordinario

della Pianelli & Traversa s.a.s. in amministrazione straordinaria.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1999, il

Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti

per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi),

convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95, e

dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), "per omessa

menzione", nella seconda delle norme impugnate, "anche dell'art. 222

della legge fallimentare, con riferimento alla posizione, e

conseguente responsabilità penale, dei soci illimitatamente

responsabili di società ammessa alla procedura di amministrazione

straordinaria che abbiano disposto di propri beni personali";

che il giudice a quo premette di essere investito del

processo a carico di persona imputata del reato di bancarotta

fraudolenta patrimoniale aggravata, di cui agli artt. 1 della legge

n. 95 del 1979, 203, primo comma, 222, 216, primo comma, numero 1 e

secondo comma, 219, primo comma, della legge fallimentare, per avere,

nella qualità di socio accomandatario di una società in accomandita

semplice, distratto beni personali dopo l'ammissione della società

alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge

n. 95 del 1979;

che, nel ritenere l'ipotesi accusatoria avvalorata, in linea

di fatto, dall'istruttoria dibattimentale, il giudice a quo esclude,

tuttavia, che la condotta sopra descritta possa venire inquadrata,

alla luce del dato normativo, nella fattispecie criminosa contestata;

che - ricordate le contrastanti opinioni espresse dalla

dottrina, in assenza di specifiche pronunce della giurisprudenza di

legittimità, circa l'applicabilità delle norme penali fallimentari

ai soci illimitatamente responsabili di società sottoposte ad

amministrazione straordinaria (ovvero a liquidazione coatta

amministrativa, la cui disciplina è richiamata dall'art. 1 della

legge n. 95 del 1979) - il rimettente assume, infatti, che l'unica

interpretazione condivisibile del combinato disposto dell'art. 1, ora

citato, e dell'art. 203 della legge fallimentare sia quella che

circoscrive la responsabilità per bancarotta dei predetti soci ai

fatti commessi sul patrimonio della società, con conseguente

irrilevanza penale delle condotte distrattive di beni personali;

che tale lettura - la quale muove dal rilievo che i soci a

responsabilità illimitata (a differenza di quanto si verifica nel

fallimento, in forza dell'art. 147 della legge fallimentare) non

vengono direttamente assoggettati ad amministrazione straordinaria, e

dunque non perdono, in costanza di essa, la disponibilità del

proprio patrimonio - si imporrebbe segnatamente a fronte della

mancata inclusione, fra le norme penali fallimentari richiamate

dall'art. 203 della legge fallimentare, dell'art. 222 della stessa

legge, e, cioè, proprio della disposizione che vale a fondare la

responsabilità per bancarotta dei soci illimitatamente responsabili

che abbiano disposto di beni personali in pendenza di procedure

concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa e

dall'amministrazione straordinaria: onde una interpretazione di segno

opposto a quella prospettata si scontrerebbe - ad avviso del

rimettente - con il divieto di analogia in malam partem in materia

penale;

che, in simile prospettiva, le norme denunciate si porrebbero

peraltro in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto il

diverso trattamento penalistico della medesima condotta - nel

fallimento e nell'amministrazione straordinaria - risulterebbe del

tutto irragionevole: i presupposti di ammissione delle società di

persone all'amministrazione straordinaria sono, infatti, indipendenti

dalla condotta dei soci illimitatamente responsabili, i cui atti

distrattivi di beni personali avrebbero, anzi, in tale procedura,

effetti negativi quasi sempre più gravi che non in caso di

fallimento;

che la denunciata lesione del principio di uguaglianza si

apprezzerebbe anche nei riguardi dei creditori, i quali, in mancanza

di un deterrente penale per le condotte considerate, troverebbero

nell'amministrazione straordinaria una tutela ridotta e "degradata",

rispetto a quella offerta dal fallimento: soluzione normativa,

questa, non giustificabile neppure facendo leva sulla diversa

finalità delle due procedure (conservativa la prima, liquidatoria

l'altra), essendo l'obiettivo del soddisfacimento dei creditori

comune anche alla procedura speciale;

che l'assetto normativo costituzionalmente corretto -

sottolinea, da ultimo, il giudice a quo - sarebbe stato in effetti

adottato dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova

disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

stato di insolvenza, il quale ha, per un verso, esteso ai soci

illimitatamente responsabili gli effetti della dichiarazione dello

stato di insolvenza della società (art. 23), e, per l'altro,

equiparato la dichiarazione stessa a quella di fallimento ai fini

dell'applicazione delle norme penali, ivi compreso l'art. 222 della

legge fallimentare (art. 95 del d.lgs. n. 270 del 1999);

che tale nuova disciplina risulterebbe peraltro inapplicabile

nel giudizio a quo al lume dei principi regolatori della successione

di leggi penali nel tempo;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della

questione, rilevando come il rimettente invochi una pronuncia

additiva in malam partem che esorbita dai poteri di questa Corte;

che si è costituito in giudizio il Commissario della

società in amministrazione straordinaria, parte civile nel processo

a quo il quale ha chiesto, in via principale, che la questione sia

accolta e, in subordine, che essa sia rigettata per erroneo

presupposto interpretativo, dovendosi ritenere che l'art. 203 della

legge fallimentare già consenta, in realtà, di punire i soci

illimitatamente responsabili di società in amministrazione

straordinaria per fatti di distrazione di beni personali;

che si è costituito, altresì, l'imputato nel processo a quo

il quale ha concluso, in via principale, per la declaratoria di

inammissibilità della questione, in quanto finalizzata a colmare un

"vuoto" di tutela penale, con intervento precluso a questa Corte

dalla riserva di legge sancita dall'art. 25, secondo comma, della

Costituzione; e, in via subordinata, per la dichiarazione della sua

infondatezza, in quanto il vizio di costituzionalità denunciato dal

giudice a quo deriverebbe, non tanto dalle norme penali che escludono

la configurabilità del delitto di bancarotta, quanto piuttosto - ed

"a monte" - dalle disposizioni che non assoggettano alla procedura di

amministrazione straordinaria, di cui alla legge n. 95 del 1979, i

beni dei soci illimitatamente responsabili.

Considerato che il Tribunale rimettente - muovendo dal

presupposto interpretativo (frutto di una selezione tra diverse

ipotesi di lettura) per cui l'art. 203 della legge fallimentare, nel

richiamo fattone dall'art. 1 della legge n. 95 del 1979, punirebbe, a

titolo di bancarotta, i soci illimitatamente responsabili di società

in amministrazione straordinaria con riferimento ai soli fatti

commessi sul patrimonio sociale, e non anche per quelli aventi ad

oggetto beni personali; ed assumendo, altresì, che tale regime violi

il principio di uguaglianza, nel confronto con la disciplina valevole

in caso di fallimento - sollecita l'estensione della previsione

punitiva a condotte che, secondo la sua stessa prospettazione, non vi

sarebbero comprese (quelle incidenti, per l'appunto, sul patrimonio

personale del socio);

che all'adozione dell'invocata pronuncia osta in radice,

tuttavia, il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, il quale

- per costante giurisprudenza di questa Corte - "nell'affermare il

principio che nessuno può essere punito se non in forza di una legge

entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte

costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che

l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o

aggravare figure di reato già esistenti" (v. sentenza n. 411 del

1995 e ordinanza n. 392 del 1998; in generale, sulla inammissibilità

di interventi additivi in malam partem in materia penale, cfr.

ordinanze nn. 317 del 2000; 51, 245 e 337 del 1999; 106 e 413 del

1998; 297 del 1997);

che, pertanto, la questione - tesa evidentemente a provocare

una pronuncia di questa Corte in malam partem con effetti di

ampliamento di una fattispecie criminosa rispetto al campo

applicativo che il giudice rimettente, in via d'interpretazione, le

ritiene proprio - deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979,

n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria

delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, in

legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 203 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:580 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte