Corte costituzionale

Ordinanza n. 581/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 129,

comma secondo, del codice di procedura penale, promossi con due

ordinanze emesse il 31 maggio 1990 dal Tribunale militare di Palermo

in due distinti procedimenti penali a carico di Sciortino Ciro,

iscritte rispettivamente ai nn. 554 e 565 del registro ordinanze 1990

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di Palermo, con due distinte

ordinanze datate 31 maggio 1990, relative a due procedimenti penali

contro lo stesso imputato, solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;

che soltanto la seconda ordinanza, però, porta motivazione,

sicché ad essa sarà fatto riferimento;

che nella detta ordinanza si lamenta come, in presenza di una

sopravvenuta causa di estinzione del reato (ipotesi concernente il

caso di specie), il giudice del dibattimento, in limine litis, non

sarebbe in grado di decidere se si debba far luogo senz'altro

all'applicazione della causa estintiva, oppure all'assoluzione o al

proscioglimento per le altre cause elencate nell'art. 129, secondo

comma, del codice di procedura penale, in quanto "a causa della

disposizione dell'art. 431 del codice di procedura penale, il giudice

non è in possesso di alcun atto che gli consenta un qualsiasi esame

circa l'eventuale assoluta infondatezza della notitia criminis";

che ciò determina - secondo l'ordinanza - disparità di

trattamento rispetto alla situazione che si verifica nell'udienza

preliminare, nella quale il "G.I.P.", essendo in possesso del

fascicolo depositato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 416

del codice di procedura penale, è a conoscenza di tutti gli atti

d'indagine fino a quel momento compiuti, ed è perciò in grado di

valutare se già risultino evidenti le situazioni di cui al secondo

comma dell'art. 129 del codice di procedura penale;

che, in conseguenza di tale disparità, anche i princip/' di cui

agli artt. 24 e 27 della Costituzione vengono lesi, dato che la

difesa non è in grado di conseguire al dibattimento un

proscioglimento più ampio, e la presunzione d'innocenza ne

resterebbe compressa;

che è intervenuto innanzi a questa Corte il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello

Stato, che ha chiesto innanzitutto l'inammissibilità della questione

in quanto la causa di estinzione sussisteva già nel predibattimento

e, se il Tribunale non l'ha applicata, ciò starebbe a significare

che ha implicitamente ritenuto l'esistenza di un'opposizione delle

parti, "decidendo perciò di procedere al dibattimento";

che ciò comporterebbe l'impossibilità di ogni ulteriore

applicazione dell'art. 129, comma secondo, del codice di procedura

penale, se non nell'ipotesi di sopravvenienza della causa

d'estinzione al dibattimento;

che, comunque, nel merito i due stadi processuali tra i quali

l'ordinanza instaura il confronto sarebbero invece per natura

incomparabili.

Considerato che le due ordinanze prospettano identica questione,

sicché i giudizi possono venire riuniti per essere decisi con unica

sentenza;

che la seconda ordinanza di rimessione è incorsa in una

manifesta aberratio ictus, in quanto - come si è rilevato - nella

stessa motivazione si riconosce che la difficoltà di valutazione per

carenza di atti è "causata" dalla disposizione di cui all'art. 431

del codice di procedura penale, e non quindi da quella impugnata di

cui all'art. 129, comma secondo, del codice di procedura penale, che

si limita a dettare le condizioni in presenza delle quali il giudice

può pronunziare sul merito nonostante la sopravvenienza della causa

estintiva: sicché, oltre all'irrilevanza della questione, si

verifica altresì contraddittorietà della motivazione;

che, peraltro, risulta chiaramente dal verbale di dibattimento

che il difensore (il quale aveva pur esaminato nell'udienza

preliminare il fascicolo del pubblico ministero) non ha rivendicato

l'evidenza della situazione di cui al secondo comma dell'art. 129 del

codice di procedura penale, ma si è limitato a chiedere che il

Tribunale procedesse oltre nel dibattimento per assumere le prove

testimoniali che egli presentava, senza dichiarare l'estinzione del

reato per amnistia alla quale l'imputato non intendeva rinunziare;

che, a parte l'improponibilità della richiesta in quanto il

Tribunale poteva ammettere ed assumere i testi solo in presenza di

rinunzia all'amnistia, ciò dimostra chiaramente che la situazione di

specie era estranea a quella di cui al secondo comma dell'art. 129

del codice di procedura penale sicché, anche per questo aspetto, la

questione sarebbe stata comunque inammissibile;

che resta così assorbita la peraltro inaccoglibile causa

d'inammissibilità prospettata dall'Avvocatura Generale, perché non

vi può essere opposizione "implicita" all'applicazione

dell'amnistia, dato che le parti, se si oppongono, devono dichiarare

se intendono rinunziare all'amnistia o se ritengono la sussistenza

delle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 129 del codice di

procedura penale, e il giudice deve decidere in conseguenza; così

come, nemmeno è esatto che il giudice del dibattimento non possa

più applicare la causa d'estinzione quando questa sia intervenuta

già nel corso degli atti preliminari (art. 469 del codice di

procedura penale), dato che l'art. 129 del codice di procedura penale

fa obbligo al giudice, il quale riconosca che il reato è estinto, di

dichiararlo d'ufficio con sentenza "in ogni stato e grado del

processo", e perciò tanto più se in una fase precedente la

declaratoria sia stata erroneamente omessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale, e riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale,

sollevata dal Tribunale militare di Palermo, con due ordinanze datate

31 maggio 1990, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:581 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte