Corte costituzionale

Ordinanza n. 582/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), promossi con due

ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Bergamo sui ricorsi proposti da Suardi Giuseppe

Battista ed altri contro l'Ufficio del Registro di Bergamo, iscritte

ai nn. 323 e 324 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1988

(pervenute il 15 giugno 1989) dalla Commissione tributaria di primo

grado di Bergamo, sui ricorsi proposti da Sciardi Giuseppe Battista

ed altri contro l'Ufficio del Registro di Bergamo, è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui

esclude dal beneficio della non sottoposizione a rettifica i soggetti

che stipulano atti aventi ad oggetto beni non censiti, discriminati

ora anche in relazione ai soggetti che abbiano stipulato negozi

giuridici successivamente all'entrata in vigore del d.l. 14 marzo

1988, n. 70 conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, per contrasto con

gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per

l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;

Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per

l'identità della questione sollevata;

che la Corte ha già dichiarato, con ordinanze n. 789 del 1988 e

n. 586 del 1986, manifestamente infondata analoga questione in

riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;

che uguale pronuncia deve essere adottata nella fattispecie

giacché anche il dedotto profilo di discriminazione concernente il

diverso trattamento riservato ai soggetti che si possono avvalere

delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo

1988, n. 70 convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, con

modificazioni non risulta - in quanto attinente alla inevitabile

scelta (non viziata da irrazionalità) del momento temporale da cui

decorre qualsiasi innovazione normativa - tale da indurre questa

Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Bergamo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:582 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte